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SOA e bonus fiscali edilizi: la Circolare 10/E dell’Agenzia delle Entrate

Analisi della Circolare 10/E dell’Agenzia delle Entrate contenente chiarimenti sull’obbligo di SOA per lavori incentivati in edilizia.

L’articolo 10-bis del Decreto 21/2022 ha inserito in legislazione il collegamento tra l’erogazione degli incentivi fiscali in edilizia (di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, Superbonus, Ecobonus, Bonus Ristrutturazioni Edilizie, Sisma Bonus, Bonus Facciate, Bonus Fotovoltaico, Bonus Colonnine e Bonus Barriere Architettoniche) e il possesso della certificazione SOA da parete dell’azienda per lavori di importo superiore ai 516.000 euro (clicca qui).

Le indicazioni contenute nel documento sono parse fin da subito non del tutto chiare e hanno lasciato un velo di incertezza in merito all’applicazione pratica del nuovo obbligo.

Al DL è poi seguita serie di FAQ pubblicata sul tema dall’Agenzia delle Entrate (clicca qui), quindi un parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (clicca qui).

A questi tre documenti, ora, si aggiunge un quarto elemento che mira a eliminare in maniera definitiva i dubbi residui: la Circolare 10/E del 20 Aprile 2023 (clicca qui per scaricarla).

Il testo, dopo aver ricapitolato il contesto normativo e l’utilità della certificazione SOA, si articola attraverso 5 sezioni:

 

Obbligo della certificazione SOA

La Circolare, distinguendo i due periodi definiti dal DL 21/2022 (transitorio dal 01/2023 al 30/06/2023 e situazione a regime post 01/07/2023), definisce come l’obbligo di certificazione SOA per imprese esecutrici con in carico lavori di importo superiore ai 516.000 euro si sviluppi in maniera differente in funzione dei due momenti temporali.

Decorrenza

La Circolare attraverso questo punto tratta le tempistiche relative all’obbligo di rispetto dei contenuti del DL 21/2022, distinguendo tra: i lavori in corso di esecuzione al 21 Maggio 2022 e per i contratti stipulati prima di tale data, i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativi a lavori che si protraggono oltre il 31 dicembre 2022, spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023.

Nel primo caso, il documento precisa che le condizioni in materia di certificazione SOA per poter fruire dei bonus fiscali in edilizia introdotte dal DL 21/2022 non sono da considerarsi in vigore.

Nel secondo caso, il documento indica che è necessario, ai fini del corretto accesso agli incentivi, acquisire la certificazione SOA, per lavori di importo superiore a 516.000 euro o, almeno, documentare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione. In tale ultimo caso, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è, in ogni caso, subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione stessa. Per i suddetti contratti, secondo quanto previsto nell’articolo 2-ter, comma 1, lettera d), n. 1), del d.l. n. 11 del 2023 le “condizioni SOA” si considerano soddisfatte se la titolarità della occorrente qualificazione SOA o del contratto stipulato con l’ente certificatore per il suo rilascio avviene entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente già alla data di sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, considerato che la norma richiede tali condizioni a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Nel terzo caso, il documento stabilisce che la certificazione SOA o l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione deve sussistere al momento della stipula del contratto. Anche in tale ultimo caso la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione.

Nel quarto e ultimo caso, la Circolare prescrive che l’esecuzione dei lavori deve essere affidata esclusivamente a imprese in possesso della certificazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, non essendo sufficiente la sottoscrizione da parte dell’impresa di un contratto con l’ente certificatore finalizzato al rilascio della predetta certificazione.

Riconoscimento degli incentivi fiscali

La Circolare precisa gli effetti degli obblighi contenuti nel DL 21/2022 al variare dei momenti temporali definiti nei paragrafi precedenti.

Ambito di applicazione

Attraverso questo punto la Circolare chiarisce che le “condizioni SOA” riguardano sia la fruizione dell’incentivo fiscale in detrazione sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativamente agli interventi oggetto di bonus fiscali in edilizia, con l’esclusione degli incentivi derivanti dalle spese riguardanti l’acquisto delle unità immobiliari di cui all’articolo 16-bis, comma 3, del TUIR e da quelle relative alle “case antisismiche” di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del d.l. n. 63 del 2013.

Lavori di importo superiore a 516.000 euro

La Circolare puntualizza che l’importo dei lavori (superiore a 516.000 euro) si debba intendere al netto dell’IVA e calcolato in relazione a ciascun contratto di appalto/subappalto.

Viene inoltre precisato che in caso di subappalto le “condizioni SOA” devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516.000 euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a 516.000 euro.

 

Analizzati i contenuti della Circolare 10/E dell’Agenzia delle Entrate, cogliamo l’occasione per ricordare che ANFIT ha da tempo sottoscritto un accordo con ESNA SOA, primaria realtà nel settore dell’attestazioni SOA in edilizia. Quest’ultima è a disposizione degli Associati per seguirli nell’attivazione e nel mantenimento della certificazione SOA.

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