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CSLP: chiarimenti sul rapporto tra bonus edilizi e qualificazione SOA

Analisi del documento pubblicato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici contenenti chiarimenti sull’obbligo di SOA per lavori incentivati.

Dall’inizio dell’anno ci siamo occupati più volte del tema SOA, in particolare presentando i nuovi obblighi entrati in vigore a partire dal 01/01/2023 (clicca qui) e analizzando una FAQ dell’Agenzia delle Entrate sul tema (clicca qui).

Il discorso necessita però di essere ripreso, in quanto nei giorni scorsi la Commissione di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha pubblicato un documento di chiarimento in merito all’obbligo di qualificazione SOA per le imprese che prendono parte a lavorazioni soggette a bonus edilizi di importo superiore a 516.000 €.

Il testo (clicca qui per scaricarlo) dettaglia le modalità di applicazione dell’articolo 10-bis del DL 21/2022 (Decreto Taglia Prezzi o Decreto Ucraina o Decreto Energia) “Qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77”.

Per prima cosa viene evidenziato come lo scopo dell’obbligo della qualifica SOA sia quello di garantire che i lavori vengano affidati a imprese con esperienza e competenza dimostrabile, anche sulla scorta di metodologie e procedure maturate in relazione all’erogazione dei contributi per la ricostruzione rilasciati in seguito agli eventi sismici de L’Aquila, Emilia Romagna, Centro Italia.

Ciò precisato, la Commissione chiarisce come il rimando all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 rappresenti un mero rinvio formale ad una disposizione dell’ordinamento che individua il funzionamento degli organismi di attestazione. Per questo motivo vengono fornite le indicazioni puntuali circa i requisiti da verificare dell’attestazione SOA e i relativi termini temporali di attuazione della disposizione normativa.

Per quanto riguarda i requisiti, essi si intendono verificati con la dimostrazione da parte dell’impresa esecutrice (obbligatoria solo per contratti di appalto/subappalto con importo superiore a 516.000,00 euro) del possesso della certificazione SOA a prescindere dal riferimento alla categoria e classifica corrispondenti alla natura e all’importo dei lavori da eseguire. Questa interpretazione è volta a favorire l’attività di verifica posta in capo al committente che non può essere tenuto allo scorporo delle lavorazioni previste dal contratto o all’identificazione della categoria delle lavorazioni al fine di individuare la tipologia di attestazione SOA di cui l’impresa deve dimostrare il possesso.

Sulla base di tale logica, e richiamando la disciplina istituita per gli appalti pubblici di importo inferiore a 150.000,00 €, il CSLP stabilisce come, ai fini della qualificazione dell’impresa, non sia  necessaria un’esatta corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire, ma sia sufficiente accertare l’effettivo possesso, da parte dell’impresa, di una professionalità qualificata, intesa come coerenza tecnica fra la natura dei lavori trainanti o prevalenti da eseguire e quelli dimostrati per l’ottenimento dell’attestato di qualificazione. Da questa linea interpretativa discende che possono essere considerate idonee e coerenti con i lavori oggetto dei bonus edilizi, nel senso richiesto dalla norma, le seguenti categorie SOA:

  • OG1 (Edifici civili e industriali)
  • OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela)
  • OG11 (impianti tecnologici)
  • OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi)
  • OS21 (Opere strutturali speciali)
  • OS28 (impianti termici e di condizionamento)

Inoltre, viene specificato come non risulti necessario l’esatto possesso di un attestato nella classifica di importo che sarebbe stata richiesta in un appalto pubblico, ma può essere ritenuto sufficiente il possesso della prima classifica.

Per quanto riguarda, invece, l’aspetto delle tempistiche, sono individuate 4 diverse casistiche:

a) per i contratti di appalto/subappalto ricompresi negli articoli 119 e 121 del DL. n. 34/2020 di importo superiore a 516.000,00 euro sottoscritti dal 21 maggio 2022 le imprese esecutrici non sono tenute a dimostrare il possesso di alcun requisito se i lavori sono stati terminati entro il 31 dicembre 2022;

b) per i contratti di appalto/subappalto ricompresi negli articoli 119 e 121 del DL. n. 34/2020 di importo superiore a 516.000,00 euro sottoscritti dal 21 maggio 2022 i cui lavori sono proseguiti oltre il 31 dicembre 2022, occorrerà, che le imprese esecutrici, a decorrere dal 1° gennaio 2023:

  • dimostrino il possesso della certificazione SOA rilasciata ai sensi dell’articolo 84 D. Lgs. 50/2016;
  • oppure, in via transitoria, solo per i primi sei mesi decorrenti dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, dimostrino l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una società organismo di attestazione finalizzato al rilascio della relativa certificazione. A decorrere dal 1° luglio 2023 sarà obbligatorio aver ottenuto la certificazione SOA pena il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute successivamente a tale data.

c) per i contratti di appalto/subappalto di lavori ricompresi negli articoli 119 e 121 del DL. n. 34/2020 di importo superiore a 516.000,00 euro sottoscritti dal 1° gennaio 2023 le imprese esecutrici potranno, al momento dell’affidamento dei lavori:

  • dimostrare il possesso della certificazione SOA rilasciata ai sensi dell’articolo 84 D. Lgs. 50/2016;
  • oppure, in via transitoria e, solo per i primi sei mesi decorrenti dal 1° gennaio 2023 fino al 30 giugno 2023, dimostrare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una società organismo di attestazione finalizzato al rilascio della relativa certificazione. A decorrere dal 1° luglio 2023 sarà obbligatorio aver ottenuto la certificazione SOA pena il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute successivamente a tale data.

d) per i contratti di appalto/subappalto di lavori ricompresi negli articoli 119 e 121 del DL. n. 34/2020 di importo superiore a 516.000,00 euro sottoscritti dal 1° luglio 2023, l’esecuzione dei lavori ricompresi negli articoli 119 e 121 del DL. n. 34/2020, è affidata esclusivamente ad imprese in possesso della certificazione SOA.

Infine, il documento stabilisce due casi di esclusione dal campo di applicazione dell’articolo 10-bis:

  • contratti di appalto relativi ad interventi già avviati e in corso di esecuzione alla data del 21 maggio 2022.
  • contratti di appalto i cui lavori non siano ancora stati avviati al momento dell’entrata in vigore della norma, ma la cui sottoscrizione risulti essere stata effettuata, comunque, in data anteriore al 21 maggio 2022. Per dimostrare la data certa della sottoscrizione è possibile fare riferimento allo scambio dei documenti contrattuali, tramite mail o PEC, al verbale di assemblea di condomino o, più in generale, ad altre modalità similari che risultino tracciabili.

Nei suddetti casi, quindi, le imprese affidatarie o subappaltatrici possono continuare a operare senza dover possedere la certificazione SOA anche se l’importo dei valori è superiore alla soglia dei 516.000,00 euro e anche se i lavori dovessero proseguire nel 2023.

Analizzati i contenuti del documento rilasciato dal CSLP, cogliamo l’occasione per ricordare che ANFIT ha da tempo sottoscritto un accordo con ESNA SOA, primaria realtà nel settore dell’attestazioni SOA in edilizia. Quest’ultima è a disposizione degli Associati per seguirli nell’attivazione e nel mantenimento della certificazione SOA.

 

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