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Attestazione SOA in edilizia per incentiva sopra i 516.000 €

Dal 01/01/2023 entra in vigore l’obbligo di attestazione SOA per le imprese che operano su commesse superiori a 516.000 € soggette a incentivi.

Nel Maggio scorso (clicca qui) abbiamo parlato dell’entrata in vigore del DL 21/2022 (Decreto Taglia Prezzi o Decreto Ucraina o Decreto Energia) e, in particolare, dell’indicazione in merito all’obbligo di attestazione SOA introdotto in relazione ad alcuni ambiti dell’edilizia privata individuati dall’articolo 10-bis di tale Decreto (clicca qui).

Vediamo, ora, come tali contenuti sono diventati (parzialmente) operativi con l’inizio del 2023.

La Legge 51/2022 di conversione del DL 21/2022 ha imposto che, nel periodo compreso tra il 01/01/2023 e il 01/07/2023 e per lavori di importo complessivo eccedente i 516.000 €, gli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del DL 34/2020 siano attivabili solo in relazione a imprese:

  • in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto, della qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del Decreto 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), ovvero dell’attestazione SOA;
  • che possano documentare come al momento della sottoscrizione del contratto abbiano già sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della suddetta attestazione SOA.

In altre parole, per gli interventi di importo complessivo superiore ai 516.000 €, il Legislatore ha subordinato l’accesso a Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, BonusCasa/BonusRistrutturazione, etc. al possesso da parte della/e azienda/e coinvolte nel cantiere della certificazione SOA.  

Inoltre, a partire dal 01/07/2023, tali limitazioni si faranno ancora più stringenti in quanto potranno accedere agli incentivi esclusivamente le imprese già in possesso di SOA.

Infine, il documento ha escluso dal proprio campo di applicazione i lavori già in corso alla data di entrata in vigore della Legge 51/2022 di conversione del DL 21/2022 e i contratti di appalto aventi data certa antecedente all’entrata in vigore della Legge 51/2022 di conversione del DL 21/2022.

Queste indicazioni, volte al contrasto del fenomeno delle imprese fantasma/improvvisate, hanno dato luogo ad alcune perplessità, principalmente legate alla libera concorrenza e all’applicazione al settore privato di uno strumento pensato e sviluppato per il mondo degli appalti pubblici.

In questa sede ANFIT non scende in giudizi specifici sul provvedimento, ma coglie l’occasione per ricordare di aver da tempo sottoscritto un accordo con ESNA SOA, primaria realtà nel settore dell’attestazioni SOA in edilizia. Quest’ultima è a disposizione degli Associati per seguirli nell’attivazione e nel mantenimento della certificazione SOA.

 

 

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