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Direttiva EPBD Case Green: approvazione Ecofin

L’Ecofin ha approvato il testo della nuova versione della Direttiva EPBD, detta Direttiva CaseGreen. Facciamo il punto sul tema.

Il 15 dicembre 2021 la Commissione Europea ha presentato al Parlamento Europeo e al Consiglio Europeo una proposta di revisione della Direttiva dedicata all’efficienza energetica in edilizia, detta EPBD (Energy Perfomance of Building Directive), che si andava a collocare nel solco degli effetti del Pacchetto “Fit for 55 %”, volto a  perseguire l’obiettivo della riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra degli edifici fino ad arrivare alla neutralità carbonica entro il 2050 all’interno dell’Unione (clicca qui).

Il 14 Marzo 2023 il Parlamento Europeo ha approvato l’accordo provvisorio in materia, con la proposta di Direttiva che in Italia è stata subito ribattezzata “Direttiva Casa Green”, in quanto il documento era pensato per spingere verso la ristrutturazione degli immobili, con conseguente risparmio sui relativi consumi energetici.

Il testo, in quella prima versione, stabiliva delle classi energetiche minime da raggiungere entro precise scadenze temporali e prevedeva che gli interventi migliorativi atti a tal scopo dovessero essere obbligatoriamente svolti prima dello svolgimento di procedure di affitto o vendita dell’immobile.

Tali contenuti scatenarono un putiferio polito-mediatico sia a livello continentale, sia, soprattutto, a livello italiano.

È seguito un articolato processo di mediazione delle diverse istanze, che a seguito di una incisiva riformulazione ha portato a un nuovo accordo politico provvisorio tra Commissione, Parlamento e Consiglio Europeo in data 7 Dicembre 2023 (clicca qui).

Il 15 Gennaio 2024 la Commissione ITRE – Industria, Ricerca, Telecomunicazioni ed Energia UE ha espresso la propria approvazione del testo rivisto della nuova EPBD.

Quindi, il 13 Marzo 2024 si è arrivati al via libera da parte della plenaria del Parlamento Europeo alla nuova versione del testo.

Infine, il 12 Aprile 2024 è giunta l’approvazione del testo da parte dell’Ecofin, ovvero del Consiglio Economia e finanza composto dai Ministri delle finanze degli stati membri. Il Consiglio si è espresso a maggioranza qualificata con 20 voti favorevoli, 5 astenuti e 2 contrari (tra cui l’Italia).

Iter schematico EPBD
L’attuale formulazione della nuova EPBD risulta ammorbidita rispetto a quella del Marzo 2023, prevedendo l’abbandono dell’impostazione basata sul raggiungimento delle classi energetiche in favore di uno schema legato a percentuali di energia risparmiata. In sintesi è previsto che:

  • le nuove costruzioni dovranno essere di tipologia a emissioni zero a partire dal 2030, con tale vincolo che scatta a partire dal 2028 per il settore pubblico;
  • debbano essere ridotte le emissioni degli edifici pubblici esistenti con le prestazioni peggiori di almeno il 16% entro il 2030 e di almeno il 26% entro il 2033;
  • debbano essere ridotte le emissioni degli edifici residenziali esistenti di almeno il 16% entro il 2030 e di almeno il 20-22% entro il 2035;
  • il 55% della riduzione dei consumi suddetta derivi dalla riqualificazione degli edifici maggiormente energivori;
  • le caldaie autonome a combustibili fossili non possano più essere oggetto di incentivazioni a partire dal 2025 al fine di decarbonizzare i sistemi di riscaldamento ed escludere i combustibili fossili da tale settore entro il 2024;
  • in tutti i nuovi edifici dovranno essere installati impianti fotovoltaici entro il 2030;

Da tali prescrizioni saranno escluse alcune tipologie di edifici (ad es. agricoli e siti in centri storici) e ciascuno Stato potrà poi prevedere ulteriori limitazioni legati ad altri aspetti (edifici di culto, vincolati, di valore architettonico, etc.).

I prossimi passi? Il documento dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, di conseguenza, entrare in vigore. Da quel momento i Paesi membri avranno due anni di tempo a disposizione per recepire i contenuti della nuova EPBD nel proprio quadro legislativo.

N.B.: in quest’ambito risulta utile ricordare la differenza vigente in ambito Europeo tra Regolamento e Direttiva. Mentre il primo deve essere recepito in maniera “acritica”, la seconda deve sempre essere recepita, ma ciascuno stato può effettuare tale procedura secondo le modalità che meglio ritiene, sempre a patto di raggiungere gli obbiettivi fissati dalla Direttiva.

Concludendo, quindi, le effettive modalità applicative della nuova EPBD dovranno essere definite da parte dei singoli Stati Membri. E ciò avrà un forte impatto sul nuovo quadro incentivatorio che si andrà prossimamente a definire. A quanto risulta ad oggi, il MASE si sarebbe già attivato avviando una procedura di mappatura degli immobili, e dei relativi consumi, di modo da raccogliere la banca dati necessaria per poter strutturare le necessarie strategie applicative.

 

 

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