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Decreto 39/2024: analisi ed effetti sul settore dei serramenti

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 39/2024: analizziamone i contenuti e gli effetti sul settore serramenti.

Ci risiamo. Un nuovo Consiglio dei Ministri, un nuovo ordine del giorno in cui non è presente riferimento alcuno agli incentivi in edilizia e un nuovo decreto legge che cambia le regole del gioco con effetto immediato. Le inaccettabili modalità che hanno portato al Decreto 39/2024, dopo quanto avvenuto con il DL 11/2023 (abrogazione sconto in fattura e cessione del credito per i bonus ordinari, fatto salvo il bonus eliminazione barriere architettoniche) e con il DL 212/2023 (abrogazione sconto in fattura e cessione del credito per bonus eliminazione barriere architettoniche), ormai non stupiscono più.

L’equilibrio dei conti dello stato costituisce un nobile obiettivo, ma le modalità con le quali ciò viene perseguito continuano a essere incompatibili con lo sviluppo di un’attività imprenditoriale.

Fatta questa necessaria premessa, veniamo ai contenuti del DL 39/2024.

Esso è sbarcato in Gazzetta Ufficiale in data 29/03/2024 e, i suoi contenuti sono quindi divenuti effettivi a partire dal 30/03/2024 scorso.

Capiamo di cosa si tratta e, soprattutto, quali sono gli impatti sul comparto serramenti.

Il Decreto si sviluppa attraverso 10 articoli. Quelli di interesse per il settore sono prevalentemente: 1, 2, 3, 4 e 10. Analizziamoli di seguito.

Articolo 1.

Rappresenta il cuore del provvedimento e va a modificare il cd. Decreto Blocca Cessioni del 16/02/2023.

Il primo comma introduce 3 modifiche alla legislazione previgente. La prima (punto a) elimina la salvaguardia dal blocco della cessione per gli interventi di Superbonus effettuati da IACP e similari, cooperative di abitazione, Onlus. La seconda (punto b) introduce una nuova disciplina di salvaguardia dal blocco della cessione relativo agli interventi su edifici danneggiati da eventi sismici che, però, è caratterizzata da un budget economico prefissato per gli anni 2024 e 2025. La terza (punto c) elimina la precedente regolamentazione dedicata al Superbonus per edifici danneggiati da eventi sismici.

Il secondo comma stabilisce le esclusioni dal blocco introdotto dal comma 1. In sostanza, è previsto che la legislazione precedente continui ad applicarsi alle spese sostenute da ICAP e similari in relazione agli interventi per i quali in data antecedente all’entrata in vigore del decreto 29/03/2024:

  • risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, se gli interventi sono agevolati ai sensi dello stesso articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi dello stesso articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e sono effettuati dai condomini;
  • risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
  • siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Il terzo comma dell’articolo 1 introduce una ulteriore fattispecie dedicata agli edifici danneggiati da eventi simici. È infatti previsto che per gli edifici danneggiati da sisma che erano esclusi dal blocco della cessione nel testo originale del comma 3-quater del DL 16/02/2023, ma che non ricadono nelle salvaguardie definite dal comma 1, la legislazione di riferimento rimanga quella previgente al DL 39/2024.

Il quarto comma non riguarda il Superbonus, ma il Bonus Eliminazione Barriere Architettoniche 75% (BEBA). Infatti, esso modifica il comma 1-bis dell’articolo 2 del DL Blocca Cessioni, specificatamente dedicato a tale argomento. Quest’ultimo prevedeva che il blocco della cessione per il BEBA non si applicasse alle spese sostenute post 31/12/2023 da parte di condomini, in relazione a parti comuni, e di persone fisiche con particolari requisiti reddituali e di disabilità, in relazione alla prima casa.  

Il quarto comma dell’articolo 1 del DL 39/2024 stabilisce che tali esclusioni dal blocco rimangono valide in relazione alle spese sostenute prima dell’entrata in vigore del DL stesso, mentre per quelle sostenute successivamente è previsto che tale regime sia ancora attivabile, ma solo a patto che, anteriormente rispetto all’entrata in vigore del DL 39/2024, sia soddisfatta una delle 3 seguenti condizioni: presenza di titolo abilitativo, lavori già iniziati o presenza di un accordo vincolante tra le parti corredato di un acconto sul prezzo.

Infine, il quinto comma dell’articolo 1 modifica alcune condizioni di esclusione dal blocco della cessione definite dal DL 16/02/2023. Nello specifico è stabilito che tali esclusioni non siano più applicabili in relazione agli interventi per i quali alla data di entrata in vigore del DL 39/2024 non sia stata sostenuta alcuna spesa documentata da fattura. In altre parole, se le condizioni definite dai commi 2 (Superbonus) e 3 (Bonus ordinari) dell’articolo 2 del DL 16/02/2023 non si accompagnano a un bonifico, l’intervento non può più accedere alle opzioni alternative di cessione del credito e sconto in fattura. Le disposizioni contenute in questo comma investono tutti i bonus edilizi, con la sola esclusione del BEBA che è disciplinato a parte tramite il comma 1-bis dell’articolo 2 del DL 16/02/2023.  

A questo punto, prima di procedere con l’analisi del secondo articolo, sospendiamo momentaneamente la lettura generale per dedicarci a un focus in merito agli effetti dei contenuti dell’articolo 1 del DL 29/03/2024 sul settore dei serramenti.

Tralasciando il tema Superbonus, negli ultimi anni la sostituzione dei serramenti è stata incentivabile mediante 3 tipologie di bonus fiscali: Ecobonus, Bonus Casa e BEBA75%.

Per chiarire la situazione legata al BEBA75%, è necessario ripartire dal 29/12/2023, con l’approvazione del DL 212/2023. Esso, tramite l’articolo 3, ha stralciato gli infissi dal novero degli interventi incentivabili con i BEBA, fatte salve alcune specifiche casistiche di salvaguardia (clicca qui). Quindi, anche prima della pubblicazione in GU del DL 29/03/2024, il BEBA e gli strumenti alternativi di fruizione dell’incentivo non erano più applicabili ai prodotti della filiera della finestra, eccetto alcune casistiche residue risalenti al 2023. Per tale ragione, il DL 29/03/2024 non torna su questa tematica. Quindi, la regolamentazione in materia rimane la medesima prevista dalla legislazione antecedente all’approvazione del DL 39/2024.

Discorso diverso è quello che coinvolge Ecobonus e Bonus Casa. Fino all’entrata in vigore del DL 39/2023 in relazione a essi era possibile attivare la cessione del credito a patto che le spese per l’intervento fossero corredate da un titolo edilizio abilitativo depositato ante 16/02/2024. L’entrata in vigore del DL 39/2024 muta tale condizione, aggiungendo la necessità di soddisfare un secondo requisito, ovvero il disporre anche di un versamento a corredo della pratica effettuato prima dell’entrata in vigore del DL 39/2024 stesso.

Articolo 2.

Cancella la possibilità di ricorrere alla pratica della remissione in bonis in relazione all’esercizio delle opzioni alternative di sconto in fattura e cessione del credito legate a bonus edilizi. In altre parole, ciò significa che nel caso in cui la comunicazione dell’opzione di cessione/sconto non venga trasmessa entro la scadenza fissata, non sarà più possibile sanare la situazione tramite il versamento di una minima ammenda.

Articolo 3.

Affronta il tema del monitoraggio delle spese correlate agli incentivi fiscali in edilizia introducendo l’obbligo di trasmettere informazioni aggiuntive rispetto a quanto in precedenza previsto dalla legislazione. Nello specifico, i soggetti che entro il 31/12/2023 hanno presentato una CILAS e alla stessa data non hanno ancora concluso i lavori, e i soggetti che hanno presentato la CILAS a partire dal 01/01/2024, sono tenuti a trasmettere a ENEA (o al portale nazionale delle classificazioni sismiche per gli interventi in ambito antisismico) una serie di informazioni, quali: dati castali dell’immobile, l’ammontare delle spese sostenute nel 2024 alla data di entrata in vigore del decreto in questione, l’ammontare delle spese che si prevede di sostenere in seguito all’entrata in vigore del decreto in questione per le annualità 2024 e 2025 e le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese suddette.

Le modalità pratiche di gestione di tale procedura sono rimandate a un successivo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 29/03/2024. Inoltre, in caso di inadempienze in materia, è prevista una sanzione amministrativa fissata a 10.000 €.

Articolo 4.

introduce un blocco alla possibilità di utilizzare i crediti in compensazione rivolto a coloro i quali si trovino in una situazione debitoria nei confronti dello Stato complessivamente superiore a 10.000 €.

Articolo 10.

Stabilisce l’entrata in vigore dei contenuti del DL per il giorno successivo alla sua pubblicazione in GU.

 

Per concludere, ricordiamo che il Decreto Legge in questione dovrà essere oggetto della procedura di conversione in legge, per la quale sono previsti 60 giorni di tempo. Durante tale processo saranno possibili eventuali modifiche e assestamenti.

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