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Superbonus e requisito di abitazione principale: le indicazioni dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al requisito di abitazione principale per l’accesso al Superbonus per le unità funzionalmente indipendenti.

È noto come la legislazione che disciplina il Superbonus abbia subito innumerevoli modifiche nel corso del triennio trascorso dalla conversione in Legge 77/2020 del DL 34/2020. Alcuni di questi passaggi sono stati volti a semplificare le procedure, altri ad introdurre nuovi paletti.

Il Decreto Aiuti Quater (clicca qui) rientra nella seconda casistica e rappresenta, tra le altre cose, il documento che, a partire dal 1° gennaio 2023, ha introdotto per le unifamiliari il requisito di “abitazione principale”.

Questo paletto ha però dato luogo ad una incomprensione: la condizione di abitazione principale deve caratterizzare l’immobile in fase ante operam, post operam o in entrambe le condizioni?

Per poter affrontare tale aspetto, è necessario partire dalla caratterizzazione precisa del concetto di abitazione principale. Esso è disciplinato dall’articolo 1, comma 741 della Legge 160/2019, che stabilisce come:

per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto   edilizio   urbano   come   unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Tale aspetto è disciplinato anche dal comma 3-bis dell’articolo 10 del TUIR, che stabilisce come:

per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata.

Puntualizzato ciò, il dubbio suddetto è stato recentemente chiarito da parte dell’Agenzia delle Entrate tramite la Risposta 377/2023 del 10/07/2023 (clicca qui), che ha richiamato la Circolare 13/E/2023 del 13/06/2023 (clicca qui).

Nello specifico l’Agenzia ha stabilito che, nel caso l’immobile assuma il rango di abitazione principale a valle dell’intervento di ristrutturazione, il diritto di accedere al Superbonus rimane immutato. Il tutto a patto che le altre condizioni poste dalla legislazione risultino al contempo soddisfatte.

Riassumendo e concludendo, l’Agenzia stabilisce testualmente che:

qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, il Superbonus spetti per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori.

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