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Bonus energetici e variazione dimensioni infissi: come comportarsi?

Riassunto del dibatto in merito all’incentivabilità in caso di sostituzione di serramenti con cambio di dimensioni degli stessi.

Gli interventi in materia di serramenti esistenti nella maggior parte dei casi prevedono sostituzioni in misura, o al più la sovra-installazione di nuovi serramenti sui vecchi telai. Si possono però verificare anche situazioni in cui il cliente richiede la modifica delle dimensioni del foro finestra, tendenzialmente allo scopo di allargarlo.

Tale situazione va affrontata con attenzione, in quanto la modifica delle dimensioni del foro, se accoppiata con incentivazioni di tipo energetico, presenta una disciplina propria e negli anni scorsi è stata oggetto di dibattito tra le massime autorità in materia. Ripercorriamone i passaggi.

La querelle è iniziata nel Maggio 2021, con l’ENEA che ha stabilito come la variazione dimensionale massima consentita tra situazione ante e post operam fosse pari al 2%, ovvero pressoché nulla (clicca qui).

A seguire, sempre in relazione a questa tematica, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risposta 524/2021 (clicca qui per scaricarla), nella quale ha indicato come:

  • l’intervento deve riguardare un edifico esistente e comportare risparmio energetico;
  • la superficie totale dei serramenti a fine lavori non deve eccedere quella precedente all’intervento.

In sostanza, quindi, l’Agenzia non ha fatto proprie le indicazioni ENEA, non facendo riferimento alcuno ad una soglia di variazione dimensionale e sdoganano la possibilità di modificare le dimensioni dei fori finestra, purché ciò non comporti un aumento della superficie vetrata a fine lavori (clicca qui per approfondire).

La presenza di due indicazioni contrastanti ha comportato la necessità di un chiarimento, che è arrivato tramite la Risposta 780/2021 dell’Agenzia delle Entrate (clicca qui per scaricarla). Il documento, frutto del confronto con ENEA ed il Ministero dello Sviluppo Economico, ha ribadito che lo spostamento e/o la variazione di dimensione degli infissi può rientrare all’interno del campo di applicazione dell’agevolazione fiscale, a patto che ciò avvenga nel rispetto dei vari requisiti fissati dalla legislazione e che l’intervento non comporti un aumento della superficie finestrata complessiva rispetto a quella antecedente.  Il tutto al fine di garantire l’effetto di risparmio energetico alla base della normativa incentivante.

Infine, ENEA si è uniformata a quanto riportato nella Risposta 780 delle Entrate, facendo adeguare anche il proprio assistente digitale Virgilio. Infatti, la risposta fornita precisa inoltre che: “anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante”, chiarendo come sia la variazione dimensionale, sia lo spostamento degli infissi sono agevolabili, a patto di soddisfare la condizione suddetta e di non scontrarsi con il tema delle non conformità.

 

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