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Porte e Ecobonus: dove, come e quando?

Rapporto tra porte e Ecobonus: quando sono incentivabili e nel rispetto di quali condizioni termiche e funzionali? Facciamo chiarezza.

Il tema degli incentivi fiscali sugli interventi edilizi è sempre di attualità, anche in ragione del fatto che la regolamentazione di questi aspetti è spesso in evoluzione (vedi sconto in fattura, bonus facciate, cessione del credito, etc.). Nel presente articolo riprendiamo un aspetto legato a questo tema e che ad oggi non è chiaro a tutti. Sta volta non parliamo di finestre, ma di porte, e in particolare delle condizioni che si devono verificare affinché anche queste possano accedere a sgravio.

Per prima cosa bisogna chiarire che, in quest’ambito l’ente tecnico di riferimento è ENEA che attraverso guide, chiarimenti e FAQ fornisce le indicazioni su come affrontare il mondo degli incentivi ai cittadini.

Ciò detto, il primo passaggio per chiarire la questione consiste nel capire quale sia il testo di Legge da prendere a riferimento. La Legge in questione è la 296/2006, che regola tutto il sistema delle detrazioni, e che fornisce una prima indicazione fondamentale, facendo rientrare nella definizione di “chiusure apribili ed ammissibili” sia porte che finestre.

Chiarito tale aspetto, il secondo tema da considerare è dato dai vincoli che le porte devono rispettare per poter essere soggette ad Ecobonus. I riferimenti in questo senso sono di due tipi: il primo riguarda le prestazioni termiche ed il secondo la “funzione/posizione” della porta. Per quanto riguarda la termica il riferimento è dato dall’allegato B del DM 11/03/2008, successivamente modificato dal DM 26/01/2010. All’intero del testo del Decreto sono definite le trasmittanze termiche che devono essere rispettate per poter accedere al regime di incentivazione definito dall’Ecobonus. Per quanto riguarda, invece, la “funzione/posizione” della porta il vincolo è di diversa natura. Infatti, per poter ottenere le detrazioni, porte e portoni devono essere esterni secondo l’accezione che ENEA ha affibbiato a questo termine. A cavallo tra 2019 e 2020, in concomitanza con la pubblicazione di una Circolare dei VVFF che affrontava, tra le altre cose, anche questo tema, il dibattito su cosa fosse una porta esterna è stato decisamente ampio. Senza scende in dettagli sul tema, che riprenderemo nel prossimo approfondimento che sarà dedicato proprio a questo, ENEA stabilisce che rientrano nel pacchetto degli elementi incentivabili le porte che delimitano l’involucro dell’edificio riscaldato verso l’esterno o verso locali non riscaldati. Ciò significa, in altre parole, che non possono accedere alla detrazione porte che separano stanze diverse all’interno di una stessa abitazione, ma porte di ingresso che danno sull’esterno o sul vani scala non riscaldati, o anche porte che separano un’abitazione dall’adiacente garage non dotato di impianto di riscaldamento.

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