Alcuni temi ritornano ciclicamente su queste colonne. Un esempio a riguardo è dato dall’Investimento 17 della Missione M7 del RePowerEU del PNRR dedicato all’efficientamento energetico dell’edilizia pubblica residenziale (ERP).
A questo tema abbiamo dedicato numerose pubblicazioni (clicca qui, qui, e qui) e in questa uscita torniamo a parlarne in relazione a due ordini di ragioni.
Da una parte si è aperta la seconda fase della misura, quella dedicata all’efficientamento energetico delle case popolari per tutti i progetti di investimento, anche nel caso in cui i beneficiari abbiano già ricevuto contributi pubblici negli ultimi 5 anni.
Dall’altra, tra fine Settembre e inizio Ottobre il GSE ha pubblicato una serie di FAQ molto utili dedicate all’argomento (clicca qui per consultarle).
In relazione al primo tema, la presentazione di questa seconda tranches di richieste di finanziamento, a livello temporale, va dal 6 ottobre 2025 al 30 aprile 2026.
In relazione al secondo, le 22 FAQ presenti sul sito del GSE affrontano aspetti di particolare rilevanza riassumibili nel seguente elenco:
- Possibilità di cumulare la Misura PNRR M7-I17 con il Conto Termico fino ad un massimo del 100% delle spese ammissibili.
- Necessità che la conformità urbanistica e l’accatastamento sussistano nel momento in cui la ESCo presenta la domanda sul portale informatico del GSE affinché sia possibile accedere alla Misura PNRR M7-I17.
- Necessità per l’accesso alla Misura PNRR M7-I17che il progetto di investimento sia corredato dall’APE convenzionale ante e post operam relativo all’edificio ovvero ai singoli edifici interessati dall’intervento e che a conclusione degli interventi la ESCo presenti l’APE relativo alle singole unità immobiliari dell’edificio interessato dagli interventi.
- Possibilità di ricorrere ai prezzari alternativi, tra cui il prezzario DEI, nel caso di mancanza di prezzari regionali aggiornati nell’ambito della Misura PNRR M7-17.
- Possibilità di utilizzare un contratto di PPP in luogo di un EPC con una ESCO nell’ambito dell’accesso alla Misura PNRR M7-I17 da parte della Stazione Appaltante.
- Necessità di allegare la “Sintesi di valutazione” che la Banca convenzionata rilascerà secondo il modello (Allegato 2) definito nell’ambito della “Convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione di finanziamenti nell’ambito dell’investimento 17 previsto all’interno della missione 7 del capitolo REPowerEU del PNRR” sottoscritta da ABI, CDP, GSE e SACE nel caso in cui la ESCo usufruisca dello strumento finanziario in forma di prestito o di altro finanziamento bancario.
- Possibilità per gli edifici di edilizia residenziale pubblica (ERP) di beneficiare della Misura PNRR M7-I17 in caso di demolizione e ricostruzione con il raggiungimento dell’ nZEB.
- Possibilità di ammettere alla Misura PNRR M7-I17 edifici di Edilizia Residenziale Pubblica che non presentano un impianto di climatizzazione centralizzato, ma che presentano caldaie autonome nelle singole unità abitative. Al contempo la centralizzazione dell’impianto deve essere prevista nel progetto riferito alla Misura.
- Possibilità di accedere alla Misura PNRR M7-I17 nel caso in cui la Stazione Appaltante metta a base di gara per l’individuazione della ESCo, più progetti di efficientamento su più edifici di edilizia residenziale pubblica (ERP) qualora il valore di ciascun progetto di investimento non superi la soglia dei 30 milioni di €.
- Impossibilità di accedere alla Misura PNRR M7-I17 nel caso in cui la Stazione Appaltante bandisca più gare con più progetti la cui somma raggiunga il valore minimo pari a 10 milioni di euro.
- Possibilità di ricorrere a contributi da bandi regionali, ad esclusione di quelli di derivazione europea (quali ad esempio FESR, FSE, etc.), per coprire il restante 35% dei costi sostenuti per gli investimenti non coperti dal contributo a fondo perduto della Misura PNRR M7-I17.
- Necessità che la ESCo risulti aggiudicataria della specifica gara e che sia stato trasmesso al GSE il contratto stipulato con la Stazione Appaltante prima dell’emissione dell’Atto di Concessione al fine di richiedere il contributo previsto dalla Misura PNRR M7-I17.
- Impossibilità per gli edifici di proprietà mista pubblica-privata di beneficiare della Misura PNRR M7-I17.
- Possibilità di accedere ai fondi della Misura PNRR M7-I17 per i Comuni, proprietari di edifici di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), che singolarmente non raggiungono il valore del progetto minimo di 10 milioni di euro, ma che costituiscono un’associazione tra Comuni per soddisfare tale requisito.
- Impossibilità per la PA di accedere direttamente alla Misura PNRR M7-I17 per ottenere la copertura finanziaria del proprio progetto e senza aver prima svolto la procedura di affidamento per selezionare la ESCo.
- Possibilità di accedere alla Misura PNRR M7-I17 da parte di edifici di edilizia residenziali pubblica (ERP) che presentano unità immobiliari con destinazione d’ uso diversa (commerciale, magazzino etc.) a patto che la prevalente destinazione d’uso sia residenziale e comunque la proprietà sia pienamente pubblica.
- Impossibilità di includere tra gli edifici ammessi alla Misura PNRR M7-I17 quelli che rientrano nella categoria di ERS (Edilizia residenziale sociale) in quanto lo strumento è rivolto esclusivamente a gestori e/o proprietari di edifici di edilizia residenziale pubblica, quali EX -IACP, Comuni e loro Enti strumentali.
- Possibilità di accedere al contributo in conto capitale per una ESCo a cui la PA ha già assegnato con procedura di evidenza pubblica lavori che producano un efficientamento del 30% su edifici con i requisiti previsti dalla Misura PNRR M7-I17. Tutto ciò a patto che avvenga una rimodulazione del quadro economico in coerenza con quanto previsto dalla Misura stessa.
- Possibilità di accedere alla Misura PNRR M7-I17 in relazione agli immobili già coperti da contratti di gestione energia a patto che i contratti siano assegnati con procedura di evidenza pubblica, modulandoli, per lavori e servizi, in coerenza con il contratto preesistente.
- Impossibilità di accedere alla Misura PNRR M7-I17 per completare le coperture economiche di progetti sostenuti da altri contributi PNRR, quali PINQUA o Sicuro Verde e Sociale, che abbiano i requisiti.
- Non cumulabilità tra le risorse della Misura PNRR M7-I17 con altre risorse PNRR o altre forme di sostegno a valere su risorse UE in relazione ai medesimi costi ammissibili.
- Impossibilità di accesso alle risorse della Misura PNRR M7-I17 da parte degli Enti Diritto allo Studio tipo ISU.
Seguici su