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Committente e appaltatore: attribuzione delle responsabilità in caso di danno

Analisi di una sentenza della Coorte di Cassazione in merito all’attribuzione delle responsabilità tra committente e appaltatore in caso di danno.

Nel mondo dell’edilizia il tema delle responsabilità, se non trattato con la competenza adeguata, può essere fonte di fraintendimenti o, ancor peggio, di diatribe. Tale ambito è regolato dalla legislazione, dalle sentenze giudiziarie e dalle normative tecniche.

Di seguito, grazie all’analisi della sentenza 23442/2018 della Coorte di Cassazione (clicca qui per scaricarla), chiariamo il tema di come vadano affrontati i danni subiti da terzi nel corso dell’esecuzione di un appalto edile.

I giudici, per prima cosa, hanno evidenziato la necessità di distinguere tra i danni causati dall’attività dell’appaltatore e quelli derivanti dalla cosa oggetto di appalto.

In relazione alla prima situazione, è stabilito che la responsabilità sia da attribuire all’appaltatore in quanto egli opera in autonomia rispetto alla figura del committente che, può essere chiamato in causa esclusivamente nel caso in cui si dimostri che abbia interferito con lo svolgimento dei lavori.

In relazione alla seconda situazione, invece, la sentenza precisa come sia il committente a dover rispondere dei danneggiamenti in quanto egli deve comunque sempre svolgere il ruolo di custode della cosa. Tutto ciò a meno che si dimostri come il danno si sia effettivamente sviluppato esclusivamente in relazione all’operato dell’appaltatore.

Tali prese di posizione generali sono derivate dall’analisi di una casistica specifica con le seguenti caratteristiche:

  • L’oggetto del danno era rappresentato da una abitazione allagatasi a causa di una problematica verificatasi durante la realizzazione di una bretella autostradale;
  • Il committente era il Comune;
  • L’appaltatore era una impresa edile.

La Cassazione, smentendo quanto precedentemente stabilito dal Tribunale Ordinario, ha attribuito la responsabilità dei danni sia all’appaltatore, sia al committente, in quanto quest’ultimo era garante della cosa affidata all’appaltatore e, quindi, svolgeva in relazione a essa il ruolo di custode.

La Coorte, comunque, ha poi concluso che tale indicazione non comporta l’impossibilità di esonero dalle responsabilità in caso di danni del committente, ma che sarà sempre tale figura ad avere l’onere di dimostrare che l’attività dell’appaltatore sia configurabile come caso fortuito.

 

Per concludere, segnaliamo che in relazione al comparto dei serramenti, il tema dei ruoli e delle responsabilità delle diverse figure convolte nella fornitura di infissi è trattato dalla norma UNI 10818, revisionata nel 2023, a cui ANFIT ha, come sempre, dato il suo contributo.

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