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Diisocianati: UE al lavoro per introdurre specifici limiti di esposizione

Si torna a parlare di diisocianati: dalla UE in arrivo specifici limiti in materia di esposizione dei lavoratori a questi elementi chimici.

La parola diisocianati è diventata ben conosciuta nel settore del serramento tra il 2022 e il 2023. Ciò è dipeso dall’entrata in vigore della restrizione 74 all’allegato XVII del Regolamento CE 1907/2006 “REACH”. Tale documento, i cui contenuti sono diventati effettivi a partire dal 3 agosto 2023, ha introdotto delle limitazioni all’utilizzo di prodotti contenenti diisocianati, ovvero componenti prevalentemente presenti nei prodotti a base di poliuretano (clicca qui).

I diisocianati, in ambito edilizio e, in particolare, in quello dei serramenti, si trovano all’interno di sigillanti, isolanti, adesivi, vernici e in diversi altri prodotti utilizzati sia in sede di produzione, sia di installazione.

La restrizione 74, a partire dal 24/08/2023, ha introdotto il divieto di utilizzo di prodotti contenenti diisocianati a meno che la concentrazione non fosse inferiore allo 0,1 % in peso o che l’operatore avesse completato un’idonea formazione dedicata all’uso sicuro dei prodotti contenenti tali elementi chimici.

In questi giorni il tema è nuovamente tornato d’attualità: il Parlamento Europeo, su proposta della Commissione, ha infatti approvato una proposta di modifica alla legislazione vigente volta a migliorare ulteriormente la protezione dei lavoratori dai rischi per la salute connessi all’esposizione a sostanze chimiche pericolose, tra cui piombo e diisocianati.

In relazione questo secondo tema, il testo (scaricalo qui) mira a modificare la Direttiva 98/24/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro introducendo per la prima volta valori limite relativi all’esposizione a tali elementi chimici.

Nello specifico si tratta delle seguenti due soglie:

  • un limite di esposizione professionale complessivo di 6µg NCO/m³ (corrispondente alla concentrazione massima di una sostanza nell’aria che un lavoratore respira in un periodo di riferimento determinato, pari a 8 ore)
  • un limite di esposizione di breve durata di 12µg NCO/m3 (corrispondente a un periodo di riferimento più breve, pari a 15 minuti. Quest’ultimo si applica quando un limite di esposizione complessivo non è sufficiente a limitare adeguatamente gli effetti nocivi sulla salute di una sostanza, ad esempio in caso di esposizione breve ma ad alta intensità).

Il passaggio successivo è l’approvazione del testo da parte del Consiglio, per poi arrivare alla successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Posto che il testo ipotizza l’effettiva adozione di tali cifre a partire dal 1 gennaio 2029, è comunque previsto almeno un biennio per il recepimento della modifica della Direttiva all’interno dell’ordinamento di ciascuno Stato membro.

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