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Controlli di ENEA sulle detrazioni fiscali: la posizione di ANFIT

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre è stato pubblicato il decreto del MISE che stabilisce l’inizio dei controlli da parte di ENEA sull’ecobonus, ovvero sulle detrazioni fiscali per il risparmio energetico (5o%) definendo regole e procedure per le verifiche a campione.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre è stato pubblicato il decreto del MISE che stabilisce l’inizio dei controlli da parte di ENEA sull’ecobonus, ovvero sulle detrazioni fiscali per il risparmio energetico (5o%) definendo regole e procedure per le verifiche a campione.

Il presidente di Anfit, Laura Michelini, sottolinea: “da anni ci battiamo perché vengano effettuati controlli sui serramenti per cui sono richiesti gli sgravi fiscali. È noto come, sul mercato, vi siano interventi di sostituzione di quelli che non rispettano tutte le regole e abbiamo più volte ribadito di come le detrazioni siano ammesse solo per quei prodotti che rispettano tutte le normative italiane”.

ANFIT, prosegue Laura Michelini, rileva che sui bonifici relativi ai bonus fiscali – ecobonus e bonus casa – sui lavori effettuati da produttori e rivenditori nazionali viene applicata dalle Banche o dalle Poste una ritenuta d’acconto dell’8% (non applicata ai produttori esteri che vendono direttamente in Italia e che ricevono i bonifici sui loro conti correnti in banche situate all’estero).

Per le detrazioni fiscali sul risparmio energetico l’Enea dovrà presentare al Ministero dello Sviluppo Economico, entro il 30 giugno di ciascun anno, un programma di controlli a campione.

I controlli sui documenti saranno effettuati su un campione massimo pari allo 0,5% dei richiedenti. Inoltre l’ENEA dovrà effettuare sopralluoghi sui lavori effettuati in una percentuale non inferiore al 3%. L’avvio della procedura di verifica da parte dell’ENEA sarà comunicata al contribuente mediante l’invio di una lettera raccomandata o, qualora disponibile, di una PEC. In caso di controllo effettuato su domande inerenti lavori su parti comuni di edifici condominiali la comunicazione sarà inviata all’amministratore di condominio. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della raccomandata ovvero della PEC il contribuente dovrà trasmettere la documentazione necessaria per fruire dell’ecobonus, qualora non sia stata già inviata.

Una volta ricevuti tutti i documenti necessari per fruire dell’ecebonus, l’ENEA procederà ad una prima verifica documentale. L’attività di verifica da parte di ENEA sarà integrata da sopralluoghi presso gli edifici interessati dei lavori di risparmio energetico ammessi in detrazione fiscale.

In caso di differenze tra la documentazione trasmessa dal beneficiario della detrazione e le operazioni effettivamente realizzate, il controllo avrà esito negativo. In tal ipotesi sarà inviata apposita relazione sulle motivazioni degli accertamenti eseguiti al fine di giustificare la decadenza del beneficio.

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