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Perdita del diritto all’Ecobonus in assenza di pratica ENEA: nuove sentenze della Cassazione

La Corte di Cassazione ha emesso due sentenze che ribadiscono come il mancato o tardivo invio della pratica ENEA non comporta la perdita del diritto all’Ecobonus.

Su questi schermi abbiamo affrontato più volte il tema del rapporto di obbligatorietà o meno che lega i bonus edilizi, e in particolare l’Ecobonus, alla comunicazione ENEA (vedi qui e qui).

Due recenti sentenze della Corte di Cassazione ci portano a trattare nuovamente il tema.

Per farlo in maniera più chiara possibile, partiamo dal riassunto delle puntate precedenti.

Il quadro regolatorio in materia è complesso e contraddittorio, anche a causa del fatto che vi sono diversi enti coinvolti che forniscono indicazioni esplicite tra loro contrastanti. Riassumendo si possono individuare 4 posizioni principali:

  • ENEA: la posizione di questo ente sul tema è chiara da tempo. Infatti, tramite la FAQ 6E del 2019 (clicca qui per scaricarla), ENEA ha indicato come il mancato invio della pratica ENEA determini una sanzione, ma non la perdita dell’incentivo. Il tutto in osservanza della Legge 44/2012.  
  • Ministero dello sviluppo economico: secondo il MiSE la trasmissione all’ENEA, seppure obbligatoria per il contribuente, non determina, qualora non effettuata, la perdita del diritto. Tale concetto è chiarito nella nota prot. n. 3797/2019.
  • Agenzia delle Entrate: la posizione sul tema da parte dell’AdE è stata variabile. In alcuni casi si è attivata per richiedere la restituzione dell’incentivo erogato in assenza di pratica ENEA, altre volte non ha battuto questa strada.
  • Corte di Cassazione: il tema del rapporto tra il diritto all’Ecobonus e l’emissione della comunicazione ENEA è stato più volte oggetto di sentenza da parte di questi enti. Sentenze che, però, non hanno seguito una linea univoca. Portando un esempio per parte, si può citare la posizione presa tramite la sentenza 34151/2022 che ha stabilito come si incorra nella perdita al diritto al bonus in assenza di comunicazione ENEA e la sentenza 7657/2024 che ha stabilito come il diritto all’Ecobonus non decade in assenza di comunicazione ENEA.

Chiarito ciò, veniamo all’attualità.

Le ordinanze 12422/2025 (clicca qui per consultarla) e 12426/2025 (clicca qui per consultarla) della Cassazione sono tornate sul tema.

La prima recita testualmente che “la comunicazione all’Enea ha una specifica finalità, quella di consentire il monitoraggio del risparmio ottenuto a seguito degli interventi di riqualificazione energetica”; essa “è quindi prevista a fini essenzialmente statistici, ed appare perciò corretto ritenere non abbia la natura di un requisito per l’accesso alla detrazione”.  

La seconda indica come la pratica ENEA sia “prevista a fini essenzialmente statistici, ed appare perciò corretto ritenere non abbia la natura di un requisito per l’accesso alla detrazione”. Aggiungendo quindi poi che la decadenza “non può essere desunta né dalla specifica norma attuativa” né dalla “lettura sistematica dell’istituto”. Il tutto ricollegandosi all’ordinanza 8019/2025 in cui si sosteneva che “all’onere di trasmissione all’Enea dei dati relativi ai lavori eseguiti, non è espressamente ricollegata alcuna decadenza, che invece deve tassativamente evincersi quanto meno in via d’interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria”.

In sostanza, quindi, le due sentenze hanno stabilito chiaramente come secondo la Corte di Cassazione, nei due casi presi in esame, il diritto a fruire dell’Ecobonus non possa decadere a causa del mancato invio della comunicazione ENEA.

 

Concludiamo con una considerazione: le determinazioni della Corte sono ovviamente ineccepibili, ma tale presa di posizione può portare qualcuno a pensare che la pratica ENEA non risulti più obbligatoria.  Così non deve essere, se non altro perché tutta la strategia energetica in edilizia del paese si basa sui dati raccolti attraverso tali comunicazioni.  

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