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Contrordine dalla Cassazione: il diritto all’Ecobonus non decade in assenza di pratica ENEA

La Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di mancato o tardivo invio della pratica ENEA non si perde il diritto all’Ecobonus.

Abbiamo più volte affrontato il tema del rapporto tra il diritto agli incentivi fiscali in edilizia e l’invio entro 90 giorni dalla fine dei lavori della relativa pratica ENEA, previsto nel caso in cui questi ultimi incidano sull’efficienza energetica degli immobili.

Nel caso del Bonus Ristrutturazioni è stato chiarito come il mancato/tardivo invio, per quanto obbligatorio, non comportasse la perdita al diritto all’incentivo, mentre, nel caso dell’Ecobonus, pur nell’incertezza legislativa, la prassi voleva che in tali casistiche il beneficiario perdesse il diritto all’incentivo, con quest’ultima condizione che era stata confermata esplicitamente anche da una pronuncia della Corte di Cassazione del Novembre 2022 (clicca qui).

L’impalcatura appena descritta è stata però recentemente messa in crisi da una nuova pronuncia della Corte di Cassazione. Si tratta della sentenza 7657/2024 del 21/03/2024, che ha sostanzialmente contraddetto la precedente in relazione al caso dell’Ecobonus (clicca qui).

Pur partendo dal presupposto che ogni sentenza fa riferimento al caso specifico, riassumiamo l’iter che ha portato a tale indicazione da parte della Corte.

I fatti risalgono al 2008. Ai tempi sono stati svolti interventi su un immobile che hanno portato al beneficio dell’Ecobonus a essi correlato. L’Agenzia delle Entrate, però, ha disconosciuto la detrazione ritenendo che tale beneficio fosse indebito a causa della mancanza della pratica ENEA. Il contribuente ha quindi presentato ricorso, che è stato accolto da parte della locale CTP in base al presupposto che l’omessa o tardiva comunicazione ENEA non comportasse la decadenza del beneficio fiscale poiché quest’ultimo traeva la sua legittimità dalla dimostrazione delle spese sostenute e non dall’invio della comunicazione ENEA. La Corte di Cassazione ha quindi fatto propria la posizione del CTP, stabilendo che la decadenza dell’incentivo in caso di mancata comunicazione ENEA non è dovuta in quanto:

  • non prevista né dalla legislazione primaria (Legge 296/2006), né dalla norma attuativa (DM 19/02/2007);
  • l’invio della comunicazione ENEA è caratterizzato meramente da finalità statistiche legate alla quantificazione del risparmio energetico generato dall’intervento edilizio in questione.

Terminato il riesame dei passaggi che hanno portato alla sentenza in questione, ci concentriamo, in conclusione, su uno degli ultimi passaggi sopra riportati.

La Corte, nel motivare il fatto che il mancato/tardivo invio della comunicazione ENEA non comportasse la perdita del diritto all’incentivo ha fatto riferimento alla Risoluzione AdE 46/E del 2019, che, effettivamente, forniva quel tipo di indicazione. Tale testo, però, faceva riferimento a una casistica differente, ovvero a un intervento edilizio che dava luogo a un Bonus Ristrutturazione e non a un Ecobonus come nella fattispecie oggetto di analisi.

La Cassazione, quindi, nel disciplinare il rapporto tra Ecobonus e mancato invio della comunicazione ENEA, ha preso a riferimento un documento che disciplina il rapporto tra il Bonus Ristrutturazioni e il mancato invio della comunicazione ENEA. Questa scelta genera delle evidenti perplessità, che si vanno ad aggiungere a quelle di natura tecnica in merito all’effetto di sottovalutazione dell’importanza della pratica ENEA che questa sentenza potrebbe portare con sé.

 

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