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Decreto Requisiti Minimi: cos’è cambiato dal 1° Gennaio per il settore degli infissi

Dall’inizio di quest’anno in base al DM Requisiti Minimi entra in vigore una nuova tabella di riferimento per le trasmittanze termiche.

Innanzi tutto buon 2021, sperando che questo nuovo anno porti con sé il ritorno alla normalità. Detto degli auspici, ci sono alcune novità che l’avvento del 2021 ha già concretamente comportato.

Nel settore degli infissi il primo esempio in tal senso è dato dall’entrata in vigore di un nuovo regime di requisiti minimi per l’efficienza energetica in edilizia a partire dal 1° Gennaio secondo quanto previsto dal Decreto Requisiti Minimi del 26/06/2015.

Per inquadrare al meglio la questione, facciamo un piccolo passo indietro, riprendendo i contenuti di questo importate testo di legge. Esso ha introdotto due fondamentali novità in merito all’efficienza energetica in edilizia:

  • La distinzione tra i concetti di nuova costruzione, ristrutturazione di primo livello, ristrutturazione di secondo livello e riqualificazione energetica;
  • La definizione di trasmittanze termiche di riferimento per i diversi elementi (strutture opache verticali, orizzontali, inclinate, pavimenti, infissi, etc.) più stringenti rispetto alla legislazione precedente e progressivamente sempre più rigide con il passare degli anni.

In relazione al secondo punto, per quanto riguarda l’edilizia privata esistente, il primo livello di riferimento per le trasmittanze termiche per le diverse tipologie di interventi e di tecnologie è entrato in vigore il 1° Ottobre 2015 ed è rimasto valido fino al 31/12/2020.

Dal 1° Gennaio 2021, secondo quanto stabilito dal DM Requisiti Minimi, è però subentrata una nuova griglia di riferimento per i diversi elementi e prodotti presenti in edilizia.

Nello specifico delle finestre comprensive di infissi, tali valori sono sintetizzabili, al variare delle zone climatiche, attraverso la seguente tabella:

 

È importante sottolineare come questi limiti caratterizzano le finestre comprensive di infisso, ovvero le finestre, i cassonetti, le porte d’ingresso, le porte interne (quando danno un contributo all’efficienza energetica) e le porte taglia-fuoco interne (in seguito alla discussa Circolare del Ministero dell’Interno). Inoltre, ciascun elemento citato deve essere considerato comprensivo dei ponti termici all’interno delle strutture oggetto di riqualificazione (es. ponte termico tra finestra e muro) e di metà del ponte termico al perimetro.

Va precisato che in alcuni Regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, etc.) l’entrata in vigore dei limiti più restrittivi è stata anticipata di alcuni anni e per quei territori questa griglia non rappresenta una novità, ma un allineamento delle altre regioni agli standard maggiormente impegnativi che questi territori si erano autoimposti.

Un’altra importante annotazione riguarda la relazione tra le nuove trasmittanze limite in vigore dal 1° Gennaio 2020 sulla base di quanto disposto dal Decreto Requisiti Minimi 26/06/2015 e gli incentivi fiscali. Infatti, a differenza dei paletti fissati dal Decreto Requisiti Tecnici Ecobonus 2020, che disciplina le prestazioni che i prodotti devono avere per accedere ad incentivo, le imposizioni del decreto del 2015 prescindono dal tema ecobonus e devono essere sempre rispettati quando si opera nel campo edilizio. In altre parole il rispetto del DM Requisiti Minimi 2015 rappresenta una specie di precondizione per poter operare, mentre il DM Requisiti Tecnici Ecobonus 2020 rappresenta un ulteriore step che va soddisfatto nel caso in cui il cittadino voglia accedere ad incentivo con l’operazione di efficienza energetica che intende mettere in atto nella propria abitazione.

Per concludere, si riporta una tabella riepilogativa dei due livelli di limiti per Uw contenuti nel DM Requisiti Minimi del 26/06/2015 e di quelli recentemente introdotto dal DM Requisiti Tecnici ecobonus del 6/10/2020:

Essa aggiorna e sostituisce quanto precedentemente indicato nell’articolo dell’estate scora (clicca qui), ormai superato.

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