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Regolamento UE/2021/2139: tassonomia climatica e trasmittanza termica dei serramenti

Il Regolamento Europeo 2021/2139 disciplina il tema della tassonomia climatica del continente e fissa una trasmittanza unica per le finestre e le porte.

La transizione ecologica è uno dei temi di più stretta attualità degli ultimi tempi. Come è ormai arcinoto, il riferimento in questa materia è dato dall’Unione Europea e dai suoi organi legislativi. Di seguito riportiamo integralmente il testo di un articolo uscito sul portale Cosmoserr (clicca qui) che tratta del Regolamento Delegato UE/2021/2139 e delle ricadute che esso comporta per i limiti sulla trasmittanza termica di finestre e porte.

 

Per orientare gli investimenti verdi il Consiglio dell’Unione europea ha approvato un regolamento delegato sulla tassonomia climatica che impone un valore unico di trasmittanza termica per finestre, porte e facciate continue in tutta la UE. Protestano Eurowindoor (produttori di sistemi per serramenti in pvc), EPPA (produttori di profili in pvc) e European Aluminium (produttori di alluminio).

Un valore unico di trasmittanza termica per finestre, porte e facciate continue in tutta Europa? Ebbene sì, da Malta alla Finlandia, dal Portogallo all’Estonia. Lo impone il Regolamento Delegato (Ue) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che è entrato in vigore il 1° gennaio 2022, Clicca qui per scaricarlo dal sito della UE. Lo puoi trovare ala fine dell’articolo. Esso offre la cosiddetta tassonomia climatica, cioè una classificazione sistematica delle attività umane e ne valuta la ecosostenibilità per orientare gli investimenti verdi.

Prodotti buoni per l’ambiente

Semplificando al massimo, il provvedimento stabilisce i criteri tecnici per valutare se prodotti e servizi sono buoni per l’ambiente.  Obiettivo ultimo è determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento, come stabilisce un altro regolamento (UE), il 2020/852.

Per i soggetti finanziari

Questo “si applica alle misure adottate dall’Unione o dagli Stati membri che stabiliscono obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili, ai partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti finanziari e alle imprese soggette all’obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi dell’articolo 19 bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell’articolo 29 bis della medesima direttiva. Gli operatori economici o le autorità pubbliche che non sono soggetti al regolamento (UE) 2020/852 possono applicarlo su base volontaria”.

In questa lista c’è tutto il mondo della finanza, dei fondi e delle banche. Probabilmente anche la vostra.

Criteri di vaglio tecnico

Per maggior chiarezza riprendiamo il titolo del Regolamento Delegato (Ue) 2021/2139.  Esso fissa “i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale”.

Coinvolte tutte le attività

Il regolamento (UE) 2021/2139 riguarda tutti i settori di produzione di beni e di servizi. Dalla silvicoltura alle attività di protezione e ripristino ambientale, alle attività manufatturiere, all’energia, alla fornitura di acqua, reti fognarie, trattamento dei rifiuti e decontaminazione, ai trasporti, all’edilizia e attività immobiliari, all’informazione e comunicazione, alle attività professionali, scientifiche e tecniche, alle attività finanziarie e assicurative, all’istruzione, alla sanità e assistenza sociale e alle attività artistiche, di intrattenimento e divertimento.

Allegato I e Allegato II

Il mondo dei serramenti appartiene alle attività manifatturiere ed è citato al punto 3.5 Fabbricazione di dispositivi per l’efficienza energetica degli edifici. Questo punto appare in due passaggi contenuti nell’Allegato I e nell’Allegato II rispettivamente a pag. 46-47 e a pag. 185.

Per inciso l’Allegato I include ogni attività economica che “contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale”. Nell’Allegato II compare ogni attività economica che “contribuisce in modo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale”.

Quindi, finestre, porte e facciate continue contribuiscono sia alla mitigazione dei cambiamenti climatici che all’adattamento ai cambiamenti climatici.

Trasmittanza termica per regolamento (UE) 2021/2139

E qui riprendiamo letteralmente quanto ci offre, identicamente, il punto 3.5 dell’Allegato I a pagg. 46-47 e dell’Allegato II a pag. 185..

3.5.   Fabbricazione di dispositivi per l’efficienza energetica degli edifici

Descrizione dell’attività

Fabbricazione di uno o più dei seguenti prodotti e componenti chiave di dispositivi per l’efficienza energetica degli edifici:

  • finestre con coefficiente di trasmissione termica pari o inferiore a 1,0 W/m2K;
  • porte con coefficiente di trasmissione termica pari o inferiore a 1,2 W/m2K;
  • sistemi di pareti esterne con coefficiente di trasmissione termica pari o inferiore a 0,5 W/m2K;
  •  sistemi di copertura con coefficiente di trasmissione termica pari o inferiore a 0,3 W/m2K;
  • …..

 

 

 

 

La protesta delle associazioni europee

Eurowindoor (produttori di sistemi per serramenti in pvc), European Aluminium (produttori di alluminio) ed EPPA (produttori di profili in pvc) hanno scritto alla Commissione una nota congiunta per evidenziare le carenze del regolamento delegato sulla tassonomia climatica. La tassonomia, si legge nel documento, è positiva in quanto ha rafforzato gli investimenti verdi definendone i criteri. Tuttavia, stabilire un valore di trasmittanza termica massima paneuropea per le finestre (U≤1,0 W/m²K), non consente di tenere conto delle differenze geografiche e climatiche per ottimizzare l’efficienza delle risorse e dell’energia tenendo conto dei guadagni solari.

Rivedere i criteri della tassonomia climatica

Di conseguenza, occorre rivedere i criteri della tassonomia dell’UE per utilizzare l’approccio “Bilancio energetico” per prodotti trasparenti come finestre e facciate continue. Inoltre, le facciate continue dovrebbero avere requisiti simili alle “finestre” poiché hanno un’ampia percentuale di superficie vetrata e un comportamento termico come le finestre.

Non basta la trasmittanza termica U

Il solo fattore U è un criterio rozzo. È molto comodo ma è rozzo. Lo si sa da tempo. Da decenni si sa che un miglior criterio per valutare il comportamento energetico di finestre, porte e facciate continue è l’Energy balance. È il bilancio energetico, criterio più complesso ma più fedele alla realtà degli scambi termici dei componenti finestrati. Lo spiega molto bene il documento tecnico che allegano le tre associazioni europee.

 

 

 

Occorre il “Bilancio energetico”

I criteri della tassonomia dell’UE dovrebbero essere rivisti per tenere conto anche dell’approccio “Bilancio energetico” per prodotti trasparenti come finestre e facciate continue sostituendo l’attuale valore U massimo paneuropeo di 1,0 W/m2K con valori per il fabbisogno energetico di riscaldamento e raffrescamento delle finestre in funzione delle diverse condizioni climatiche. Insomma, Malta e Lisbona non sono Helsinki e Tallin. Che scivolone!

Il nostro commento

In conclusione, concordiamo pienamente con la posizione delle tre Federazioni. Nel loro documento tecnico si dà pieno valore al fattore solare g e si accenna alla permeabilità all’aria in una nota a piè di pagina. Non sarebbe stato male accennare pure alla qualità della posa che influenza non poco le dispersioni energetiche. E conta pure la trasmissione luminosa, come ben sa chi lavora in Francia. Ma vi è di più. Il Regolamento delegato impone, sempre al punto 3.5 sopra accennato, “sistemi di pareti esterne con coefficiente di trasmissione termica pari o inferiore a 0,5 W/m2K”. Dalla nota a piè di pagina si intuisce che si tratta di facciate continue. Escludiamo si tratti di muri essendo quei valori troppo elevati. Ora chi conosce questo settore sa bene che non esistono facciate continue con quel valore limite di trasmittanza termica. Ciò dimostra la professionalità di chi ha redatto i valori del documento, almeno in questa sezione.
Infine, la Commissione merita una nota di biasimo per non aver tenuto informati, a tempo debito, gli stakeholder. Ora i rappresentanti del settore stanno correndo per cercare di aggiustare il tiro. Meglio tardi che mai. Noi li sosterremo.

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