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Super Ecobonus 110%: un piccolo passo avanti, ma i tempi si allungano

Prosegue, seppure a rilento, l’esame del DL Rilancio: la Commissione Bilancio della Camera ha approvato gli articoli relativi al super Ecobonus.

La Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha approvato gli articoli 119 e 121 del DL Rilancio, ovvero i passaggi che introducono e caratterizzano l’ Ecobonus al 110%. Questo momento rappresenta ancora una fase intermedia, in quanto il testo deve passare al Senato e tornare per la seconda lettura alla Camera in caso di modifiche al Senato.  Il tutto dovrà svolgersi necessariamente entro il 18 Luglio, pena la decadenza del DL e ciò fa immaginare che il testo arriverà in aula blindato.

Il passaggio in Commissione Bilancio ha introdotto delle modifiche ai testi iniziali dei due articoli, che si possono sinteticamente riassumere attraverso il seguente elenco:

  • L’ Ecobonus al 110 per cento, per quanto riguarda l’isolamento termico, si applica anche in relazione agli interventi sulle superfici opache inclinate (tetti);
  • L’ Ecobonus al 110 per cento si applica anche alle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, come nel caso delle cd. villette a schiera;
  • I massimali di spesa per gli interventi di coibentazione vengono rimodulati differenziando in base alla tipologia di edificio;
  • In caso di vincoli normativi sull’edificio o di regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, che impediscono di effettuare gli interventi di riqualificazione, si prevede che la detrazione del 110 per cento si applica alle spese sostenute per tutti gli interventi indicati nella Legge 90/2013, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno di tre interventi “trainanti”. Tutto ciò a patto che l’intervento produca il miglioramento di due classi energetiche per l’intero edificio o che, se impossibile, garantisca il raggiungimento della classe energetica più alta;
  • L’ Ecobonus al 110 per cento si applica anche agli interventi di demolizione e ricostruzione;
  • L’ Ecobonus a 110 per cento è fruibile da parte delle persone fisiche non esercenti attività di impresa o arti e professioni limitatamente ad interventi effettuati su un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento, senza limitazioni, delle medesime detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. In altre parole il super Ecobonus è applicabile anche alle seconde case;
  • Viene stabilito che le asseverazioni attestanti i requisiti tecnici dei progetti devono essere rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento degli stessi. La congruità delle spese viene stabilita in funzione dei prezziari che il Mise dovrà definire con un decreto ministeriale, ma fino ad allora, si utilizzeranno i prezzari regionali, i listini ufficiali o locali delle Camere di Commercio o i prezzi di mercato del luogo in cui si effettuano i lavori.
  • Viene aggiornato il termine dal quale decorrono i trenta giorni previsti per l’adozione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate contenente le disposizioni attuative, prendendo a nuovo riferimento la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Dato che il limite temporale per la conversione del DL è fissato al 18 Luglio, ciò significa che le regole attuative dell’AdE sarebbero pubblicate entro il 18 Agosto. In questo modo si garantirebbe a tutto il settore una ingessatura totale.

 

Queste modifiche risultano complessivamente migliorative, ma restano alcuni aspetti problematici: è assolutamente necessario, da una parte, prevedere l’apertura mensile del cassetto fiscale, e dall’altra ripristinare detrazioni al 65-70% per infissi e schermature solari, in relazione a tempi di rientro quinquennali. Tali temi erano già stati messi sul tavolo da ANFIT e dalle altre Associazioni in precedenza (clicca qui) e si confida che possano essere integrati nei passaggi rimanenti.

Per consultare integralmente i testi aggiornati degli articoli 119 e 121, clicca qui e qui.

 

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