Analisi del Principio di diritto AdE 7/2025 dedicato al trasferimento mortis causa agli eredi delle detrazioni da interventi di recupero edilizio.
Le risposte dell’Agenzia delle Entrate hanno spesso rappresentato spunti molto utili per affrontare tematiche di interesse in questi spazi (esempi qui, qui e qui). Una pubblicazione dell’AdE altrettanto importante, ma meno frequente, è il Principio di diritto. Consiste nell’esposizione, tipicamente a seguito di precedenti richieste in merito, di una regola generale che può fare da guida per controversie legate a una specifica tematica.
In questo articolo analizziamo il Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n° 7 del 02/10/2025 (clicca qui) dedicato al tema del trasferimento mortis causa delle detrazioni derivanti da interventi di recupero del patrimonio edilizio a eredi che non dispongono della detenzione materiale e diretta al momento di apertura della successione.
L’analisi dell’Agenzia è svolta prendendo a riferimento l’articolo 16-bis del DPR 917/1986 e la Circolare 17/E del 2023.
Il documento, dopo aver riassunto la legislazione in materia, parte da un assunto caratterizzato da validità generale: La variazione della titolarità dell’immobile sul quale sono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio prima che sia trascorso l’intero periodo di fruizione della detrazione comporta, nei casi più frequenti, il trasferimento delle quote di detrazione non fruite.
A questo passaggio si aggiungono, poi, due precisazioni estremamente rilevanti:
Fin qui l’AdE, quindi, ricorda come le detrazioni derivanti da interventi di recupero del patrimonio edilizio vengano trasferiti agli eredi in caso di decesso del beneficiario, a patto però che essi conservino la detenzione materiale e diretta del bene per l’intera durata del periodo di imposta di riferimento. In altre parole, nel caso in cui gli eredi lochino l’immobile, non potranno fruire della quota di detrazione riferita all’annualità in corrispondenza della quale avviene la locazione.
Segue una ulteriore specifica legata al tema: al fine di beneficiare delle detrazioni non è necessario che gli eredi detengano in maniera materiale e diretta l’immobile al momento dell’atto di successione.
Ciò significa che, nel caso in cui l’immobile fosse locato al momento del decesso del proprietario, gli eredi non potrebbero beneficiare della detrazione fino a che tale condizione rimane valida, ma potrebbero farlo nel momento in cui il contratto di locazione cessasse e l’immobile entrasse nelle loro disponibilità dirette e materiali. In quel caso gli eredi potrebbero beneficiare delle annualità a partire dalla prima in corrispondenza della quale detengono temporalmente per intero l’immobile.
Riassumendo, quindi, l’AdE chiarisce quale prassi segua l’ereditarietà delle annualità della detrazione in caso di dipartita del beneficiario. In particolare viene evidenziato come l’ereditarietà possa verificarsi, seppur parzialmente, anche nel caso in cui all’atto della successione l’immobile non risulti detenuto in maniera materiale e diretta dagli eredi. In tali casi, se questi ultimi entrano in possesso materiale e diretto dell’immobile in un secondo momento, potranno beneficiare delle annualità in cui ciò si verifica per l’intera durata dell’anno.
Infine, il testo si conclude precisando che quanto indicato in precedenza è applicabile anche alle detrazioni derivanti da Bonus Verde, Ecobonus e Superbonus.