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Superbonus110%, serramenti, chiusure e schermature: dall’AdE una Risposta riepilogativa

La Risposta 369/2022 dell’Agenzia delle Entrate ricapitola le disposizioni in materia di SUperbonus110%, serramenti, chiusure e schermature.

Mai come in questo periodo l’Agenzia delle Entrate è diventata fonte di indicazioni in relazione al rapporto tra incentivi fiscali e interventi in edilizia. Infatti, tra gli aggiornamenti della Guida al Superbonus 110% e la pubblicazione della Circolare 23/E l’Agenzia si è data particolarmente da fare. A questi testi di natura trasversale si è però aggiunta anche la Risposta 369/2022 (clicca qui per scaricarla) dedicata nello specifico alla regolamentazione del Superbonus 110% in relazione a serramenti, chiusure oscuranti e schermature solari.

L’AdE, partendo da una richiesta di un privato in merito a una serie di interventi da svolgere presso la sua abitazione, ha fatto il punto sul quadro normativo complessivo che lega l’incentivo e le tre tecnologie suddette.

La Risposta inizia con alcune considerazioni di carattere generale in merito alla classificabilità degli interventi su serramenti, chiusure e schermature nella categoria dei lavori trainati, per poi proseguire più nello specifico con le seguenti considerazioni:

È possibile fruire della detrazione anche nell’ipotesi di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente.

 Per le spese sostenute per l’eventuale installazione di ulteriori infissi – che nella situazione finale comportano un aumento della superficie complessiva iniziale – sarà, invece, possibile fruire della detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR, attualmente disciplinata dall’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute.

Le detrazioni spettano, peraltro, anche con riferimento alle spese sostenute per interventi sulle strutture accessorie agli infissi che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso, nei limiti di spesa previsti da ciascuna disposizione normativa.

Con riferimento alla installazione delle chiusure oscuranti, è stato chiarito che nel caso in cui siano installate congiuntamente alla sostituzione del serramento l’intervento è da considerarsi in maniera unitaria. La sostituzione delle chiusure oscuranti, disgiunta dalla sostituzione dei serramenti, e l’installazione delle schermature solari costituiscono, invece, interventi autonomi a fronte dei quali è possibile fruire della detrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. ecobonus). Pertanto i predetti interventi sono comunque ammessi al Superbonus, quali interventi “trainati” nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti nel comma 3 del medesimo articolo 119, se eseguiti congiuntamente agli interventi “trainanti” e sempreché assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, ove non possibile il conseguimento della classe energetica più alta.

Nel caso in cui la sostituzione delle chiusure oscuranti sia disgiunta dalla sostituzione dei serramenti costituendo, dunque, un intervento autonomo il limite massimo di detrazione ammissibile è pari a 60.000 euro per unità immobiliare.

Questa Risposta va quindi ad aggiungersi al lungo elenco di riferimento in materia di incentivi fiscali e interventi edilizi.

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