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Circolare AdE 8/E: un focus sull’aliquota riservata al familiare convivente

Approfondiamo un passaggio della Circolare 8/E dell’AdE dedicato all’aliquota che caratterizza il caso del familiare convivente.

Il 19 Giugno 2025 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 8/E (clicca qui per consultarla) dedicata ai chiarimenti relativi ai contenuti della Legge di Bilancio 2025 in materia di bonus fiscali in edilizia.

Abbiamo affrontato il tema in un articolo dedicato (clicca qui per approfondire), ma a seguito di alcune richieste di chiarimenti ulteriori andiamo a sviscerare un passaggio specifico che è stato caratterizzato da difficoltà interpretative.

Trattasi della nuova disciplina dedicata alla determinazione del diritto di accesso all’incentivo e dell’aliquota corretta da applicarsi in relazione alla condizione di familiare convivente.

Facendo riferimento agli interventi di sostituzione dei serramenti, fino alla fine del 2024 la legislazione stabiliva un’aliquota unica in relazione alle figure che avevano diritto a beneficiare dell’incentivo fiscale pari al 50%.

La Legge di Bilancio 2025 ha però diversificato i livelli di aliquote collegandoli a diverse condizioni, tra le quali si segnalano un vincolo legato alla fruizione dell’immobile e uno sul di diritto reale esercitato in relazione all’immobile stesso.

Per quanto riguarda il primo, si tratta del requisito di dimora abituale, al quale abbiamo dedicato un intero articolo in passato (clicca qui per consultarlo) e sul quale, quindi, non ci soffermiamo ulteriormente.

Per quanto riguarda il secondo, la Legge di Bilancio 2025 restringe il campo di coloro i quali possono accedere al livello maggiorato dell’incentivo.

Concentrandoci su quest’ultimo aspetto, la nuova disciplina non ha modificato la validità dei diritti reali che consentono di accedere agli incentivi, ma ha introdotto una differenziazione delle aliquote: il livello “base” (36%) dell’incentivo può essere attivato tutti gli aventi diritto, ma il livello “maggiorato” (50%) è riservato solo ad alcune specifiche casistiche, quale quella dei proprietari o dei titolari di altri diritti reali in relazione all’immobile.

Il punto 2.2 della Circolare 8/E, infatti, specifica esplicitamente che [….] per il riconoscimento della maggiorazione, fermi restando tutti gli altri requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento, è necessario che, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2025, per i predetti interventi, il contribuente risulti titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare al momento di inizio dei lavori o di sostenimento della spesa, se antecedente. Attesa la limitazione operata dalla norma, che si riferisce solo ai proprietari o ai possessori dell’immobile oggetto degli interventi in quanto titolari di altro diritto reale di godimento, il familiare convivente nonché il detentore dell’immobile (ad esempio, il locatario o il comodatario) possono applicare, nel rispetto di ogni altra condizione, la detrazione nella misura del 36 per cento delle spese sostenute nel 2025 e del 30 per cento delle spese sostenute nel 2026 e nel 2027.

Tale indicazione è estremamente chiara, ma i passaggi successivi del testo ne hanno complicato la comprensione.

Questo periodo è infatti seguito da altri due.

Il primo è altrettanto chiaro ed è dedicato all’esplicitazione della definizione di abitazione principale (quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente).

Il secondo recita testualmente: Coerentemente, ai fini dell’applicazione della detrazione con l’aliquota più elevata, rientra in tale nozione anche l’unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, [….].

È quest’ultima precisazione ad aver ingenerato confusione. Alcuni, infatti, hanno interpretato tale frase con il seguente significato: l’aliquota maggiorata (50%) può essere applicata in relazione al familiare del contribuente. Con tale indicazione che risulta in evidente contraddizione con la precisazione precedente.

Questa chiave di lettura è però scorretta.

Il senso effettivo del periodo è, invece, il seguente: il requisito di abitazione principale si considera soddisfatto, con la relativa possibilità di accedere all’aliquota maggiorata (50%), anche nel caso in cui l’unità immobiliare rappresenti l’abitazione principale per un familiare del contribuente che dispone di un diritto reale sull’unità stessa.

In sostanza, quindi, in caso di pratiche intestate a un familiare convivente della figura avente diritto reale sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, l’aliquota cui far riferimento dovrà essere quella del 36%, non quella del 50%.

 

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