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Circolare 33/2022 AdE: recepite le modifiche alla responsabilità solidale e non solo

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 33/2022 che recepisce in contenuti del Decreto 50/2022, Decreto Aiuti Bis.

Nell’articolo del 20 Settembre (clicca qui) dedicato all’entrata in vigore del Decreto Aiuti Bis, scrivevamo: a questo punto sarà decisivo vedere quanto ci vorrà ai diversi attori ……… per recepire tale semplificazione e riorganizzarsi di conseguenza. Ciò vale in primis per l’Agenzia delle Entrate, che dovrà aggiornare (si spera in tempi brevi) la recente Circolare 23/E/2022 che, a questo punto, non risulta più in linea con la legislazione.

L’auspicio si è rapidamente trasformato in realtà, con la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della Circolare 33/2022 (clicca qui per scaricarla), dedicata proprio al recepimento da parte del Fisco dei contenuti introdotti dal Decreto Aiuti Bis.

I due gli aspetti di maggior impatto contenuti nel documento riguardano il tema della responsabilità solidale e quello del poter porre rimedio a eventuali ritardi/errori nelle comunicazioni di cessione.

Per quanto riguarda il primo, la Circolare recepisce l’indicazione secondo la quale la responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto si applica esclusivamente in caso di dolo o colpa grave, chiarendo con degli esempi quando si verificano queste due specifiche condizioni: il dolo si verifica quando è dimostrato l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta, mentre la colpa grave sussiste quando la negligenza o l’imperizia sono indiscutibili.

Passando al come rimediare in caso di errori commessi nella compilazione della Comunicazione o nella circolazione dei crediti nella relativa piattaforma, distinguendo tra quelli formali e quelli sostanziali. In relazioni ai primi l’Agenzia stabilisce che essi debbano essere segnalati, ma che non pregiudicano la validità ai fini fiscali dell’operazione, mentre in relazione ai secondi il documento stabilisce la necessità di richiedere l’annullamento dell’accettazione tramite apposito modulo (clicca qui per scaricarlo). All’annullamento può poi seguire nuova comunicazione (entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate le spese che danno diritto alla detrazione) oppure, in caso di sforamento dei termini, la remissione in bonis.

Infine si sottolinea come, in analogia con quanto accaduto per la Circolare 23/E/2022, il testo del documento dell’Agenzia delle Entrate ha subito una modifica non esplicitamente segnalata al pubblico in materia di scadenze del Superbonus110% per le unifamiliari. Nella prima versione del testo indicava che tale soglia doveva essere raggiunta in relazione sia allo svolgimento effettivo dei lavori, sia al relativo pagamento. Tale specifica era in evidente contrasto con le indicazioni legislative ed è stata rapidamente corretta con l’eliminazione al riferimento ai pagamenti. Questa incongruenza è facilmente individuabile confrontando pagina 32 della prima versione della Circolare (clicca qui) e della seconda versione della Circolare (clicca qui).

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