fbpx

Abbattimento barriere architettoniche: accessibilità, visitabilità, adattabilità

La legislazione in materia di abbattimento barriere architettoniche si basa su tre concetti: accessibilità, visitabilità, adattabilità.

L’abbattimento delle barriere architettoniche in ambito edilizio rappresenta un tema che nel corso del tempo è stato oggetto di attenzione sempre crescente, fino ad arrivare all’attualità in cui, anche per ragioni di natura fiscale, esso rappresenta un aspetto centrale nell’ambito di una procedura di ristrutturazione.

La disciplina in materia è incentrata su tre testi principali risalenti al 1989:

  • Legge n. 13 del 9 gennaio 1989;
  • Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669 del 22/06/1989 esplicativa della Legge 13/1989;
  • Decreto Ministeriale 236/1989 attuativo della Legge 13/1989.

Quest’ultimo disciplina i requisiti tecnici che un intervento edilizio deve rispettare affinché non generi (o abbatta) barriere architettoniche. Il testo definisce numerosi criteri prescrittivi al variare degli elementi edilizi valutati, ma sviluppa tutte le indicazioni sulla base di tre concetti di partenza fondamentali o livelli qualitativi di progettazione: accessibilità, visitabilità e adattabilità.

L’accessibilità rappresenta la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

La visitabilità, invece, rappresenta la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell’alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.

L’adattabilità, infine, consiste nella possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

In sostanza, quindi, l’accessibilità, garantendo la piena fruizione degli spazi agli utenti rappresenta il livello qualitativo più alto di progettazione, la visitabilità, garantendo l’accesso agli spazi, ma in maniera non piena, individua un livello qualitativo di progettazione minimo e l’adattabilità individua una condizione in cui, tramite interventi localizzati nell’unità immobiliare, sia possibile puntare a raggiungere le due condizioni suddette.

 Tutta la legislazione in materia di abbattimento barriere architettoniche si articola a partire da questi concetti, per poi essere declinata in relazione ai requisiti specifici relativi a ciascun prodotto, come ad esempio le porte e gli infissi esterni.

A riguardo ricordiamo che dal Giugno scorso ANFIT ha allargato il servizio agli Associati per le gestione e la cessione dei crediti derivanti da incentivi fiscali anche al Bonus Abbattimento Barriere Architettoniche 75% (clicca qui).

Seguici su

 

QUALITY
ANFIT
LABEL
ENERGETICO
POLIZZA
ASSICURATIVA