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Misure per la riqualificazione energetica. Sei proposte Finco

Lettera del presidente della Federazione Carla Tomasi al sottosegretario Roberto Fraccaro e pc conoscenza ai ministri Patuanelli, De Micheli e Gualtieri a proposito delle misure del governo per l’edilizia e la riqualificazione energetica

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Finco, Federazione delle Industrie per le Costruzioni, risponde alle anticipazioni del sottosegretario Fraccaro (vedi news) in maniera certamente seccata per l’uscita sulla stampa senza una previa presentazione alle associazioni dell’edilizia ma tutto sommato propositiva. Lo fa con una lettera firmata dalla presidente Carla Tomasi indirizzata al sottosegretario al MEF e ai ministri Patuanelli, De Micheli e Gualtieri. Della Federazione, ricordiamo, fanno parte Acmi, Anfit, Assites e Unicmi. La lettera di Finco si articola in sei proposte migliorative e alcune richieste di chiarimenti, qui esposti in sintesi:

Proposte Finco

  1. Arco temporale: le misure devono essere attivate quanto prima, senza aspettare luglio, e durare non più in là del 31.12.2021, onde conseguire un forte effetto volano. Oltre tale data potrebbero essere previste percentuali decrescenti per arrivare ad una stabilizzazione definitiva.
  2. Tipologie di interventi ammissibili: dalla sostituzione del singolo prodotto agli interventi di riqualificazione energetica e/o sismica complessiva.
    Lasciando ai contribuenti, in caso di riqualificazione energetica, la scelta senza indurre percorsi preferenziali verso determinate soluzioni piuttosto che altre, ne‘ privilegiare abbinamenti tecnologici forzati verso il consumatore, che va casomai informato più approfonditamente. Per essere più chiari no a pubblicità “progresso” Enea con palazzi addobbati con “cappotti” a favore di una singola tipologia di intervento.
  3. Sconto in fattura e cessione del credito. Sia nel caso di sconto in fattura preso in carico direttamente dall’operatore sia in caso di cessione del credito a soggetti terzi, il credito dovrà essere fruibile entro il mese successivo attraverso l’attivazione del “cassetto fiscale”.

L’ attore che praticherà lo sconto potrà recuperare importo equivalente nella forma di credito d’imposta o optare per cederlo ad un suo fornitore o ad un istituto di credito. Nel primo caso l’attore potrà recuperare l’importo utilizzando lo stesso a compensazione (tramite modello F24), a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello di comunicazione in cinque quote annuali di pari importo. A tal fine l’attore dovrà preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Successivamente alla conferma, il modello F24 dovrà/potrà essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il decadimento del beneficio. La quota di credito eccedente potrà essere utilizzata negli anni successivi.

  1. Cessione del credito. Fatto salvo il caso di utilizzo diretto delle detrazioni da parte del committente, la cessione del credito potrà avvenire direttamente da parte del committente o attraverso l’attore primario, su 3 livelli:
    a. attore primario (produttore, rivenditore, impresa);
    b. attore secondario (fornitore di prodotti e/o servizi all’ attore primario).
    c. multiutility/istituti di credito/finanziarie.
  2. Tasso di sconto massimo applicabileal valore di cessione del credito di imposta: definito in funzione di un delta prefissato sulla base dell’indice RENDISTAT
  3. Applicabilità del provvedimento: a tutti i beni anche a quelli strumentali.

I chiarimenti richiesti da Finco

  1. Cassetto Fiscale: vista la difficoltà con cui le banche nonostante esista un DPCM ed una circolare ABI stanno erogando nuova liquidità, chiediamo come mai nell’ intervista da Lei rilasciata non vi sia cenno della possibilità di utilizzare mensilmente il credito di imposta reperito in compensazione nel Cassetto Fiscale di ogni singola impresa. E’ un’ opzione decaduta ? Sarebbe assai grave.
    2. Cessione del credito a Istituti Bancari e Finanziari: il provvedimento definisce già il valore massimo di sconto applicabile dai suddetti enti per le cessioni di credito?
    Il provvedimento definisce per i suddetti enti regole, obblighi e/o plafond massimi per singola posizione fiscale di accoglimento delle richieste di cessione del credito o ci ritroveremo alla mercé delle stesse come sta oggi accadendo per le richieste di finanziamento nell’ambito del Cura Italia? Le “regole di ingaggio” non possono essere fissate dalle stesse banche attraverso la loro Associazione di categoria ABI.
    3. Sostituzionele sostituzione dei serramenti e schermature solari senza ulteriori opere che migliorino l’efficienza energetica, che sono una componente rilevante del fatturato dei nostri associati, rientreranno anch’esse nel Bonus al 110%? È evidente che la risposta positiva a questo quesito è di primaria importanza.

a cura di EB

 

 

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