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Conto Termico 3.0: Decreto in Gazzetta Ufficiale e ricadute sul settore serramenti

Il decreto istitutivo del Conto Termico 3.0 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26/09/2025. Analizziamone gli effetti sul settore serramenti.

La nuova versione del Conto Termico, la 3.0, è finalmente entrata a far parte del quadro legislativo attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 07 Agosto 2025 del 26/09/2025 e dei relativi Allegati I e II (clicca qui).

Il documento, che ha visto la luce a seguito di un lungo percorso, aggiorna e sostituisce i contenuti del Decreto 16/02/2016, che per 9 anni ha disciplinato la versione 2.0 del Conto Termico, ossia quella vigente fino a ora, e pone fine alla ridda di notizie imprecise o addirittura non veritiere in merito a cui ANFIT si è recentemente espressa pubblicamente (clicca qui).

Scendendo nello specifico, il testo riprende la struttura del documento del 2016 con la relativa suddivisione in titoli.

Il Titolo I è dedicato alle disposizioni generali, mentre il Titolo II affronta il tema degli interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica negli edifici. Poiché in tale categoria rientra la sostituzione dei serramenti, analizziamo di seguito i 3 articoli (4-5-6) che lo compongono e che sono rispettivamente dedicati all’individuazione dei soggetti ammessi, delle tipologie di intervento incentivabili e delle spese ammissibili.

Per quanto riguarda il primo punto, sono individuate 2 categorie di beneficiari: le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati che intervengono su edifici appartenenti all’ambito terziario, ossia alle categorie castali A10, B, C, D, E, ad esclusione delle categorie C6 (stalle, scuderie e autorimesse), C7 (tettoie chiuse od aperte), D9 (Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio), E2 (Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio), E4 (Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche) ed E6 (Fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale).

Questo passaggio introduce una differenza sostanziale rispetto alle regole precedenti. Infatti, si passa da un quadro in cui l’incentivazione per gli interventi sull’involucro edilizio era riservata esclusivamente all’amministrazione pubblica, a un nuovo contesto in cui il legislatore rende accessibile tale possibilità anche per i privati, seppur a determinante condizioni catastali. 

Venendo al secondo punto, ossia alle tipologie di intervento incentivabili, il Decreto fa esplicito riferimento alla sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato.

Passando, poi, al terzo aspetto, ossia alla caratterizzazione delle spese ammissibili, il Decreto indica come tutte le fasi della sostituzione dei serramenti risultino incentivabili tramite il Conto Termico 3.0: fornitura e messa in opera di nuove chiusure apribili, miglioramento delle chiusure esistenti e smontaggio e dismissione delle chiusure precedenti. 

Questi 2 passaggi confermano quanto già stabilito nel Decreto 2016, ma combinandoli con le nuove indicazioni in materia di soggetti ammessi, emerge come nel nuovo quadro regolatorio la sostituzione dei serramenti risulti incentivabile tramite Conto Termico 3.0 anche presso i privati, a patto di rispettare la condizione sulle categorie catastali e quella sulla presenza di impianto di climatizzazione invernale presente prima dell’entrata in vigore del Decreto in questione.

Il Titolo III tratta gli interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (articoli 7-8-9).

Il Titolo IV, dedicato alle disposizioni comuni, è tra i più corposi (articolo 10-23) e tra i vari aspetti che affronta se ne segnalano alcuni di particolare interesse per il settore dei serramenti, prevalentemente contenuti nell’articolo 11. In relazione a esso si evidenziano di seguito tre passaggi:

  • l’ammontare dell’incentivo è erogato non può mai eccedere il 65% delle spese contenute;
  • in relazione agli interventi svolti presso Comuni caratterizzati da un numero di abitanti inferiori a 15.000, nonché per gli interventi realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere (e di altre strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero) del Servizio sanitario nazionale l’incentivo spettante è determinato nella misura del cento per cento delle spese ammissibili, fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie stabiliti dal presente decreto e ferma restando l’applicazione dei livelli massimi dell’incentivo spettante;
  • l’erogazione dell’incentivo in relazione alla sostituzione di serramenti avviene tramite rate costanti spalmate sui 5 anni.

Seguono il Titolo V, dedicato alle disposizioni specifiche per le imprese e il Titolo VI contenente le disposizioni finali. Queste ultime definisco, tra le altre cose, gli aspetti temporali caratterizzanti la misura. Il legislatore a riguardo ha previsto 2 step: l’entrata in vigore dei contenuti del decreto è stabilita a 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (quindi Natale, 25/12/2025) e la successiva messa a disposizione delle regole applicative emanate dal MASE su proposta del GSE entro ulteriori 60 giorni.

 

Passiamo, quindi, ai contenuti degli Allegati.

L’Allegato I stabilisce i criteri di ammissibilità per diverse tipologie di intervento. Nello specifico vengono precisati i requisiti in materia di categorie catastali, quelli relativi a interventi di piccole dimensioni di incremento dell’efficienza energetica e, quelli relativi a interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e con sistemi ad alta efficienza.

Abbiamo, quindi, da una parte criteri di natura catastale e, dall’altra, criteri di natura prestazionale.

I primi risultano trasversali per tutte le tipologie di intervento, ma sono legate al fatto che i soggetti ammessi siano amministrazioni pubbliche o privati.

I secondi variano in base alle diverse tipologie di intervento. Per quanto riguarda le chiusure trasparenti comprensive di infissi, l’attenzione è puntata sulla trasmittanza termica in relazione alla quale il Decreto fa propri i paletti prestazionali definiti nel Decreto Requisiti Ecobonus 2020.

L’Allegato II disciplina la metodologia di calcolo degli incentivi. Per quanto riguarda gli interventi di piccole dimensioni di incremento dell’efficienza energetica, ossia quelli che ricomprendono al proprio interno la sostituzione dei serramenti, è indicata la seguente formula di calcolo:

Itot = %spesa ∙ C ∙ Sint

con

  • Itot ≤ Imas
  • Sint è la superficie oggetto dell’intervento, in mq;
  • C è il costo specifico effettivamente sostenuto per la tecnologia utilizzata nell’intervento definito dal rapporto tra spesa sostenuta in euro e superficie di intervento in metri quadrati;
  • %spesa è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l’intervento;
  • Itot è l’incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, connesso all’intervento in oggetto;
  • Imas è il valore massimo raggiungibile dall’incentivo totale.

Nel caso di serramenti la % massima di spesa (Cmax) è fissata al 40%, il costo massimo ammissibile a 700 €/mq per le zone climatiche A, B e C e a 800 €/mq per le zone climatiche D, E, F e il valore massimo dell’incentivo (Imas) a 500.000 €.

Inoltre, il documento introduce una importante premialità del 10% per alcune categoria di prodotti realizzati in UE: tra questi rientrano anche i serramenti.  

 

Fatta questa prima analisi, cogliamo l’occasione per evidenziare come ANFIT fornirà ai propri Associati i servizi, gli strumenti ed il supporto necessario a poter intercettare in maniera ottimale le opportunità che caratterizzeranno il Conto Termico 3.0.

A riguardo il 07/10/2025 alle ore 14.00 si terrà un webinar dedicato al Conto Termico 3.0 a partecipazione gratuita per gli Associati. Clicca qui per registrarti!

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