fbpx

Interventi su finestre in zone vincolate: dalle Sopraintendenze, ai Comuni

Il ddl di revisione del codice dei beni culturali prevede che i Comuni, e non più le Sopraintendenze, approvino sostituzioni di finestre in zone vincolate.

Una delle tante piaghe che affligge il mondo dell’edilizia è quella della burocrazia, che dilata tempi già di per sé non brevi fino a farli diventare interminabili. Tale fattispecie si verifica in particolare in relazione agli interventi nei centri storici, in corrispondenza dei quali la ricerca di un equilibrio tra tutela del patrimonio storico (tipicamente affidata alle Sopraintendenze) e necessità di effettuare interventi edilizi (di competenza di committenti e tecnici) sfocia spesso con il netto prevalere del primo aspetto sul secondo. Tale condizione, in un paese in cui il parco edilizio necessità di enormi interventi di riqualificazione, rappresenta una problematica non da poco e sulla base di ciò è nato il processo legislativo volto a revisionare il Codice dei Beni Culturali che si sta sviluppando da inizio anno e ha recentemente affrontato passaggi determinanti.

Uno dei punti principali del disegno di legge delega (clicca qui per consultarlo) in materia è quello di spostare dalle Sopraintendenze ai Comuni la competenza per l’approvazione di una serie di interventi considerati di lieve entità. Un elenco puntuale in merito è contenuto nell’ Allegato B al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.31, ma tra i passaggi più rilevanti si possono citare incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati, modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti, interventi sulle finiture esterne, realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze, realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne, interventi sulle coperture, interventi di adeguamento alla normativa antisismica o  finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche e interventi di installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici).

Ovviamente il passaggio di questa revisione legislativa che ci tocca più da vicino è quello legato alle finestre. Nello specifico, il testo stabilisce che per poter procedere con realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati non sarà più necessario il nulla osta delle Sopraintendenze, ma sarà sufficiente ottenere parere favorevole da parte dei Comuni di competenza.

Precisato questo aspetto, è bene ribadire come lo scopo complessivo del testo sia quello di ridurre i tempi e snellire le procedure degli interventi succitati cambiando l’interlocutore: da un ente legato allo stato centrale, a un ente territoriale.

Infine, il punto sullo stato del provvedimento: il Senato il 17 settembre 2025 il Senato ha approvato il disegno di legge di delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica (A.S. 1372), che quindi passa all’esame della Camera. I lavori in Senato, in seno alle Commissioni 7° e 8°, ha portato a varie modifiche rispetto al testo inizialmente presentato dai relatori, tra le quali spicca lo stralcio del massiccio uso del provvedimento di silenzio-assenso previsto nella versione iniziale del testo.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.

QUALITY
ANFIT
LABEL
ENERGETICO
POLIZZA
ASSICURATIVA