Pubblicato in GUUE il Regolamento 2025/1328 volto a disciplinare la raccolta e la trasmissione dei dati relativi alle prestazioni energetiche degli edifici.
Nel testo della Direttiva (UE) 2024/1275 EPBD IV (clicca qui) la locuzione “banca dati” compare 11 volte, con particolare riferimento all’articolo, intitolato proprio Banche dati della prestazione energetica nell’edilizia. Risulta quindi evidente come la raccolta di dati affidabili in materia di caratterizzazione delle prestazioni energetiche degli edifici risulti cruciale all’interno della nuova impostazione europea in materia.
Nel solco di questa impostazione, il 29 Agosto scorso è stato pubblicato nella GUUE, ossia nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1328 (clicca qui per consultarlo), intitolato modalità di esecuzione della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli comuni per trasferire le informazioni dalle banche dati nazionali della prestazione energetica nell’edilizia all’Osservatorio del parco immobiliare dell’UE.
Questo testo fa parte della serie di documenti applicativi (o attuativi) necessari per la messa a terra dei contenuti della Direttiva EPBD IV e, nello specifico, definisce i modelli comuni, la struttura, il formato e le specifiche tecniche per il trasferimento dei dati in materia di prestazione energetiche degli edifici dai database dei singoli stati all’Osservatorio del parco immobiliare dell’UE.
Tutto ciò nell’ottica di rendere la raccolta di tali informazioni armonizzata in tutto il continente e, quindi, di rendere i dati tra loro facilmente comparabili e valutabili in funzione della scala comune adottata.
I dati da trasmettere caratterizzeranno numerosi aspetti (ne vengono esplicitamente elencati 14 nel testo del Regolamento), tra i quali si evidenziano i consumi di energia primaria e finale, la produzione di energia rinnovabile e le emissioni di gas serra. Il tutto in funzione di uno schema definito all’interno dell’Allegato I al Regolamento.
I contenuti del Regolamento entreranno in vigore il ventesimo giorno dalla pubblicazione in GUUE e seguiranno una scaletta temporale ben precisa: entro il 15 marzo 2027 dovrà avvenire il primo invio, seguito poi dall’aggiornamento delle informazioni con cadenza annua.
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