Approfondiamo l’indicazione di FiscoOggi sul diritto all’incentivo da parte del convivente in caso di ristrutturazione di una abitazione non principale.
La disciplina in materia di bonus edilizi si basa su diversi fonti: si va dai decreti ministeriali, alle guide dell’Agenzia delle Entrate, ai vademecum ENEA. A queste, poi, si aggiungono tutta una seria di FAQ, chiarimenti e precisazioni varie. In quest’ambito è sempre meritoria l’azione svolta dalla posata di FiscoOggi, che fornisce indicazioni relative a casistiche dubbie segnalate dagli utenti.
Più volte abbiamo riportato in questo spazio le indicazioni contenute nella posta di FiscoOggi, e in questa occasione torniamo a farlo riprendendo un tema già affrontato in tempi recenti (clicca qui) seppur sotto altri aspetti: il diritto di accesso agli incentivi da parte di familiare convivente.
Veniamo quindi al caso di specie.
Ester scrive alla posta di FiscOggi (clicca qui) sottoponendo la seguente domanda:
È possibile per il mio compagno convivente fruire della detrazione delle spese di ristrutturazione sull’immobile che non costituisce la nostra abitazione principale?
Al quesito risponde Andrea Santoro, indicando testualmente che: Il convivente di fatto che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni indicate nell’articolo 16-bis del Tuir, può fruire della detrazione alla stregua di quanto previsto per i familiari conviventi. In particolare, può beneficiare della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza, anche se diversa dall’abitazione principale della coppia. Ai fini dell’accertamento della “stabile convivenza”, la legge n. 76/2016 richiama il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico di cui al Dpr n. 223/1989 (cfr. risoluzione n. 64/2016); tale status può risultare dai registri anagrafici o essere oggetto di autocertificazione.
La risposta fornita dall’esperto di FiscoOggi si possono individuare 2 filoni principali.
Quello concettuale, in cui viene chiarito come la risposta generale alla domanda sia affermativa e che quindi il compagno convivente abbia diritto ad accedere a incentivo per gli interventi di ristrutturazione di una abitazione che risulta essere non abitazione principale;
Quello delle specifiche, in cui viene precisato come tale affermazione sia da considerarsi vera a patto che vengano rispettate alcune condizioni. Tra queste la conformità ai dettami dell’articolo 16-bis del Tuir e il rispetto dei requisiti fissati dalla Legge 76/2016 che definisce le caratteristiche di una stabile convivenza.
Seguici su