17 set 2025 – 07:00
Introduzione
Chi sta pensando alla sostituzione della caldaia ha diverse alternative a disposizione. Le prime opzioni sono l’ecobonus o il bonus ristrutturazioni, cioè regimi fiscali che prevedono una detrazione del 50% a meno che non sia una seconda casa (in questo caso sarebbe il 36%). Da non sottovalutare, però, il cosiddetto Conto Termico, che nella sua attuale formulazione offre benefici nettamente maggiori in termini di tassi di agevolazione superiori, rimborsi immediati e assenza di rischi del perdere il beneficio. Ecco cosa sapere
Cos’è il conto termico
Il Conto Termico incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. I beneficiari del contributo Gse sono principalmente le Pubbliche amministrazioni, ma anche imprese e privati, che potranno accedere a fondi per 900 milioni di euro annui, di cui 400 destinati alle Pubbliche Amministrazioni. Grazie al Conto Termico è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo in tal modo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta
Le aliquote
Le differenze tra il Conto termico e operazioni come l’ecobonus o il bonus ristrutturazioni sono evidenti: se, come detto, i secondi hanno aliquote che variano a seconda che si tratti dell’abitazione principale o no, il primo invece offre il 65% della spesa sostenuta, per la sostituzione di impianti tradizionali con apparecchi a biomassa, pompe di calore e sistemi solari termici, senza alcuna differenza se l’intervento riguarda la prima casa o altri immobili. Ancora più evidente la differenza dal 2026, quando ecobonus e bonus ristrutturazioni scenderanno ulteriormente al 36% per le abitazioni principali (30% per le altre): una differenza che potrebbe valere anche diverse migliaia di euro.
Quali interventi copre
Il Conto termico si applica a una serie mirata, ma cruciale, di opere. Tale beneficio si estende a:
Tempi di rimborso
Ma quanto ci vuole per il rimborso del Conto termico? In questo caso non è necessario aspettare alcuna rata decennale: l’incentivo viene versato direttamente dal Gse sul conto corrente del beneficiario, in una o più rate a seconda della cifra da versare. Per spese fino a 5 mila euro, il pagamento avviene in un’unica soluzione entro 60 giorni dal termine dei lavori e dall’invio di tutta la documentazione in merito ai lavori effettuati
Limiti
Il Conto termico non risente dei limiti alle agevolazioni fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio. Come noto, per molte agevolazioni c’è un limite di reddito: chi dichiara un reddito annuo che supera i 75 mila euro, ma è sotto i 100 mila euro, ha un limite massimo di 14 mila euro all’anno (se non si hanno figli a carico). Chi guadagna oltre i 100 mila euro, invece, vede il massimale ridursi a 8 mila euro. Il Conto termico, al contrario, eroga un contributo a titolo di rimborso della spesa sostenuta, non rientrando in queste limitazioni
I documenti da consegnare
È importante ricordare come ci siano dei documenti da consegnare. Come detto, il termine da rispettare sono i 60 giorni dalla fine dei lavori tramite l’apposito portale del Gse. Tra i documenti necessari figurano le fatture, il certificato di conformità rilasciato dall’installatore, una dichiarazione del produttore sui requisiti tecnici e l’attestato di smaltimento del vecchio sistema. Per gli impianti già elencati sul sito del Gestore, l’iter risulta semplificato in quanto dispositivi già conformi ai requisiti tecnici richiesti: in questa circostanza, quindi, non è necessaria alcuna certificazione
Verso il nuovo Conto termico
Attenzione particolare va prestata alle possibili novità del Conto termico, che potrebbe presto ricevere un aggiornamento: il decreto, adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 5 agosto, non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale perché “richiede un Decreto per poter entrare in Gazzetta Ufficiale ed essere considerato parte della normazione, quindi, in vigore” come ha precisato l’ANFIT (Associazione Nazionale per la Tutela della Finestra Made in Italy). Il recente provvedimento normativo mira a rendere più agevole l’accesso al meccanismo, espandendo il gruppo di soggetti che ne possono beneficiare, aggiornando le tipologie di interventi ammissibili e i relativi costi, e tenendo in considerazione l’evoluzione tecnologica e le dinamiche dei prezzi di mercato. Tra le principali novità, è da segnalare l’ampliamento della platea dei beneficiari: gli enti del Terzo Settore sono ora equiparati alle amministrazioni pubbliche. Inoltre, il campo di applicazione degli interventi di efficientamento energetico, precedentemente limitato agli edifici della PA, è stato esteso anche alle strutture private non residenziali. Sono inoltre ammessi nuovi tipi di interventi, che si aggiungono a quelli già previsti, come l’installazione di collettori solari, l’isolamento termico o le pompe di calore. Tra questi figurano gli impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo e le colonnine di ricarica per veicoli elettrici.