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Da finestra a portafinestra: una sentenza su come operare correttamente

Analisi della sentenza 476/2022 del Consiglio di Stato in merito alla modalità di gestione degli interventi per trasformare una finestra in portafinestra.

Il tema di quale siano la categoria di intervento e il relativo regime giuridico quando si interviene sui serramenti è spesso fonte di dibattito. A livello generale abbiamo fornito chiare indicazioni in materia in un articolo dedicato alla questione (clicca qui), ma in questo contenuto affrontiamo un caso specifico: quello della trasformazione di una finestra in una portafinestra.

Lo spunto per trattare tale fattispecie arriva da una sentenza del Consiglio di Stato, precisamente la 476 del 24 gennaio 2022 (clicca qui per scaricarla). Il provvedimento è stato sviluppato in relazione al ricorso promosso da un privato contro il Comune, che gli aveva trasmesso un ordine di ripristino in relazione a diversi interventi edilizi svolti presso l’abitazione, tra cui quello della trasformazione di due finestre in portefinestre.

Le posizioni delle due parti erano le seguenti:

  • Il comune sosteneva che gli interventi erano illegittimi in quanto non provvisti di SCIA;
  • Il privato confermava di non aver prodotto la Segnalazione di Inizio Attività, con tale scelta che risultava motivata dal fatto che gli interventi, a suo dire, avessero tutte le caratteristiche per rientrare in ambito di edilizia libera e quindi di non necessitare di titolo edilizio alcuno.

Il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune chiarendo che, secondo il Testo Unico dell’edilizia (DPR 380/2001), la trasformazione di una finestra in una portafinestra non rientra tra i lavori che appartengono alla categoria dell’edilizia libera e che, invece, tale procedura vada considerata come opera di manutenzione straordinaria e debba, quindi, essere dotata di SCIA.

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