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Recepimento Direttiva EPBD IV: la scadenza era oggi e non l’abbiamo rispettata

Il 29 Maggio 2026 è la data indicata nel testo della Direttiva Europea 1275/2024 (EPBD IV o “CaseGreen”) come limite temporale entro cui gli Stati membri dell’Unione devono recepire i contenuti della Direttiva stessa attraverso lo sviluppo di un testo di legge apposito all’interno del proprio ordinamento nazionale.

Oggi è il 29 Maggio 2026, ossia la scadenza fissata dalla Direttiva EPBD IV, e il nostro stato non ha provveduto al recepimento, sforando tale vincolo temporale.

Quindi, ora cosa succede? Succede che la situazione, già critica in merito a questo tema, si complica ulteriormente.

Infatti, l’italia è già oggetto della prima fase di una procedura di infrazione legata alla Direttiva EPBD IV in quanto ha già “bucato” una scadenza precedente. Nello specifico, la Direttiva contiene indicazioni in merito a procedure da svolgersi anche prima dello sviluppo della legge statale di recepimento dei suoi contenuti, tra i quali spicca l’obbligo di redigere e trasmettere all’Unione la proposta di Piano Nazionale di Ristrutturazione degli Edifici (PNRE) entro il 31/12/2025. Come avevamo fatto presente qui e qui, 19 paesi si sono rivelati inadempienti in merito, tra cui anche il nostro.

Il mancato recepimento di una Direttiva UE entro i termini si va ad aggiungere al mancato sviluppo e invio del PNRE e costituisce una vera e propria violazione del diritto comunitario.

Ciò è evidentemente grave, ma non rappresenta una novità: attualmente l’italia, infatti, è oggetto di 75 procedure di infrazione, di cui 59 derivanti da errata applicazione del diritto e 16 da mancato rispetto dei termini temporali di recepimento. Con la situazione relativa alla Direttiva EPBD IV, il totale sale a 76.

Questi numeri potrebbero far pensare che affrontare una procedura di infrazione per mancato recepimento dei contenuti di una Direttiva UE entro i tempi prestabiliti non comporti conseguenze rilevanti: nulla di più lontano dal vero. Infatti, la procedura d’infrazione in merito si costituisce delle seguenti fasi:

  • Lettera di costituzione in mora: la Commissione invia una notifica formale allo Stato membro, chiedendo spiegazioni sul mancato recepimento entro un termine.
  • Parere motivato: se le spiegazioni non sono soddisfacenti o mancano, la Commissione emette un parere motivato in cui spiega chiaramente perché lo Stato sta violando il diritto UE e fissa un’ulteriore scadenza per rimediare.
  • Ricorso alla Corte di Giustizia dell’UE (CGUE): se lo Stato continua a non adempiere, la Commissione può deferirlo alla Corte di Giustizia.
  • Sanzioni economiche: se la CGUE accerta l’inadempimento, può condannare lo Stato a pagare una somma forfettaria e/o una penalità di mora giornaliera per ogni giorno di ritardo fino all’effettivo recepimento.

In relazione alla Direttiva EPBD IV, attualmente ci troviamo già a cavallo tra la prima e la seconda fase, in quanto l’invio della lettera di messa in mora è già avvenuto l’11 Marzo scorso, a causa della mancata trasmissione del PNRE entro il 31/12/2025. La comunicazione ufficiale ha prescritto 60 giorni di tempo per provvedere a rimediare, ma anche questi termini sono abbondantemente scaduti (dall’11 Marzo a oggi sono passati 79 giorni) e non risulta che lo stato italiano abbia provveduto in merito.

A questa situazione già in essere si va ad assommare il mancato sviluppo della legislazione di recepimento della Direttiva EPBD IV entro i termini.

In base a ciò l’italia sarà soggetta a una doppia procedura di infrazione legata alla Direttiva in questione: a quella già in essere legata al mancato invio del PNRE entro il 31/12/2025 (prossima a entrare nella seconda fase) se ne aggiungerà una seconda caratterizzata dall’invio di una nuova lettera di costituzione in mora da parte della Commissione.

Ci aspettiamo, quindi, che, da un lato venga emesso in tempi rapidi un parere motivato legato al mancato invio del PNRE, facendo entrare la procedura di infrazione nella vera e propria seconda fase, e dall’altro che sia inviata una lettera di messa in mora attivando la seconda procedura di infrazione derivante dal mancato recepimento della Direttiva entro i termini temporali stabiliti.

Il primo filone prevede 60 ulteriori giorni di tempo a seguito del parere motivato per adeguarsi, scaduti i quali la Commissione potrà deferire il Paese direttamente alla Corte di Giustizia dell’UE, terza fase su quattro della procedura di infrazione e ultimo passaggio prima dell’applicazione delle sanzioni pecuniarie.

Il secondo seguirà un iter separato, ma temporalmente analogo.

Nel frattempo, il settore dell’efficienza energetica in edilizia, nevralgico sia sotto il profilo economico, sia sotto quello ambientale, si trova nuovamente nell’incertezza: gli impatti della legge di recepimento della EPBD IV saranno profondi (si pensi al nuovo APE, alla valorizzazione del parametro GWP anche per i serramenti (clicca qui), ecc.) e il non avere termini temporali definiti entro cui sapere che ciò avverrà danneggia gravemente il settore e il paese nel suo complesso.

 

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