Periodo di scadenze importanti nel settore dell’efficienza energetica in edilizia: dopo quella del 29 Maggio scorso relativa al (mancato) recepimento della Direttiva EPBD IV, il 3 Giugno 2026 (ossia oggi) ricorre l’entrata in vigore dei contenuti del cd Decreto Requisiti Minimi 2025.
Di tale decisivo testo abbiamo parlato più volte in passato (vedi qui e qui), ma ora il tema diventa concreto e vincolante.
Infatti, a partire da oggi, le indicazioni del DM Requisiti Minimi 2015 del 26/06/2015 vengono aggiornate attraverso quanto contenuto nel DM 283/2025.
Cogliamo l’occasione per riprendere sinteticamente alcuni passaggi dell’approfondita analisi del testo effettuata in precedenza, sempre con l’attenzione rivolta ai risvolti che incidono maggiormente sul settore dei serramenti.
Dallo studio degli 11 articoli e dei 2 allegati, di cui il primo dotato anche di due appendici (A e B), si segnalano:
- la nuova caratterizzazione del concetto di ponte termico: zona più o meno estesa dell’involucro edilizio caratterizzato da dispersione termica dovuta a discontinuità di tipo costruttivo, strutturale o geometrico e all’utilizzo di materiali con diversi valori di conduttività termica, in conformità a quanto definito dalla norma UNI EN ISO 10211;
- l’arricchimento delle fondamentali definizioni di nuova costruzione, ristrutturazione importante di primo livello, ristrutturazione importante di secondo livelloe riqualificazione energetica;
- la nuova caratterizzazione della relazione tecnica in relazione alle casistiche di riqualificazione energetica e in particolare di interventi di mera sostituzione di serramentie nel caso di presenza di chiusure oscuranti o di serramenti che soddisfino il requisito in materia di fattore solare. In particolare vengono distinte due casistiche, in relazione al mondo dei serramenti, quella in cui è necessaria una dichiarazione “parziale” a firma del tecnico e quella in cui può essere sostituita da un documento redatto direttamente dal serramentista;
- l’indicazione dell’obbligo di l’installazione di valvole termostaticheo di sistemi analoghi, qualora tecnicamente possibile, nell’ambito di interventi di riqualificazione dell’involucro, quindi anche nel caso di sostituzione di serramenti;
- la prescrizione di effettuare la verifica del rispetto dei limiti sulla trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici nel caso di sostituzione di serramenti che fanno parte di interventi afferenti a ristrutturazioni importanti di II livello. In questo caso con progettista si intende la figura tecnica che si occupa di redigere la relazione ex-legge10;
- la conferma dell’obbligo di verificare il possibile sviluppo di muffe e condensenel caso in interventi sulle pareti opache;
- il fatto che i limiti in materia di trasmittanza termica rimangono distinti in funzione della zona climatica, riguardano sia il serramento, sia il cassonetto (se presente) e a livello di valore numerico risultano sostanzialmente invariati rispetto al Decreto Requisiti Minimi 2015 al Decreto Requisiti Ecobonus 2020;
- il fatto che il valore limite per il fattore di trasmissione solare totalegià fissato dal DM Requisiti Minimi 2015 viene confermato a 0,35 a prescindere dalla zona climatica.
Questi sono solo alcuni degli aspetti da oggi in vigore, per una visione più completa della questione, ti invitiamo a riprendere l’analisi ANFIT dedicata al testo, consultabile qui.
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