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Quali sono gli impatti del Decreto Requisiti Minimi 2025 sul settore serramenti? Analizziamoli

Il 5 dicembre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 283/2025, (clicca qui per la notizia). Tale documento non abroga né sostituisce il DM Requisiti Minimi 2015 del 26/06/2015, ma “si limita” ad aggiornarne i contenuti. Ciò nonostante è comunque comunemente noto come Decreto Requisiti Minimi 2025.

Il testo prevede che i relativi contenuti entrino in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione, ossia il 3 giugno 2026.

A poco meno di un mese da tale data, che rappresenta uno spartiacque nella legislazione in materia di efficienza energetica in edilizia, presentiamo una analisi dei contenuti del DM con particolare riferimento alle principali ricadute sul settore serramenti generate dal testo.  

Il documento si struttura attraverso 11 articoli e 2 allegati, di cui il primo dotato anche delle 2 appendici A e B. Svisceriamo di gli articoli e gli allegati, concentrandoci sui passaggi che toccano in maniera più diretta il nostro settore.

Il primo articolo introduce un riferimento ai veicoli elettici, mentre il secondo modifica a aggiorna le definizioni pre-esistenti, introducendo, tra le altre cose, la seguente nuova caratterizzazione del concetto di ponte termico: zona più o meno estesa dell’involucro edilizio caratterizzato da dispersione termica dovuta a discontinuità di tipo costruttivo, strutturale o geometrico e all’utilizzo di materiali con diversi valori di conduttività termica, in conformità a quanto definito dalla norma UNI EN ISO 10211.

Gli articoli 3-7 consistono in leggeri aggiustamenti della versione previgente del DM, mentre gli articoli 8 e 9 consistono in una riscrittura ex novo degli Allegati 1 e 2 del documento iniziale. L’articolo 10 modifica la previgente definizione di ponte termico presente all’interno del testo D. Lgs. 192/2005 (ponte termico: è la discontinuità di isolamento termico che si può verificare in corrispondenza agli innesti di elementi strutturali (solai e pareti verticali o pareti verticali tra loro)) allineandola a quella postulata all’articolo 1 del DM.

Infine l’articolo 11 disciplina le tempistiche di entrata in vigore, stabilendo, come già anticipato in precedenza, che ciò avvenga 180 giorni dopo la pubblicazione in GU, ossia il 3 giugno 2026.

Fin da questo primo resoconto, risulta evidente come, oltre alla ridefinizione del concetto di ponte termico, i contenuti più impattanti del DM siano da riferirsi alla riscrittura integrale di quelli che erano gli allegati al DM Requisiti Minimi 2015. In particolare dell’Allegato A.

Andiamo quindi ad analizzarli.

Per quanto riguarda il primo, dal titolo “Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici”, si segnalano i seguenti aspetti:

  • Modifica dei paragrafi 1.3 e 1.4 con rilevante arricchimento delle fondamentali definizioni di nuova costruzione, ristrutturazione importante di primo livello, ristrutturazione importante di secondo livello e riqualificazione energetica.
  • Introduzione ex novo dei punti 4 e 5 del paragrafo 2.2 dedicato alla redazione della relazione tecnica. Essi disciplinano nel dettaglio come, in ambito di riqualificazione energetica, la relazione tecnica debba essere compilata nel caso di mera sostituzione di serramenti e nel caso di presenza di chiusure oscuranti o di serramenti che soddisfino il requisito in materia di fattore solare.

Nel primo caso è sufficiente che la relazione tecnica sia compilata in modo parziale riportando esclusivamente le dichiarazioni riguardanti:

  1. la permeabilità all’aria e la trasmittanza termica dei serramenti di nuova fornitura;
  2. il soddisfacimento della verifica della trasmittanza dei serramenti di nuova fornitura con i valori limite di cui alla Tabella 4 dell’Appendice B dell’Allegato 1;
  3. la trasmittanza dei serramenti esistenti oggetto di sostituzione;
  4. la verifica del fattore di trasmissione solare totale della componente finestrata per le chiusure tecniche trasparenti delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno con orientamento da Est a Ovest, passando per Sud, con i valori limite di cui alla Tabella 8 dell’Appendice B dell’Allegato 1 (con l’eccezione per la categoria E.8).

Nel secondo caso, ossia in sede di riqualificazione energetica in presenza di chiusure oscuranti o di tipologie di superfici trasparenti per le quali risulta soddisfatta la verifica del fattore di trasmissione solare totale, la relazione tecnica può essere sostituita da dichiarazione dell’impresa esecutrice attestante la trasmittanza dei serramenti esistenti sostituiti e dalla documentazione attestante la Marcatura CE sui serramenti di nuova fornitura redatta dal fabbricante. Tale documentazione deve obbligatoriamente riportare:

  1. la trasmittanza termica, la permeabilità all’aria dei serramenti di nuova fornitura e il valore del fattore di trasmissione solare totale;
  2. in presenza di chiusure oscuranti, il valore del fattore di trasmissione solare totale può non essere riportato in quanto si considera automaticamente soddisfatta la verifica dei valori limite di cui alla Tabella 8 dell’Appendice B dell’Allegato 1 (con l’eccezione per la categoria E.8).
  • Conferma dei contenuti del punto 2 del 2.3 con l’indicazione esplicita dell’obbligo di verificare il possibile sviluppo di muffe e condense nel caso in interventi sulle pareti opache.
  • Conferma dei contenuti del punto 4 del paragrafo 3.3 con l’indicazione esplicita dell’obbligo di valutare l’installazione di sistemi di schermatura solare a protezione delle superfici vetrate al fine di ridurre l’apporto di calore per irraggiamento solare.
  • Modifica sostanzialmente i contenuti della lettera b) del punto 4.2. In questo passaggio viene stabilito che, nell’ambito di interventi ristrutturazione importante di secondo livello, in relazione alle parti di edifici oggetto esclusivamente di operazioni di riqualificazione energetica, il progettista deve verificare il rispetto dei limiti sulla trasmittanza termicacomprensiva dei ponti termici.
  • Introduzione di una importante precisazione tramite il punto d) del punto 5.2. In questo passaggio, aggiuntivo rispetto alla formulazione 2015, viene chiarito come nel calcolo del fattore di trasmissione solare totale gtot si possa tenere conto del contributo di qualsiasi elemento che funga da schermatura, quindi anche delle chiusure oscuranti, oltre che delle schermature mobili vere e proprie.
  • Conferma, con leggera riformulazione, dei contenuti del punto 2 del paragrafo 5.2 dedicato a requisiti e prescrizioni per gli interventi sull’involucro. In questo passaggio il Decreto ribadisce un tema spesso trascurato nella pratica operativa: In caso di riqualificazione energetica dell’involucro edilizio, coibentazioni delle pareti o installazione di nuove chiusure tecniche trasparenti, apribili e assimilabili, delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di climatizzazione, …… obbligo di installazione di valvole termostatiche, ovvero di altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente o singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica del generatore, quest’ultima può essere omessa ove la tecnologia impiantistica preveda sistemi di controllo equivalenti o di maggiore efficienza o qualora non sia tecnicamente realizzabile.

In altre parole questo passaggio del DM puntualizza come intervenendo in termini di riqualificazione dell’involucro, quindi anche nel caso di sostituzione di serramenti, oltre al rispetto dei requisiti prestazionali propri di tali elementi caratterizzati nei punti precedenti, sia necessario accoppiare a tale procedura anche l’installazione di valvole termostatiche o di sistemi analoghi, qualora tecnicamente possibile.

  • Tramite l’Appendice A, ridefinizione dell’edificio di riferimento, con l’introduzione, anche in questo contesto, del concetto di ponte termico, in precedenza completamente assente.

Nello specifico, rispetto alla versione 2025 del DM, nel paragrafo 1.1 viene aggiunta la tabella 5-bis dedicata alle trasmittanze termiche lineiche che vengono richiamate nella riformulazione del punto 4. in cui si precisa come i valori di trasmittanza termica dei vari elementi (strutture opache verticali-orizzontali-pavimento e chiusure tecniche trasparenti) si considerano comprensivi dell’effetto dei ponti termici diversi da quelli riportati in tabella 5-bis. Inoltre viene precisato, sempre al punto 4., che le lunghezze dei ponti termici da utilizzarsi nel calcolo dell’edificio di riferimento sono pari a quelle dell’edificio reale.  

  • Introduzione di nuovi contenuti fondamentali all’interno dell’Appendice B. Nello specifico, rispetto al testo 2015, vengono eliminati i precedenti paragrafi 2,. 3., e 4. e sostituti dai nuovi paragrafi 2.-8.. In particolare, in paragrafo 2., che richiama la lettera b) del paragrafo 4.2 succitato, definisce come in ambito di ristrutturazione importante di secondo livello si debba calcolare la trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici, fornendo, a tal scopo, una corposa serie di valori tabulati di coefficienti lineici di trasmissione propri dei ponti termici elencati in relazione a diversi possibili elementi che generano i ponti termici stessi (pilastri, davanzale-spalla-architrave del serramento, ecc.).
  • Sia nell’Appendice A, sia nell’Appendice B, tramite le tabelle 4 dei rispettivi paragrafi 1.1, viene confermato che i limiti di trasmittanza, differenziati per zona climatica, non riguardano esclusivamente l’infisso, ma coinvolgono anche il cassonetto.

Tali valori risultano sostanzialmente invariati rispetto alle previgenti indicazioni del Decreto Requisiti Minimi 2015 valevoli a partire dal 01/01/2021 (cambia solo il limite per la zona F in ambito di riqualificazione energetica che passa da 1,0 a 1,1 W/m2K) e di poco superiori rispetto a quelli stabiliti dal Decreto Requisiti Ecobonus 2020 per accedere alle incentivazioni legate all’efficientamento energetico in edilizia.

  • Sia nell’Appendice A, sia nell’Appendice B, rispettivamente tramite le tabelle 6 e 8 dei rispettivi paragrafi 1.1, viene confermato il valore limite per il fattore di trasmissione solare totale già fissato dal DM Requisiti Minimi 2015.

Per quanto riguarda il secondo Allegato, dal titolo “Norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici”, si ritrovano i riferimenti normativi e di banche dati, ampliati e aggiornati rispetto alla versione 2015.

 

Concludiamo con un consiglio: sfrutta il mese (scarso) che manca all’entrata in vigore degli effetti del nuovo Decreto Requisiti Minimi per approfondire i concetti presentati in questo articolo, in modo tale da non ritrovarti impreparato al momento in cui cambierà effettivamente la regolamentazione. 

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