La Legge 10 del 1991 è probabilmente è la più nota normativa italiana nell’ambito del risparmio energetico e dell’efficienza degli edifici e degli impianti.
Essa ha stabilito le principali procedure in materia, in particolare tramite la caratterizzazione della Relazione Tecnica e, nonostante oggi sia stata superata da altre disposizioni legislative (Decreto Legislativo 192/2005 e Decreto Requisiti Minimi versione 2015 e poi 2025), in gergo viene ancora comunemente citata nei seguenti termini: quando un tecnico afferma che un intervento è (o non è) soggetto allo sviluppo dell’ex Legge 10 sta intendendo che quell’intervento deve essere (o meno) corredato della Relazione Tecnica.
Poiché il fatto che un intervento sia soggetto o meno allo sviluppo della Relazione Tecnica comporta decisive differenze nella gestione e nella progettazione dello stesso, chiarire se si ricade o meno in tale ambito si rivela fondamentale.
Andiamo, quindi, ad analizzare la legislazione per capire se l’intervento di maggior interesse per il nostro comparto, ossia la sostituzione dei serramenti, sia soggetta o meno a ex Legge 10.
Per farlo ci concentriamo in particolare sulla versione recentemente assunta dal Decreto Requisiti Minimi: quella datata 2025 ed entrata in vigore a partire dal 03/06/2026 (clicca qui).
Il testo ha apportato numerosi aggiornamenti alla materia, andando a incidere sia sulle definizioni delle quattro possibili tipologie di interventi, sia sulla procedura legata alla Relazione Tecnica, ossia sui due aspetti principali da analizzare per rispondere alla domanda contenuta nel titolo di questo articolo.
Per capire se la sostituzione dei serramenti è soggetta o meno a ex Legge 10, per prima cosa, quindi, bisogna stabilire la tipologia di intervento entro la quale si ricade: riqualificazione energetica, ristrutturazione importante di primo livello, ristrutturazione importante di secondo livello o nuova costruzione?
Distinguiamo le due principali casistiche possibili: da una parte gli interventi che incidono su strutture articolate (es. interi condomini) o che avvengono in abbinata con altri interventi di efficientamento energetico (es. cappotto e/o impianto riscaldamento), dall’altra quelli di sostituzione di serramenti in relazione a una singola unità immobiliare.
Nel primo caso la classificazione dell’intervento, che deve comunque sempre essere valutata e verificata, tipicamente ricade nell’ambito della ristrutturazione importante (di primo o secondo livello che sia) e ciò comporta che l’intervento sia soggetto a ex Legge 10 e quindi alla redazione completa della Relazione Tecnica.
Nel secondo caso (sostituzione di serramenti in relazione a una singola unità immobiliare), poiché la superficie disperdente coinvolta è tipicamente inferiore al 25%, l’intervento ricade nella classificazione di riqualificazione energetica.
Il paragrafo 4 del punto 2.2 dell’Allegato 1 della versione 2025 del Decreto Requisiti Minimi fornisce indicazioni specifiche per tale casistica:
Nel caso di riqualificazione energetica ove si preveda la mera sostituzione dei serramenti, la relazione tecnica può essere compilata in modo parziale, relativamente alle dichiarazioni riguardanti:
- la permeabilità all’aria e la trasmittanza termica dei serramenti di nuova fornitura;
- il soddisfacimento della verifica della trasmittanza dei serramenti di nuova fornitura con i valori limite di cui alla Tabella 4 dell’Appendice B dell’Allegato 1;
- la trasmittanza dei serramenti esistenti oggetto di sostituzione;
- la verifica del fattore di trasmissione solare totale della componente finestrata per le chiusure tecniche trasparenti delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno con orientamento da Est a Ovest, passando per Sud, con i valori limite di cui alla Tabella 8 dell’Appendice B dell’Allegato 1 (con l’eccezione per la categoria E.8).
In altre parole in questo passaggio il DM stabilisce che in caso di intervento di sostituzione di serramenti ricadente nell’ambito della riqualificazione energetica la Relazione Tecnica è necessaria, ma può essere compilata in maniera parziale e in riferimento ai parametri e alle verifiche indicate.
Se però si prosegue con la lettura del punto 2.2 dell’Allegato 1 del Decreto Requisiti Minimi 2025, il paragrafo 5 introduce una ulteriore semplificazione. Testualmente:
Nel caso di riqualificazione energetica, in presenza di chiusure oscuranti o di tipologie di superfici trasparenti per le quali risulti soddisfatta la verifica del fattore di trasmissione solare totale, la relazione tecnica può essere sostituita da dichiarazione dell’impresa esecutrice attestante la trasmittanza dei serramenti esistenti sostituiti e dalla documentazione attestante la marcatura CE (cogente secondo Regolamento (UE) 305/2011) sui serramenti di nuova fornitura redatta dal fabbricante. Tale documentazione deve obbligatoriamente riportare:
- la trasmittanza termica, la permeabilità all’aria dei serramenti di nuova fornitura e il valore del fattore di trasmissione solare totale;
- in presenza di chiusure oscuranti, il valore del fattore di trasmissione solare totale può non essere riportato in quanto si considera automaticamente soddisfatta la verifica dei valori limite di cui alla Tabella 8 dell’Appendice B dell’Allegato 1 (con l’eccezione per la categoria E.8)
In altre parole in questo passaggio il DM stabilisce che in caso di intervento di sostituzione di serramenti ricadente nell’ambito della riqualificazione energetica e per il quale la verifica del fattore di trasmissione solare totale risulti soddisfatta (g gl+sh < 0,35 per componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud), la Relazione Tecnica può essere sostituita da documentazione prodotta dal fabbricante e contenente le informazioni sopra citate.
Riassumendo: in caso di intervento di sostituzione di serramenti ricadente nell’ambito di riqualificazione energetica, gli adempimenti da ex Legge 10 possono essere o semplificati o sostituiti da documentazione prodotta da parte dell’impresa esecutrice nel caso in cui la verifica del fattore di trasmissione solare totale risulti soddisfatta.
Concludendo, la risposta alla domanda contenuta nel titolo dell’articolo, come spesso accade è: dipende. In base alla classificazione entro la quale si ricade (ristrutturazione importante o riqualificazione energetica) la sostituzione di serramenti sarà soggetta allo sviluppo di Relazione Tecnica con diversi gradi di approfondimento e, in particolari tipologie di intervento nell’ambito della riqualificazione energetica, tale necessità potrà essere superata attraverso lo sviluppo di una documentazione sostitutiva da parte del serramentista.
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