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Conto Termico 3.0: la caratterizzazione di tapparelle e cassonetti

Il Conto Termico 3.0 rappresenta uno degli strumenti di incentivazione più importante per il settore dell’efficienza energetica in edilizia e, molto probabilmente, col tempo lo diventerà sempre di più. Sulla base di ciò ANFIT ha strutturato un servizio, messo a disposizione degli Associati, volto a intercettare nel migliore dei modi le opportunità offerte da questo strumento (clicca qui).

La misura, però, è ancora relativamente “giovane” e, perciò, l’ente che la gestisce, il GSE, pubblica regolarmente FAQ interpretative sulla sua messa a terra, facendo riferimento a casistiche specifiche. In pratica si tratta di un servizio parallelo a quello svolto da FiscoOggi in relazione al mondo delle detrazioni fiscali, tante volte rilanciato anche in questo spazio (vedi qui l’ultimo esempio in merito).

In questi giorni il GSE ha provveduto a pubblicare una nuova serie di FAQ e ciò ci fornisce l’opportunità per caratterizzare un aspetto citato in questo elenco di risposte, che tocca particolarmente il mondo dei serramenti.

Il tema è quello dell’ammissibilità delle spese derivanti dalla sostituzione di tapparelle e cassonetti nell’ambito di interventi incentivati tramite Conto Termico 3.0.

La FAQ KB0017800(clicca qui per consultarla) si sviluppa testualmente nei seguenti termini:

Nell’ambito di un intervento di efficientamento energetico, le spese sostenute per la sostituzione di tapparelle e cassonetti, sono ammissibili nell’ambito del Conto Termico e in quali interventi ricadono?

Fornitura e posa in opera di avvolgibili (tapparelle) rientrano nelle spese ammissibili per l’intervento II.C (Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento).

Le spese relative ai cassonetti possono essere inserite tra le spese ammissibili per l’intervento di sostituzione di infissi II.B, purché tali superfici non siano imputate nella superficie oggetto d’intervento sulla quale è quantificato l’incentivo.

Parafrasando le indicazioni del GSE, l’ente conferma l’incentivabilità delle spese collegate a tali lavorazioni, ma pone dei chiari paletti in merito.

Nello specifico, richiamando la suddivisione delle tipologie di intervento definita dal DM 7 agosto 2025, la FAQ puntualizza come gestire le due casistiche.

Per quanto riguarda la fornitura e posa in opera di avvolgibili (tapparelle) viene chiarito come essa rientri nell’alveo della casistica che il DM identifica come II.C – installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento, a patto che l’intervento sia coerente con l’obbiettivo della funzione di schermatura solare definito dal Decreto.

Per quanto riguarda, invece, i cassonetti, la FAQ identifica come tipologia di intervento di riferimento la II.B – Sostituzione di chiusure trasparenti e infissi. Ciò significa che il costo legato ai cassonetti è riconosciuto come incentivabile, ma la superficie di questi ultimi non contribuisce al calcolo dell’incentivo. In altre parole, in caso di sostituzione contestuale di serramento e cassonetto, il valore incentivabile dell’intervento si calcola sulla base dei limiti di spesa al mq fissati per l’area del serramento e se il costo della lavorazione sul cassonetto rientra all’interno di questo tetto, beneficia dell’incentivo, altrimenti no, non dando luogo a una propria porzione di incentivo “dedicata”.