Nel primo articolo del 2022 (clicca qui) abbiamo chiarito come in linea di massima la sostituzione dei serramenti sia una pratica che rientra nel regime giuridico dell’edilizia libera. Questo aspetto è diventato di grande interesse in seguito all’esenzione dall’obbligo di visto di conformità e asseverazione della congruità delle spese per i lavori classificabili in tale categoria.
L’attenta analisi del Glossario dell’Edilizia e del Testo Unico dell’Edilizia DPR 380/2001 e s.m.i. ha quindi portato a una conclusione abbastanza favorevole per gli operatori del settore degli infissi.
In una situazione specifica, però, tale considerazione si scontra con altre disposizioni legislative che vanno in direzione diversa. È il caso del regime che regola la cessione del credito derivante da Bonus Ristrutturazione.
Anche questo tema è stata affrontato in precedenza (clicca qui), ma alla luce delle ultime novità legislative richiede di essere approfonditamente rivisitato.
La Legge 77/2020 di conversione del DL 34/2020 ha rivoluzionato il mondo degli incentivi con l’introduzione del Superbonus110% e con la modifica della disciplina di cessione del credito e sconto in fattura. Il comma 2 dell’articolo 121 del documento stabilisce per quali agevolazioni fiscali sia possibile fare riferimento a questi due strumenti. In relazione al Bonus Ristrutturazione esso specifica che rientrano in quest’ambito le spese relative a interventi di “recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma1, lettere a), b) e d) del D.P.R. 917/1986“.
Sfogliando il TUIR, ovvero il D.P.R. 917/1986 citato dalla Legge 77/2020, si evince che alle lettere a), b) e d) corrispondono gli interventi:
- di cui alle lett. a) b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del codice civile;
- di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
Facendo un focus sul punto dedicato alle singole unità immobiliari residenziali, ovvero il b), per proseguire l’analisi è necessario passare al Testo Unico dell’Edilizia D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. In quel documento, le lettere b), c) e d) dell’articolo 3 recitano:
- “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle desti-nazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. ……………………
- “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendo-no il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
- “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. ………………………
In altre parole, riassumendo in maniera comprensibile gli effetti dei vari rimandi normativi, in relazione al BonusRistrutturazione gli strumenti di cessione del credito e sconto in fattura, nel caso di singole unità immobiliari, possono essere utilizzati solo in funzione di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Il punto a) dell’articolo 3 del D.P.R. 380/2001, ovvero la manutenzione ordinaria, è stato quindi volutamente ed esplicitamente escluso dal novero dei casi in cui è consentito l’utilizzo di tali strumenti in relazione al Bonus Ristrutturazione.
Mettendo insieme i contenuti di tutti questi documenti, e facendo sempre riferimento alle singole unità immobiliari, si può concludere che: in ambito di edilizia libera, cioè in assenza di titoli edilizi (CILA, SCIA, PdC), è possibile fruire del Bonus Ristrutturazione solo in detrazione, mentre per poter optare per cessione del credito e sconto in fattura è necessario essere in possesso di un titolo edilizio che dimostri come l’intervento ricada almeno nella categoria della manutenzione straordinaria.
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