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Portale ENEA 2026 aggiornato e riaperto al caricamento di pratiche di Ecobonus e Bonus Casa

Ogni anno dedichiamo un articolo per informare del momento dal quale il portale ENEA diventa operativo in relazione all’anno in corso.

In relazione al 2026 ciò è accaduto in data 22 Gennaio (clicca qui), con la procedura che ha ripreso un calendario più lineare rispetto ai grandi ritardi del 2025 (clicca qui).

Poco dopo l’apertura, però, l’invio delle pratiche è stato inibito a causa della necessità di allineare il portale ai dettami di due nuove diposizioni legislative particolarmente importanti: il D. Lgs. 5/2026 di recepimento della Direttiva RED III e il Decreto Requisiti Minimi 2025.

A partire dal 4 Febbraio 2026, quindi, l’invio delle schede descrittive per i lavori con data di inizio dal 4 febbraio in poi è stato temporaneamente sospeso.

Questo stop è stato rimosso e a partire dal 25 Giugno scorso e il portale è tornato pienamente operativo e aggiornato ai nuovi regolamenti: da questo momento è di nuovo possibile trasmettere tutte le pratiche rimaste in sospeso per i lavori iniziati da febbraio in avanti.

Chiarito questo importante aggiornamento, risulta utile specificare come debba avvenire il calcolo dei canonici 90 giorni da fine lavori in funzione della riattivazione del portale. A riguardo la nota ENEA distingue tre casistiche:

  1. interventi con data di inizio lavori a partire dal 4 febbraio 2026 e data di fine lavori anteriore al 25 giugno 2026. In questo caso i 90 giorni decorrono dal 25 giugno 2026, cioè dalla data di pubblicazione dell’aggiornamento del portale;
  2. interventi con data di inizio lavori anteriore al 4 febbraio 2026. In questo caso resta valida la regola ordinaria: il termine di 90 giorni decorre dalla data dichiarata di fine lavori;
  3. interventi con data di fine lavori a partire dal 25 giugno 2026. Anche in questo caso i 90 giorni si calcolano dalla data di ultimazione dei lavori indicata nella scheda.

In relazione al settore serramenti, questa riattivazione permette nuovamente l’invio dei dati che caratterizzano gli interventi che possono accedere a Ecobonus (legge 296/2006 e articolo 14 del Dl n. 63/2013) o Bonus Casa (articolo 16-bis del Dpr n. 917/1986 e articolo 16 del Dl n. 63/2013).

Infine concludiamo con una precisazione che inseriamo sempre nei contenuti dedicati al portale ENEA.

L’obbligatorietà dello sviluppo della pratica ENEA in relazione alla sostituzione dei serramenti è soggetta a discipline diverse in base all’incentivo fiscale di riferimento:

  • nel caso dell’Ecobonus l’invio è obbligatorio e il mancato sviluppo della pratica porta all’annullamento del beneficio fiscale;
  • nel caso del Bonus Casa l’invio è obbligatorio, ma il mancato sviluppo della pratica non porta all’annullamento del beneficio fiscale;

D’altro canto, due sentenze della Corte di Cassazione nel 2025 hanno indicato come, anche nel caso di Ecobonus, la mancata presentazione della pratica ENEA non comporti la perdita del diritto all’incentivo fiscali (clicca qui per approfondire).

 

 

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