Il 7 Dicembre 2026 scattano i due anni dall’entrata in vigore della Direttiva (UE) 2024/2853 dedicata alla responsabilità per danno da prodotti difettosi (clicca qui per scaricarla), e, quindi, il relativo obbligo di sviluppo dei testi nazionali di recepimento.
A tale scadenza mancano meno di sei mesi, ma a differenza di altri casi (Direttiva EPBD IV in primis), il nostro paese è in linea con le procedure di recepimento, in quanto il relativo percorso legislativo è già stato avviato attraverso l’approvazione parlamentare della Legge di delegazione europea 2025 (Legge 17 marzo 2026, n. 36) che conferisce al Governo la delega formale per redigere ed emanare il decreto legislativo attuativo.
Questo aspetto è fondamentale in quanto la succitata legge di recepimento andrà a rivedere e aggiornare i contenuti del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, noto come Codice al Consumo (clicca qui per consultarlo).
Il D. Lgs. 206/2005 è stato emanato allo scopo di tutelare i diritti dei consumatori in relazione a problematiche derivanti da prodotti acquistati, rappresenta una evoluzione del pre-esistente DPR 224/1988 che era stato sviluppato anche sulla base della Direttiva 85/374/CEE, abrogata e sostituita proprio dalla nuova Direttiva (UE) 2024/2853.
Il Codice al Consumo rappresenta un elemento fondamentale della legislazione e ha ben definito tutta una serie di aspetti di grande importanza in materia di tutela del consumatore.
Il testo del Codice al Consumo ha subito numerosi aggiustamenti, fino a raggiungere la formulazione attuale. Essa, all’articolo 131 (Errata installazione dei beni) ha cristallizzato un aspetto decisivo:
- L’eventuale difetto di conformità che deriva dall’errata installazione del bene è considerato difetto di conformità del bene se: a) l’installazione è prevista dal contratto di vendita ed è stata eseguita dal venditore o sotto la sua responsabilità; oppure b) l’installazione, da eseguirsi a carico del consumatore, è stata effettuata dal consumatore e l’errata installazione dipende da carenze nelle istruzioni di installazione fornite dal venditore o, per i beni con elementi digitali, fornite dal venditore o dal fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale.
Più di 20 anni fa, questo passaggio del Codice al Consumo ha quindi stabilito per legge che il difetto da imperfetta installazione è equiparato al difetto del bene oggetto di installazione. Tale concetto generale, calato nel settore di nostro più diretto interesse, si può tradurre nella seguente formulazione: il difetto derivante dall’imperfetta posa in opera dei serramenti è equiparato al difetto che caratterizza il serramento stesso.
Nell’ambito di una fornitura che coinvolga sia il bene, sia la mesa in opera, tale disposizione attribuisce valore paritetico alla fornitura del prodotto e alla posa, evidenziando conseguentemente come quest’ultima debba essere caratterizzata dal dovuto livello di cura e attenzione.
Tutto ciò molto prima della pubblicazione delle maggiori norme dedicate alla materia della posa in opera dei serramenti e col perentorio valore che caratterizza le leggi.
Da qui l’interesse allo sviluppo della legge di recepimento della Direttiva 2024/2853 che andrà a modificare questa pietra miliare della disciplina in materia di tutela del consumatore e che, come sopra indicato, ha ed ha avuto importanti ripercussioni dirette anche sul settore specifico dei serramenti e della relativa messa in opera.
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