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VOC: cosa sono i Composti Organici Volatili e che rapporto hanno con i serramenti?

I serramenti, e i prodotti da costruzione più in generale, necessitano di una caratterizzazione molto puntuale, riferita a una lunga serie di parametri. Tra quelli meno noti vi è l’emissione di Composti Organici Volatili (abbreviati tipicamente in VOC dall’inglese Volatile Organic Compounds), che di seguito andiamo ad analizzare.

Con il temine VOC si fa riferimento a un’ampia platea di sostanze chimiche caratterizzate da elevata volatilità che, separandosi dall’elemento di partenza di diffondono negli ambienti chiusi dando luogo a una forma di nocivo inquinamento indoor.

Per tale ragione la legislazione limita la tendenza a emettere VOC da parte degli elementi che sono a contatto con gli ambienti interni.

Tra questi, seppur in quantità minore rispetto ad altri prodotti da costruzione, rientrano i serramenti. In base al materiale costituente l’infisso può dar luogo a emissioni di VOC diverse, ma a livello generale esse discendono prevalentemente dalle sostanze chimiche attraverso le quali vengono trattati (vernici, adesivi, sigillanti, pellicole, ecc.).

L’importanza di questo tema è testimoniato anche dal fatto che esso sia parte integrante del Regolamento Europeo dedicato a Prodotti da Costruzione 3110/2024, con riferimento specifico al punto 3 dell’Allegato 1 dedicato ai requisiti di base dei prodotti da costruzione e, seppur indirettamente, all’Allegato X dedicato alle caratteristiche essenziali di natura orizzontale.

Il CPR previgente, il 2011, affrontava già il tema VOC (e più in generale quello del rilascio delle sostanze pericolose), ma la versione 2024 affronta questo tema in maniera decisamente più centrale.

Nel quadro regolatorio precedente l’emissione di sostanze pericolose (e quindi i VOC) veniva fatta rientrare tra le caratteristiche essenziali per le quali non è richiesto un riferimento alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate e non era quindi mandatorio riportare un’indicazione in merito: se il serramentista voleva attestare la conformità, doveva fare riferimento a un quadro di classificazione nazionale e riportare questa informazione separatamente rispetto alla DoP, altrimenti poteva limitarsi a indicare la scritta NPD, prestazione non dichiarata.

Infatti, pur esistendo un metodo di prova armonizzato a livello Europeo (EN 16516), non esiste un corrispettivo sistema armonizzato di classificazione dei risultati e ciò impedisce di caratterizzare tale aspetto in maniera simile a quanto avviene, per esempio, in relazione alle prestazioni energetiche.

Nel quadro regolatorio definito dal CPR 2024 assistiamo, invece, a un salto in avanti. Il Regolamento, infatti, con il passaggio dalla DoP alla DoPC, mira a ricomprendere anche la l’emissione dei VOC all’interno della DoPC stessa in quanto costituente caratteristica armonizzata obbligatoria.  

Tutto ciò, però, pur essendo il CPR 2024 in vigore dal Gennaio 2026 (clicca qui), non ha ancora effetti concreti. Infatti, affinché questa nuova impostazione dia risultati tangibili è prima necessario che la norma tecnica armonizzata di prodotto dedicata ai serramenti esterni, la EN 14351-1, venga aggiornata alla luce del CPR 2024 recependo la nuova impostazione.

Fino ad allora rimane valido il quadro normativo europeo precedente (CPR 2011 e EN 14351-1:2016), mentre in relazione a quello statale si segnala il Decreto CAM Edilizia, vincolante per tutte le gare di appalto pubbliche, che fin dalla versione 2022 ha puntato sulla qualità dell’aria indoor e, quindi, sul contenimento dei VOC.

La versione attualmente in vigore, Decreto CAM Edilizia 2025, si distingue rispetto a quella 2022 in relazione a tre aspetti principali:

  1. A livello di criteri obbligatori rende più stringente il limite in materia di TVOC (Composti Organici Volatili Totali) facendolo passare dai 1500 µg/m³ del 2022 ai 1000 µg/m³ (pari a 1 mg/m³) del 2025;
  2. Alza l’asticella in materia di criteri premianti allontanandosi dall’approccio esclusivamente basato sul rispetto della soglia minima, ma spingendo verso il riconoscimento dei livelli prestazionali più alti;
  3. Aumenta la rigidità delle verifiche documentali, richiedendo esplicitamente i calcoli contenuti nei rapporti di prova di laboratorio.  

Concludendo, quindi, il quadro regolatorio nazionale (seppur solo nell’ambito degli appalti pubblici) ha già fatto decisi passi in avanti, mentre quello europeo, che caratterizza tutti i prodotti a prescindere dall’ambito di impiego, è in via di evoluzione, ma richiederà ancora tempo per essere completato.

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