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CESSIONE DEL CREDITO E BONUS RISTRUTTURAZIONE: RILETTURA DEL CORPO NORMATIVO A SEGUITO DELLE NOVITÀ 2022

Rileggiamo il complicato quadro normativo in materia di bonus ristrutturazione e cessione del credito alla luce delle novità 2022.

Nel primo articolo del 2022 (clicca qui) abbiamo chiarito come in linea di massima la sostituzione dei serramenti sia una pratica che rientra nel regime giuridico dell’edilizia libera. Questo aspetto è diventato di grande interesse in seguito all’esenzione dall’obbligo di visto di conformità e asseverazione della congruità delle spese per i lavori classificabili in tale categoria.

L’attenta analisi del Glossario dell’Edilizia e del Testo Unico dell’Edilizia DPR 380/2001 e s.m.i. ha quindi portato a una conclusione abbastanza favorevole per gli operatori del settore degli infissi.

In una situazione specifica, però, tale considerazione si scontra con altre disposizioni legislative che vanno in direzione diversa. È il caso del regime che regola la cessione del credito derivante da Bonus Ristrutturazione.

Anche questo tema è stata affrontato in precedenza (clicca qui), ma alla luce delle ultime novità legislative richiede di essere approfonditamente rivisitato.

La Legge 77/2020 di conversione del DL 34/2020 ha rivoluzionato il mondo degli incentivi con l’introduzione del Superbonus110% e con la modifica della disciplina di cessione del credito e sconto in fattura. Il comma 2 dell’articolo 121 del documento stabilisce per quali agevolazioni fiscali sia possibile fare riferimento a questi due strumenti. In relazione al Bonus Ristrutturazione esso specifica che rientrano in quest’ambito le spese relative a interventi di “recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma1, lettere a), b) e d) del D.P.R. 917/1986“.

Sfogliando il TUIR, ovvero il D.P.R. 917/1986 citato dalla Legge 77/2020, si evince che alle lettere a), b) e d) corrispondono gli interventi:

  1. di cui alle lett. a) b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del codice civile;
  2. di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
  3. necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
  4. relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;

Facendo un focus sul punto dedicato alle singole unità immobiliari residenziali, ovvero il b), per proseguire l’analisi è necessario passare al Testo Unico dell’Edilizia D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. In quel documento, le lettere b), c) e d) dell’articolo 3 recitano:

  1. “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
  2. “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle desti-nazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. ……………………
  3. “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendo-no il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
  4. “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. ………………………

In altre parole, riassumendo in maniera comprensibile gli effetti dei vari rimandi normativi, in relazione al BonusRistrutturazione gli strumenti di cessione del credito e sconto in fattura, nel caso di singole unità immobiliari, possono essere utilizzati solo in funzione di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Il punto a) dell’articolo 3 del D.P.R. 380/2001, ovvero la manutenzione ordinaria, è stato quindi volutamente ed esplicitamente escluso dal novero dei casi in cui è consentito l’utilizzo di tali strumenti in relazione al Bonus Ristrutturazione.

Mettendo insieme i contenuti di tutti questi documenti, e facendo sempre riferimento alle singole unità immobiliari, si può concludere che: in ambito di edilizia libera, cioè in assenza di titoli edilizi (CILA, SCIA, PdC), è possibile fruire del Bonus Ristrutturazione solo in detrazione, mentre per poter optare per cessione del credito e sconto in fattura è necessario essere in possesso di un titolo edilizio che dimostri come l’intervento ricada almeno nella categoria della manutenzione straordinaria.

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