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I sistemi di valutazione e verifica cambieranno radicalmente: in vigore il Regolamento (UE) 2026/1310

Il quadro regolatorio dell’edilizia europea è stato rimodellato dalla pubblicazione e dall’entrata in vigore del Regolamento Europeo sui Prodotti da Costruzione CPR 3110/2024 che ha “mandato in pensione” il previgente Regolamento Europeo 305/2011.

Tale testo, in diversi passaggi, ha rimandato la definizione e l’applicabilità di alcune alcune prescrizioni specifiche alla successiva pubblicazione di ulteriori atti delegati dedicati.

Il 28 agosto scorso uno di tali documenti ha visto la luce: il Regolamento delegato (UE) 2026/1310 (clicca qui per consultarlo) dedicato ai sistemi di valutazione e verifica di costanza delle prestazioni (in inglese Assessment and Verification of Constancy of Performance, AVCP, in italiano VVCP).

Questo testo, adottato l’11 giugno 2026 e che è entrato in vigore il 17 settembre 2026, stabilisce i sistemi di valutazione e verifica applicabili per le 35 famiglie e 240 categorie di prodotti da costruzione, indicando a fabbricanti, organismi notificati e progettisti quale iter procedurale seguire per poter certificare le prestazioni di un prodotto, tenendo conto degli usi previsti e della sicurezza per le persone e per l’ambiente.

Nello specifico, le categorie di prodotti collegati al settore dei serramenti coinvolti dal Regolamento sono sostanzialmente i seguenti: Accessori per serramenti, Cancelli e porte industriali, commerciali e da garage, Chiusure oscuranti, Tende tecniche e tende da esterno, Finestre e porte pedonali con o senza vetrate ad incollaggio strutturale (vetrature strutturali), Finestre e porte pedonali con vetrate ad incollaggio strutturale (vetrature strutturali), Kit per facciate continue, kit per tetti in vetro e kit per facciate in vetro, Finestre per tetti, Lucernari, Vetro piano o curvo, Balaustre.

Fino a oggi la legislazione europea attribuiva un sistema di riferimento per ciascuna famiglia di prodotto (per esempio il Sistema 3 in relazione ai serramenti “classici”, mentre il Sistema 1 per i serramenti “sulle vie di fuga”). Il Regolamento delegato (UE) 2026/1310, applicando quanto contenuto nel secondo paragrafo dell’articolo 10 del CPR 3110/2024, introduce un fondamentale cambiamento concettuale a riguardo: non esistono più sistemi collegati a famiglie di prodotto, ma le specifiche caratteristiche di ciascun prodotto vengono tra loro distinte e a ciascuna di esse viene attribuito un sistema di valutazione.

Sono quindi individuate una serie di caratteristiche essenziali cosiddette “orizzontali”, quali sostenibilità ambientale, sostanze pericolose e sicurezza antincendio, che mantengono il proprio livello di AVCP fissato per legge indipendentemente dalla famiglia del prodotto.

Prendendo sempre a riferimento il mondo dei serramenti, vi saranno prestazioni che, se presenti, dovranno fare riferimento al sistema 1 (resistenza al fuoco e controllo fumo, capacità di sblocco, resistenza all’esplosione e ai proiettili, ecc.), altre al sistema 3 (isolamento termico, tenuta all’acqua o acustica, salubrità indoor, capacità portante dei dispositivi di sicurezza, ecc.), altre al sistema 2+ (contenuto e rilascio di sostanze nocive, ecc.), altre al sistema 3+ di recente introduzione (sostenibilità ambientale) e altre al sistema 4 (es. reazione al fuoco).

Queste differenze non sono di poco conto, in quanto il Sistema 3 richiede l’intervento di un laboratorio notificato esclusivamente per l’esecuzione delle Prove Iniziali di Tipo (ITT) e lascia, poi, il serramentista autonomo nelle altre fasi, mentre i Sistemi 1, 2+ e 3+ prevedono l’obbligo di ispezione e sorveglianza continua e controllo della produzione in fabbrica (FPC) da parte di un organismo di certificazione notificato.

 

Chiariti i contenuti del Regolamento delegato (UE) 2026/1310, andiamo a puntualizzare quali siano gli effetti concreti e attuali che comporta per il settore dei serramenti.

Per farlo bisogna partire da come il CPR 3110/2024 incida sulla Marcatura CE dei serramenti esterni. Infatti, fino a che la norma armonizzata di prodotto EN 14351-1 non verrà aggiornata in funzione del CRP 3110/2024, tale documento non avrà effetti diretti sulle procedure di Marcatura CE. Analogamente, anche gli effetti del Regolamento delegato (UE) 2026/1310 seguiranno lo stesso iter.

In pratica, quindi, a oggi il serramentista continua a Marcare CE secondo le procedure note, ma si deve preparare alle future modifiche, che nel momento dell’aggiornamento della norma armonizzata di prodotto diventeranno automaticamente vincolanti.

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