In questi spazi abbiamo parlato più volte di porte sulle vie di fuga e, più in generale, di serramenti con caratteristiche antincendio. Recentemente un aspetto fondamentale legato a questa tematica ha subito profonde modifiche di cui bisogna essere a conoscenza: i Ministeri dell’Interno e del Lavoro hanno sviluppato tre Decreti che vanno a sostituire quello che è stato uno dei testi base della disciplina antincendio degli ultimi 20, ovvero il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
I 3 documenti, in attuazione dell’articolo 46, comma 3 lettera ai punti 1, 2, 3 e 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale sabato 25 settembre e si intitolano:
- criteri atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, cd. “DM Minicodice”;
- criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell’articolo 46, comma 3, lettere a) punto 4 e b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cd. “DM GSA”;
- criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cd. “DM Controlli”.
Di questi il “DM Controlli” (clicca qui per scaricarlo) è quello di più stretto interesse per il settore dei serramenti. Esso stabilisce che le attività di manutenzione e controllo su impianti e attrezzature antincendio devono essere svolte da tecnici qualificati, fornendo, attraverso gli allegati, indicazioni su quasi elementi sono soggetti a tale regolamentazione, indicando per ciascuno di essi la normativa di riferimento, e sull’iter per svolgere la qualifica, che coinvolge direttamente il Corpo dei Vigili del Fuoco.

Nello specifico di porte e finestre apribili resistenti al fuoco, il DM indica la UNI 11473 come riferimento e stabilisce che il personale certificato in precedenza in conformità a tale norma avrà a disposizione un percorso facilitato che consisterà esclusivamente in un colloquio orale.
I tre decreti che sostituiscono il DM 10 marzo 1998 prevedono un transitorio di un anno e perciò entreranno in vigore il 25 settembre 2022.
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