ANFIT ha recentemente pubblicato un comunicato stampa dedicato al tema della procedura di infrazione europea relativa al recepimento della Direttiva 2024/1275 (clicca qui).
In questo articolo andiamo ad approfondire la materia e a puntualizzarne le cause e i possibili effetti.
L’8 Maggio 2024 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva Europea 2024/1275 dedicata al risparmio energetico nel mondo dell’edilizia (Energy Performance Building Directive). Trattasi del quarto documento appartenente a questo filo e per questo viene indicata come Direttiva EPBD IV o più comunemente “Case Green”.
La Direttiva prevede tutta una serie di passaggi operativi, tra cui il più importante è rappresentato dall’emanazione da parte di ogni stato membro di un atto legislativo di recepimento della Direttiva stessa entro il 29 Maggio 2026 e contenente la modalità di raggiungimento dei target fissati a livello continentali.
La Direttiva stabilisce che tale iter debba prendere il via dalla redazione della proposta di Piano Nazionale di Ristrutturazione degli Edifici (PNRE), documento da trasmettere all’Unione per approvazione dei contenuti. La Direttiva EPBD IV ha fissato il 31 Dicembre 2025 come scadenza temporale per questa procedura. Tale vincolo, però, non è stato rispettato da ben 19 Paesi dell’Unione e ciò ha portato all’invio a essi, in data 11 Marzo 2026, di una lettera di costituzione in mora in relazione a questo aspetto. La procedura è stata registrata come INFR(2026)2024.
Lo sviluppo del PNRE è richiesto dalla EPBD IV in quanto tale documento ha lo scopo di fotografare lo stato dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, affiancandovi anche un piano di interventi a scadenza 2050 e la definizione di misure normative ed economiche volte a supportare il mercato e il cittadino nel perseguirlo.
Trattasi, quindi, della base a partire dalla quale sviluppare tutta la legislazione di recepimento della Direttiva EPBD IV. Da qui la rilevanza della procedura di infrazione in merito.
E se 19 Paesi non hanno provveduto a un passaggio relativamente semplice quale lo sviluppo di un documento di analisi e indirizzo, si teme che il recepimento dei contenuti veri e propri della Direttiva entro Maggio possa risultare ancor più a rischio.
Infatti, l’attivazione della procedura di infrazione in relazione a un numero così elevato di Stati può essere letta come una scelta politica volta al ripensamento delle posizioni in materia di efficienza energetica degli edifici all’interno dell’Unione.
Tutto ciò desta forti preoccupazioni, in particolare in relazione a un Paese come questo, in cui il pessimo stato del parco dell’edilizia è arcinoto e che non ha inserito la Direttiva EPD IV nella Legge di Delegazione Europea, ossia lo strumento legislativo attraverso il quale il Parlamento delega al Governo l’adozione di misure per recepire direttive europee e attuare altri atti dell’Unione Europea. (clicca qui).
Concludiamo presentando i passaggi successivi che caratterizzano la procedura di infrazione: la regolamentazione stabilisce due mesi di tempo per mettesi in regola dall’invio della comunicazione in merito all’avvio della procedura, sviluppando e trasmettendo il PNRE. Se ciò non dovesse avvenire o i contenuti del documento fossero considerati non soddisfacenti, la Commissione potrà adottare un parere motivato. Se anche in relazione a questo ulteriore step non si verificasse l’adeguamento richiesto, si potrà eventualmente arrivare anche a sanzioni ai singoli Paesi.
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