Se ne parlava da 3 anni e ora è realtà: il 7 maggio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 66/2026, recante “Disposizioni urgenti per il Piano Casa” (clicca qui per scaricarlo).
Il testo ha lo scopo di dare risposta ai fabbisogni abitativi in particolare di giovani, universitari, lavoratori fuori sede, giovani coppie e dei genitori separati e si sviluppa attraverso 12 articoli.
Il primo definisce finalità e oggetto del documento.
Il secondo introduce un programma straordinario volto alla manutenzione e al recupero del patrimonio di edilizia pubblica e sociale esistente attraverso l sviluppo di una convenzione tra il MIMIT e INVITALIA volta a erogare contributi a favore di enti titolari di funzioni in materia di edilizia pubblica. La relativa dotazione economica è pari a 970 milioni di euro con orizzonte 2030, cui si aggiungono fondi europei collegati al Regolamento (UE) 2023/955 e quota-parte dei fondi definiti dal comma 43 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 in relazione al periodo 2027-2034.
Il terzo definisce le modalità accelerate tramite cui si vuole superare l’impasse che de lungo tempo caratterizza il tema. Il Decreto, infatti, istituisce un Commissario straordinario e una Cabina di monitoraggio. Il primo è nominato con Dpcm su proposta del MIMIT e dovrà avviare una ricognizione straordinaria degli immobili pubblici non redditizi e non in uso di proprietà pubblica da destinare a progetti di edilizia sociale e definire l’elenco degli immobili adatti allo scopo e gli schemi-tipo di convenzione tra enti proprietari e soggetti attuatori. La Cabina di monitoraggio, invece, sarà presieduta dal Presidente del Consiglio o dal Ministro delle Infrastrutture e avrà il compito di definire indirizzi generali, priorità territoriali e tipologiche, verificando lo stato di attuazione degli interventi.
Il quarto riguarda il sostegno nei confronti degli assegnatari degli alloggi pubblici in difficoltà economica tramite l’istituzione di un Fondo di garanzia per la morosità incolpevole legata ai contratti di locazione di edilizia residenziale pubblica.
Il quinto affronta il tema dell’istituzione di procedure volte a promuovere il riscatto degli alloggi ERP esistenti, demandando però la definizione puntuale della relativa procedura a un successivo Decreto interministeriale.
Il sesto introduce il sostegno alla locazione di lunga durata con facoltà di riscatto. Nello specifico gli alloggi, che dovranno rispettare standard elevati di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e innovazione tecnologica, dovranno essere destinati alla locazione di lunga durata come abitazione principale e potranno essere riscattati dagli assegnatari secondo scadenze stabilite in anticipo. Gli immobili dovranno rispettare standard elevati di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e innovazione tecnologica.
Il settimo affronta il tema dell’istituzione del Fondo housing coesione, gestito da Invimit SGR, con l’obiettivo di sostenere interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale attraverso la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del consumo di suolo.
L’ottavo tratta delle disposizioni atte alla semplificazione e al coordinamento delle procedure. Viene introdotta la conferenza dei servizi semplificata che si dovrà necessariamente concludere entro 30 (o 40 in casi particolari) giorni.
Gli articolo 9 e 10 affrontano il tema dell’edilizia integrata, ossia di quelle unità immobiliari rivolte a quei soggetti che non possono accedere all’edilizia residenziale pubblica, ma che al contempo non riescono a sostenere i prezzi del libero mercato. A riguardo i programmi debbono essere realizzati prevalentemente attraverso investimenti privati e potranno comprendere edilizia convenzionata ed edilizia libera nello stesso contesto territoriale, purché l’investimento destinato alla componente convenzionata sia non inferiore al 70% dell’investimento complessivo e gli alloggi convenzionati dovranno essere destinati alla vendita o alla locazione a prezzo o canone calmierato, con una riduzione di almeno il 33% rispetto ai valori di mercato della stessa zona. Inoltre la destinazione ad uso residenziale convenzionato dovrà essere mantenuta per almeno 30 anni dalla fine dei lavori. Entro questo periodo, gli alloggi venduti a prezzo calmierato potranno essere rivenduti solo nel rispetto dei limiti stabiliti dalla convenzione, rivalutati annualmente secondo l’indice FOI.
Infine, l’articolo 12 disciplina l’entrata in vigore dei contenuti del Decreto, prevista per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. I contenuti sono quindi vincolanti a partire dal giorno 8 maggio 2026.
Attraverso questo piano il governo punta a mettere sul mercato 100.000 unità immobiliari (di cui 60.000 nel breve termine), tra ristrutturazioni e nuove edificazioni (senza consumo di suolo), nei prossimi 10 anni.
L’interesse del comparto dei serramenti in merito a questa notizia è evidente: ipotizzando una media di 6 finestre per unità immobiliare, se le indicazioni contenute nel piano verranno rispettate, risulterà necessario mettere a disposizione complessivamente 600.000 serramenti.
Ora non resta che attendere il passaggio parlamentare per la conversione in legge.


