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Legge di Bilancio e incentivi in edilizia: il 2025 di Ecobonus e Bonus Ristrutturazione

L’emanazione della Legge di Bilancio rappresenta sempre una fase convulsa per il mondo politico e per tutte le imprese e i cittadini coinvolte dalle misure in questione. Da molti anni l’edilizia rientra nel novero degli ambiti particolarmente attenenti alla manovra, poiché al suo interno sono spesso definite le scadenze e le modalità che caratterizzano gli incentivi relativi al settore.

Proprio di Legge di Bilancio e di incentivi in edilizia parliamo di seguito.

Nei giorni scorsi, infatti, è stata resa pubblica la bozza bollinata del testo della Manovra (clicca qui per scaricarla). Chiaramente il valore del documento è quello da attribuire a una bozza, ma si passa dalle semplici voci, a un qualcosa di scritto e approvato, anche se ovviamente oggetto a possibili modifiche ed elaborazioni di vario tipo.

Sulla base di quanto è possibile valutare a oggi, ossia in base al testo della suddetta bozza, il documento prevede due passaggi di particolare interesse in relazione all’incentivazione fiscale dedicata al mondo dell’edilizia.

Il primo è contenuto nel Comma 9 dell’Articolo 2 del Titolo 2 del testo, che introduce un nuovo articolo (il 16-ter) nel DPR 917/1986 (TUIR), dedicato al riordino delle detrazioni.

Tale disposizione ha valenza trasversale e consiste nell’introduzione di un ammontare massimo per tutte le tipologie di detrazioni per coloro i quali dispongano di un reddito complessivo superiore ai 75.000 €. Questa soglia viene calcolata moltiplicando il reddito del soggetto per un coefficiente che tiene conto della presenza o meno di figli.  

In sostanza, la nuova disciplina introduce un tetto trasversale di spesa complessiva detraibile che si aggiunge a quelli già presenti nelle disposizioni che caratterizzano ciascuna specifica misura incentivatoria. Mettendo tutto ciò in relazione con il settore dell’edilizia, emerge come a partire dal 2025 le singole pratiche di incentivo saranno soggette al rispetto di due tetti sulla spesa detraibile: da un lato quello “classico” legato al tipo di intervento e alla singola unità immobiliare, dall’altro quello “nuovo” legato al reddito e alle caratteristiche del nucleo familiare.

Per chiarire meglio questo passaggio, presentiamo di seguito un esempio illustrativo.

Il Sig. Mario, che guadagna 110.000 € e non ha figli, decide di ristrutturare la propria abitazione di residenza, investendo 90.000 €.  Applicando le disposizioni del Comma 9 dell’Articolo 2 della bozza della Legge di Bilancio, egli deve tenere conto del tetto legato al reddito e alle caratteristiche del nucleo familiare: il primo aspetto, essendo il reddito superiore ai 100.000 € comporta un limite di spesa di 8.000 €, mentre il secondo porta a una riduzione di tale soglia a causa dell’applicazione del coefficiente 0,5 previsto in assenza di figli. Perciò, la detrazione massima annuale risulta pari a 4.000 €. Facendo riferimento alla legislazione attuale, applicando il Bonus Ristrutturazione 50% alla spesa di 90.000 €, il Sig. Mario avrebbe avuto diritto a beneficiare di un incentivo pari a 45.000 € da ripartirsi in 10 anni tramite rate di pari importo fissate a 4.500 €. Le disposizioni della bozza della Legge di Bilancio, invece, introducono il nuovo tetto reddituale e ciò comporta che per ciascuno dei 10 anni il Sig. Mario potrà fruire al massimo di un incentivo pari a 4.000 €, rispetto ai 4.500 € previsti dalla legislazione attuale. In sostanza, a queste condizioni, il Sig. Mario perde il diritto a 5.000 € di incentivo, frutto dei (4.500-4.000=) 500 € di incentivo perduto per ognuno dei 10 anni che caratterizzano l’orizzonte temporale del Bonus Ristrutturazione. 

 

Il secondo passaggio di interesse contenuto nella bozza di Legge di Bilancio, invece, è specificatamente dedicato alle incentivazioni fiscali per l’edilizia. L’Articolo 8 del Titolo 2 del testo, infatti, introduce una nuova caratterizzazione per Bonus Ristrutturazione, Ecobonus, Sismabonus e Superbonus. Analizziamone i contenuti per punti:

  • Per prima cosa viene fissata un’aliquota “base” per il Bonus Ristrutturazione al 30%, anticipando al 2025 quanto già attualmente previsto a partire dal 2028.
  • Segue la caratterizzazione dell’Ecobonus. Per tale incentivo, che a legislazione vigente è caratterizzato da scadenza al 31/12/2024, viene individuata un’aliquota base al 36% per il 2025 e al 30% per il 2026-2027, con la possibilità, però, di elevate tale livello al 50% in relazione all’anno 2025 e al 36% in relazione agli anni 2026-2027 se gli interventi riguardano unità immobiliari adibite ad abitazioni principali.
  • Il terzo passaggio riprende il tema del Bonus Ristrutturazione per il quale vengono previste un orizzonte temporale e un livello di aliquote analoghi a quelle individuate nel punto precedente per l’Ecobonus.
  • Il quarto passaggio riguarda il Sismabonus, per il quale vengono previste un orizzonte temporale e un livello di aliquote analoghi a quelle individuate nei punti precedenti per l’Ecobonus e per il Bonus Ristrutturazione.
  • Il quinto passaggio riguarda il Bonus Mobili, in relazione al quale la disciplina vigente per il 2024 viene estesa senza variazioni al 2025;
  • Gli ultimi due passaggi affrontano il tema del Superbonus. Il primo disciplina in quali condizioni i condomini possono ancora accedere al Superbonus 65% e il secondo la possibilità della “spalmatura” decennale delle detrazioni corrispondenti a tale tipologia di incentivo.

In sostanza, il messaggio principale dell’Articolo 8 è il seguente: Bonus Ristrutturazione, Ecobonus e Sisamabonus vengono equiparati in termini di scadenze temporali, aliquote e valorizzazione delle prime case. Il Bonus Mobili è prorogato di un anno mantenendo invariata la disciplina attualmente in vigore e, in relazione al Superbonus vengono effettuati solo alcuni aggiustamenti.

Analizzati i contenuti di interesse presenti nella bozza di Legge di Bilancio, per concludere, è importante ribadire come il testo dovrà essere oggetto del classico iter di approvazione con i vari passaggi alle Camere, e le relative possibili modifiche, e che quindi le indicazioni qui fornite non possono avere valore vincolante.