Il 3 agosto 2020 la Commissione Europea pubblicava il Regolamento UE/2020/1149 che introduceva la restrizione 74 all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 “REACH” (clicca qui).
Tale documento, sulla base di approfonditi studi scientifici, ha introdotto delle limitazioni all’utilizzo di prodotti contenenti diisocianati, ovvero componenti prevalentemente contenuti nei prodotti a base di poliuretano che in edilizia, in particolare, si trovano all’interno di sigillanti, isolanti, adesivi, vernici e in diversi prodotti utilizzati nel settore della produzione e posa in opera dei serramenti.
Il Regolamento in questione, che come tutti i Regolamenti Europei ha valore di legge per i paesi membri UE, ha definito una road map temporale per arrivare a disciplinare la materia tramite due passaggi fondamentali:
- 24/02/2022: divieto di immissione dei diisocianati sul mercato in quanto tali a meno che:
- la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
- il fornitore garantisca che i lavoratori abbiano seguito una apposita formazione sull’uso in sicurezza di tali composti e assicuri che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata»
- 24/08/2023: divieto di utilizzare i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali a meno che
- la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
- il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
Il 24 Agosto scorso, dopo poco più di 3 anni dalla pubblicazione del Regolamento UE/2020/1149, è quindi giunta la scadenza legata alla formazione specifica che consente di poter continuare ad utilizzare i prodotti contenenti diisocianati.
Per supportare al meglio i propri Associati, ANFIT ha da tempo sviluppato un percorso ad hoc in materia, che ha consentito alle aziende di ottemperare a tutti i requisiti fissati dai diversi gradi di legislazione entro la scadenza fissata (clicca qui).
Attualmente, quindi, chi opera utilizzando prodotti contenenti tali composti in assenza di certificazione di formazione conforme a quanto previsto dalla legislazione Europea e italiana, compie una violazione di legge.
Ciò detto, l’Associazione continuerà a fornire il servizio formativo in materia, di modo di consentire di recuperare tale eventuale mancanza anche nei confronti id coloro i quali non hanno svolto il percorso entro i tempi stabiliti dalla legislazione Europea. Se rientri in questa fattispecie, clicca qui per iscriverti al prossimo incontro.
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