Il d.P.R. n. 917/1986, comunemente noto come TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi) è andato in pensione lo scorso luglio dopo 40 di operatività, sostituito dal Decreto Legislativo 19 giugno 2026, n. 117 intitolato Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi (clicca qui per consultarlo) o TUIR 2026.
Tale provvedimento legislativo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 2026 ed entrato in vigore il giorno successivo (4 luglio), è il frutto di un processo di riorganizzazione formale della materia volto a renderla più chiara e leggibile, eliminando stratificazioni e rimandi di difficile lettura. In sostanza, quindi, non vengono modificati i contenuti concettuali del vecchio TUIR, ma ne vengono riorganizzati e coordinati i riferimenti.
Il D.Lgs. 117/2026 è strutturato in quattro sezioni: regime ordinario delle imposte sui redditi, regimi speciali, imposizione minima globale e disposizioni varie, transitorie e finali.
Gli effetti di questo riordino diventano operativi a partire dal 1 gennaio 2027, accompagnati dalla contestuale abrogazione degli articoli da 1 a 191 del TUIR del 1986 e dei commi dell’articolo 14 e dell’articolo 16 del D.L. n. 63/2013 riferiti rispettivamente agli incentivi previsti per l’efficientamento energetico (Ecobonus) e a quelli previsti per il recupero del patrimonio edilizio (Bonu Casa/Ristrutturazione).
Questa modifica legislativa comporta importanti conseguenze, che vanno conosciute e comprese con adeguato anticipo rispetto al momento in cui diventeranno effettive, ossia il 01/01/2027.
Facendo riferimento in particolare al settore dei serramenti, il D.Lgs. 117/2026 impatta su un aspetto fondamentale: il quadro regolatorio degli incentivi fiscali in detrazione.
Il nuovo TUIR, infatti, spazza via l’infinità di sovrapposizioni e rimandi legislativi che caratterizzava tale materia, sostituendola con una formulazione unica e maggiormente comprensibile.
Nello specifico, cambiano i riferimenti relativi agli incentivi previsti per il recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione energetica, nonché quelli che definiscono i limiti reddituali legati agli incentivi:
- l’articolo 17 riproduce e aggiorna la disciplina precedentemente contenuta nell’articolo 16-bis del d.P.R. 917/1986, relativa all’impostazione “base” che caratterizza l’incentivazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- l’articolo 18 riproduce la disciplina precedentemente contenuta nell’articolo 16-ter del d.P.R. 917/1986 dedicata al limite complessivo alle spese ammesse in detrazione, tenendo conto della composizione del nucleo familiare, previsto dal 2025 per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro;
- l’articolo 372 riunisce la disciplina dell’Ecobonus, precedentemente frammentata tra la Legge 296/2006, la Legge 220/2010, il D.L. 63/2013 e la Legge 208/2015;
- l’articolo 373 contiene la misura temporanea relativa alla maggiorazione degli incentivi per il recupero del patrimonio edilizio prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027.
Tutti i documenti che contenevano riferimenti alla normativa previgente dovranno essere aggiornati e riformulati in funzione di questi nuovi riferimenti. Tale revisione dovrà quindi riguardare fatture, preventivi, asseverazioni, ecc.
Concludiamo ribadendo il concetto fondamentale: il D.Lgs. 117/2026 riordina e razionalizza le disposizioni relative al quadro incentivatorio di interesse per il settore dei serramenti (Ecobonus e BonusCasa), ma non modifica in alcuna maniera i requisiti ed entità degli incentivi.


