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Ecobonus o BonusCasa in assenza di agibilità/abitabilità: è lecito procedere?

Il parco edilizio italiano presenta numerosissimi casi di irregolarità rispetto alle diverse regolamentazioni legislative. Senza far riferimento ai casi più eclatanti (abusivismo e simili), ci soffermiamo sulle difformità in materia di abitabilità e agibilità e alle ricadute di tali condizioni sulla fruibilità dei bonus fiscali in edilizia.

Per prima cosa è utile puntualizzare il significato (e l’evoluzione del significato) dei due termini oggetto di analisi. Storicamente la locuzione abitabilità caratterizzava il settore civile e alla salubrità/igiene, mentre l’espressione agibilità era riferita al comparto non residenziale e alla sicurezza/stabilità dell’immobile. Tale condizione è stata modificata dal DPR 380/2001, che ha eliminato la distinzione, ricomprendendo i due significati all’interno del solo termine agibilità.

Chiarito ciò, passiamo al rapporto tra la condizione di assenza di agibilità e la possibilità di ottenere incentivi fiscali in ambito edilizio. Tale aspetto è stato più volte affrontato dall’Agenzia delle Entrate, che ha fatto il punto sulla situazione attraverso la risposta all’interpello 167/2021. Esso è stato sviluppato per chiarire il rapporto tra senza di agibilità e superbonus 110%, ma le conclusioni contenute nel documento possono essere estese anche ai bonus ordinari. L’Agenzia chiarisce che il possesso del certificato di agibilità (fornito dal Comune e testimoniato tramite SCA dal privato) non rientra tra i prerequisiti per accedere agli incentivi fiscali, in quanto non richiamato nel Decreto Rilancio.

Posta la chiara indicazione dell’Agenzia delle Entrate, la condizione di assenza di abitabilità è problematica e può derivare da una serie di altre condizioni a loro volta ancor più spinose. È quindi sempre auspicabile che vengano effettuate verifiche in merito prima di affrontare qualsiasi tipologia di intervento edilizio.

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