Bonus fiscali e infissi: guida pratica per sapere come comportarsi nel 2019

Ciao a tutti!

Come primo contenuto di ANFITblog abbiamo scelto di partire da una buona notizia: la legge di bilancio 2019, i cui effetti sono validi per l’anno in corso, proroga le detrazioni fiscali in materia di risparmio energetico e di ristrutturazioni fino al 31/12/2019!

Abbiamo quindi pensato di scrivere una guida breve, rivolta al consumatore finale, in cui evidenziare gli aspetti normativi che riguardano i bonus fiscali in materia di infissi, ovvero il bonus infissi. Per rendere il tutto ancora più chiaro, in fondo alla guida abbiamo inserito un esempio concreto cui fare riferimento in caso di dubbi.

Buona lettura e se volete rimanere sempre al passo con il mondo dei serramenti ed in particolare con l’ANFITblog, iscrivetevi alla nostra newsletter!

 

Bonus infissi, Ecobonus e bonus ristrutturazione: le alternative

 

Il bonus infissi non è regolato da una norma specifica, ma deriva dall’applicazione alternativa di due diversi strumenti fiscali, che di seguito presentiamo brevemente:

  • Ecobonus: si tratta di un’agevolazione fiscale dedicata a chi effettua interventi di riqualificazione energetica. Vale per case private, condomini, uffici, negozi e capannoni. Garantisce detrazioni dall’Irpef o dall’Ires di entità e di tetto massimo variabili con il tipo di intervento. Le detrazioni avvengono a partire dall’anno successivo all’intervento e solitamente si sviluppano attraverso 10 rate annuali di pari importo. In questo ambito rientrano interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sull’involucro di edifici esistenti (pareti, infissi, tetto), di installazione di pannelli solari e di sostituzione dell’impianto di climatizzazione.

 

  • Bonus ristrutturazione: si tratta di un’agevolazione fiscale dedicata a chi sta ristrutturando un immobile a prescindere dagli aspetti energetici. Garantisce il diritto a detrarre il 50% delle spese dall’Irpef o dall’Ires per un massimo di 96.000 € per tutte le tipologie di intervento che ricadono al suo interno. Le detrazioni avvengono a partire dall’anno successivo all’intervento e solitamente si sviluppano attraverso 10 rate annuali di pari importo. In questo ambito rientrano molte tipologie di interventi, come la manutenzione ordinaria e straordinaria, nel caso delle zone comuni di condomini, il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia a seguito di danni causati da calamità, l’aggiunta di autorimesse e posti auto, i lavori volti ad eliminare le barriere architettoniche (montaggio di ascensori e installazione di strumenti per migliorare la mobilità dei portatori di handicap), il montaggio di cancelli, porte blindate, grate e altri strumenti per migliorare la sicurezza della casa, i lavori per aumentare il risparmio energetico (infissi), i lavori per migliorare l’isolamento acustico (infissi), l’adozione di misure antisismiche, l’installazione di corrimano, la bonifica dall’amianto, l’installazione di sistemi di rilevamento delle fughe di gas e la riparazione ed il miglioramento degli impianti per la sicurezza domestica.

 

Guida pratica al bonus infissi: il percorso

 

Fatta questa premessa, presentiamo gli aspetti fondamentali che caratterizzano nello specifico il bonus infissi:

  • Contesto: rientra nell’Ecobonus 2019 se l’intervento porta ad un miglioramento della trasmittanza termica tale da garantire il miglioramento della classe energetica, mentre rientra nel bonus ristrutturazione se l’intervento non comporta tali variazioni;

 

  • Chi: hanno diritto ad accedere al bonus infissi persone fisiche titolari di un diritto reale sull’immobile, titolari di partita IVA, contribuenti con redditi d’impresa, enti che non svolgono attività commerciale, associazioni di professionisti e familiari conviventi di chi possiede l’immobile;

 

  • Cosa: riguarda interventi che migliorino efficienza energetica, isolamento e sicurezza dell’immobile, ovvero sostituzione o rafforzamento di grate sulle finestre, installazione di serrature nuove sulle finestre, installazione di rilevatori di apertura sui serramenti, montaggio di saracinesche e di tapparelle blindate, installazione di vetri antisfondamento, allargamento di finestre esterne e sostituzione di infissi esistenti;

 

  • Quanto: prevede in entrambi i casi una detrazione fiscale del 50% con un tetto massimo di 60.000 € in caso di Ecobonus e di 96.000€ in caso di bonus ristrutturazione;

 

  • Come: assicurarsi che l’intervento rientri nella platea di quelli descritti per l’Ecobonus o per il bonus ristrutturazione, effettuare il pagamento attraverso bonifico parlante o bonifico online bancario o postale indicando la legge di riferimento (Ecobonus o bonus ristrutturazione) e i dati di beneficiario, destinatario e causale, inviare una comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, conservare la documentazione per almeno 10 anni, inserire in dichiarazione la quota spettante.

 

L’esempio della Signora Maria

 

Per chiarire ulteriormente la questione, riportiamo di seguito lo schema della procedura da seguire in relazione ad un esempio pratico, incentrato sulla nostra cliente preferita, la Signora Maria:La Signora decide di cambiare 10 finestre nella sua casa di proprietà, ma vuole utilizzare dei prodotti di qualità e accedere agli sgravi fiscali che lo stato le mette a disposizione;

1. La Signora decide di cambiare 10 finestre nella sua casa di proprietà, ma vuole utilizzare dei prodotti italiani di qualità e accedere agli sgravi fiscali che lo stato le mette a disposizione;

 

2. La Signora si rivolge ad un associato ANFIT ed insieme individuano la tipologia di infissi più adatti ai suoi gusti e alle sue esigenze; ipotizziamo (a titolo puramente indicativo e per semplificare i calcoli successivi) che la scelta ricada su dei prodotti che costano 700 € l’uno, per un costo complessivo di 7.000 €;

 

3. La Signora, a questo punto, passa a valutare se può accedere agli sgravi. Leggendo la nostra guida capisce che le condizioni poste dalle norme riguardano sia la sua persona, che le caratteristiche dell’intervento. Verifica quindi:

  • di essere titolata ad accedere alle detrazioni: essendo proprietaria dell’immobile la condizione è soddisfatta ☑
  • che l’intervento rientri nel campo di applicazione dell’Ecobonus e/o del bonus ristrutturazione: rientrando la sostituzione degli infissi nel campo di applicazione di entrambi i bonus la condizione è soddisfatta ☑
  • che l’ammontare del costo dell’intervento non ecceda la soglia fissata per accedere all’Ecobonus o al bonus ristrutturazione: essendo 7.000 € < 60.000 € (e a maggior ragione 7.000 € < 90.000 €), la cifra rientra nelle soglie stabilite e la condizione è soddisfatta ☑
  • che, nel caso scegliesse come strumento l’Ecobonus, l’intervento comporti un miglioramento della classe energetica del fabbricato: la sostituzione degli infissi comporta un passaggio, per l’abitazione della Signora Maria, dalla classe B alla classe A (anche in questo caso i valori riportati sono a titolo puramente illustrativo) e quindi anche quest’ultima condizione è soddisfatta ☑

Poiché tutti e 4 i vincoli sono rispettati, la Signora può scegliere lo strumento di agevolazione che preferisce. Essendo una grande sostenitrice della causa ecologista, la Signora Maria decide di avvalersi dell’Ecobonus;

 

4. La Signora paga i 7.000 € attraverso un bonifico parlante in cui indica il proprio codice fiscale, P.IVA e Codice Fiscale dell’azienda che effettua i lavori (cui è intestato il bonifico) e come causale “Lavori di riqualificazione energetica. Detrazione fiscale del 50% ai sensi dell’art. 1, commi 344-347, legge 27 dicembre 2006, n. 296. Pagamento della fattura n. XY del giorno/mese/anno”;

 

5. La Signora, dopo essersi registrata, accede al sito dedicato dall’ENEA per trasmettere l’apposita comunicazione entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori (per i lavori svolti entro il 31/12/2018 il sito è https://finanziaria2018.enea.it/, mentre per quelli svolti dal 01/01/2019 si sta ancora attendendo l’aggiornamento);

 

6. La Signora, avendo svolto correttamente tutta la procedura grazie alla scrupolosa applicazione delle indicazioni fin qui riportate, a partire dall’anno successivo a quello dell’intervento e per 10 anni, riceve un versamento annuale pari a 1/10 della detrazione che le è dovuta dallo stato;

 

7. La Signora Maria può godersi nuovi infissi di qualità Made In Italy forniti da un associato ANFIT, risparmiare sulla bolletta dell’energia grazie alle elevate prestazioni in termini di isolamento e ricevere le detrazioni fiscali che le sono dovute dallo stato.

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Dopo aver letto la guida e l’esempio appena riportati, avete a disposizione tutte le informazioni che vi servono per poter ottenere le agevolazioni fiscali a disposizione nel campo degli infissi. Sfruttatele al meglio per acquistare prodotti di qualità, come quelli messi a disposizione da ANFIT (Associazione Nazionale per la tutela della Finestra made in Italy) e da tutti i suoi associati!

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Ciao a tutti!

L’Italia per la prima volta alle fiere BUDMA e WINDOOR-TECH

Grazie alla collaborazione tra ICE-Agenzia e le associazioni di categoria dei rispettivi settori, l’Italia partecipa per la prima volta alla fiera BUDMA 2019 e alla fiera WINDOOR-TECH 2019. La coabitazione delle due fiere, che si svolgono entrambe a Poznań dal 12 al 15 febbraio, crea un’interessante sinergia che permette agli acquirenti di prodotti finali di conoscere l’offerta completa di tecnologie e componenti.

L’Italia anche in questo settore ha una quota crescente nelle importazioni polacche subito alle spalle di Germania, Spagna e Austria. BUDMA è dedicata all’industria delle costruzioni e dell’edilizia. Le 26 aziende italiane partecipanti fanno capo al progetto Caseitaly, che nasce dalla volontà delle quattro Associazioni di categoria che rappresentano la gran parte delle aziende produttrici di componenti tecnici dell’involucro edilizio (ACMI, ANFIT, ASSITE e PILE) e che sono riunite nella federazione FINCO. L’obiettivo dell’evento è di promuovere l’intero comparto dei serramenti (porte, finestre, chiusure meccaniche, lattoneria, tende da sole e oscuranti, ecc.) e sostenere il posizionamento del settore in Polonia, accrescendo la conoscenza delle specificità della produzione italiana. ICE-Agenzia, che sostiene il progetto, si è occupata di organizzare e promuovere la partecipazione facendosi carico di tutti gli aspetti logistici e di comunicazione legati alla partecipazione. Al fine di ottimizzare al massimo l’efficacia della partecipazione, si è occupata di invitare per i giorni della fiera una delegazione di 15 operatori provenienti da: Albania (3), Croazia (4), Lettonia (1), Romania (3), Turchia (3), Ungheria (1). Per la delegazione è stato elaborato uno specifico programma che prevede oltre ad un’agenda personalizzata di incontri B2B anche un saluto di benvenuto e un momento di presentazione del progetto ICE-Caseitaly.

WINDOOR-TECH è invece una fiera biennale dedicata a macchinari e componenti per la produzione di finestre, porte, portoni e facciate. La partecipazione è organizzata da ICE-Agenzia per la Promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione con GIMAV, l’Associazione italiana di fornitori macchine, impianti, accessori e prodotti speciali per la lavorazione del vetro. Le aziende italiane presenti all’evento saranno 5 e presenteranno al mercato polacco la loro offerta. Anche in questo caso ICE-Agenzia si è occupata dell’organizzazione del padiglione Italia curando gli aspetti logistici e di comunicazione, inclusa la realizzazione di un opuscolo delle aziende partecipanti. Il settore della lavorazione del vetro è importante per l’economia italiana e negli ultimi anni, grazie alla spinta delle esportazioni, sta registrando delle ottime performance. Positivi anche i segnali che arrivano dal mercato interno, dovuti soprattutto agli incentivi del Piano Industria 4.0. La Polonia nel 2017 è stato il 6 Paese di destinazione delle esportazioni dell’intero settore dei macchinari, accessori, attrezzature e prodotti speciali per la lavorazione del vetro con una incidenza del 5,43% sul totale dell’export e guadagnando una posizione rispetto al 2016 (7° posto con una incidenza del 3,73% sul totale esportato). Ottime le performance registrate dalle nostre esportazioni nel 2017: il Vetro Cavo ha esportato oltre l’84% di fatturato (per un valore di circa 379 milioni di euro), mentre il Vetro Piano il 75,74%, in crescita rispetto al 2016 (75,3%) e per un valore che supera abbondantemente i 692 milioni di euro.

Norme UNI, CEN e ISO a prezzo agevolato

Guida-finestra

Rinnovato l’accordo Uni-Finco 2019 per la visualizzazione delle norme – oltre 20 mila – a prezzi sfidanti

Le norme nazionali, europee e internazionali sono sempre più importanti. E’ una constatazione oramai comune in tutte le aziende. Ora le norme UNI, CEN e ISO, che singolarmente prese possono avere prezzi elevati, sono rese disponibili a prezzo agevolato, diremmo perfino democratico. Le potranno ottenere le aziende socie di associazioni, come Acmi, Anfit, Assites e Unicmi, che fanno parte di Finco, la Federazione delle Industrie per le Costruzioni.

Infatti è stato rinnovato l’accordo per il 2019 tra Uni e Finco per la visualizzazione di tutte le norme a catalogo Uni (oltre 20mila, tra norme UNI, CEN e ISO) ad un prezzo agevolato. L’accordo è in essere da qualche anno. Il suo rinnovo fa presumere che l’iniziativa abbia avuto un riscontro positivo.

Come per lo scorso anno, questo accordo prevede un abbonamento di 12 mesi ed un costo differenziato in base alla dimensione aziendale, pari a € 200 + Iva per le aziende con meno di 50 dipendenti e € 300 + Iva per le aziende con più di 50 dipendenti ed un fatturato inferiore a 500 milioni di euro. Meno, quindi, del costo di un caffè al giorno.

Rispetto alle edizioni precedenti, la convenzione contiene una importante novità in merito alla possibilità di sottoscrivere, al prezzo di € 50 più Iva, un mini abbonamento ad un pacchetto di 12 norme UNI richiamate nel codice degli appalti e di scaricarle, per una sola volta, al costo di € 15 più Iva.

 

 

 

Marcatura CE dei serramenti: importanza e responsabilità

La mancata Marcatura CE comporta sanzioni di natura penale, sia pecuniarie che detentive, e di natura amministrativa, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 106/2017. Ma cosa succede dal punto di vista della responsabilità civile? Anfit risponde richiamando due recenti sentenze, focalizzando l’attenzione sulle conseguenze che possono scaturire a livello contrattuale nei confronti dell’acquirente o del committente nel caso in cui non venga rispettate la normativa da parte del produttore.

 

La marcatura CE è un contrassegno che viene apposto su tutti quei prodotti per i quali esiste una direttiva comunitaria. Viene emessa dal produttore con il fine di dichiararne la conformità (dichiarazione di conformità o prestazione) ai requisiti di sicurezza previsti dai regolamenti comunitari applicabili.

 

La disciplina della Marcatura CE per i prodotti da costruzione, anche i serramenti, è dettata a livello europeo dalla direttiva 89/106/CEE poi abrogata e sostituita dal Regolamento n. 305/2011, nel quale la precedente direttiva è stata sostanzialmente trasfusa e razionalizzata. Nel diritto interno la stessa è stata recepita con il D.P.R. del 21 aprile 1993, n. 246 recante il “Regolamento di attuazione della Direttiva 89/106 CEE relativa ai prodotti da costruzione”.

 

La responsabilità dell’apposizione della Marcatura CE sui serramenti (e sugli altri prodotti da costruzione) è esclusivamente a carico del produttore. Quindi deve:

  • fornire la DoP (Dichiarazione di Prestazione);
  • fornire la documentazione tecnica;
  • apporre l’etichetta della Marcature CE sul prodotto, sull’imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento;
  • assicurare che il prodotto abbia un numero identificativo;
  • ritirare la merce dal mercato nel caso in cui il prodotto si riveli non conforme alla DoP.

 

Secondo la normativa è obbligatoria sia l’apposizione della marcatura CE sia la consegna della documentazione di accompagnamento. Inoltre, per prodotti come il serramento, che hanno implicazioni sul risparmio energetico, è necessario che un ente terzo notificato verifichi la sussistenza dei requisiti dichiarati.

 

La marcatura CE sostituisce tutte le eventuali marcature nazionali obbligatorie e attesta la conformità del prodotto finito alla normativa UE.

Cosa succede se il produttore viene meno agli obblighi della Marcatura CE?  Quali sono le responsabilità che la giurisprudenza ravvisa in capo al produttore/venditore o all’appaltatore?

 

Anfit risponde analizzando due sentenze recenti.

1) Assenza della Marcatura CE sui serramenti – contratto di compravendita

 

Si fa riferimento alla sentenza del Tribunale di Monza del 21.04.2015 che riguarda una fornitura di serramenti, per i quali la società produttrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell’azienda cliente per ottenerne il pagamento. Quest’ultimo non era stato eseguito dall’azienda cliente in quanto la fornitura era priva di Marcatura CE e relativa documentazione.

Alla luce dei fatti e appurate le veridicità delle tesi, il giudice ha qualificato la vendita come “aliud pro alio”, ovvero “una cosa per un’altra”. Ciò accade quando il bene venduto risulti difforme da quanto concordato, nonché quando sia privo delle caratteristiche funzionali idonee a soddisfare i bisogni del cliente. Essendo la Marcatura CE indispensabile per garantire il prodotto, questo è stato definito inadeguato all’uso per cui era stato destinato. Per questi motivi il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo pendente sull’azienda cliente, che non ha dovuto adempiere al pagamento dei serramenti forniti.

2) Assenza della Marcatura CE sui serramenti – contratto di appalto

In questo caso si fa riferimento alla sentenza emessa dal Tribunale di Trento il 5.10.2017, in cui il titolare di una ditta privata aveva citato in giudizio un’associazione per la quale aveva fornito e posato porte e finestre in forza di un contratto di appalto; causa: mancato pagamento. L’associazione ha presentato la tesi secondo la quale la fornitura (finestre, portefinestre e portoncini) era sprovvista della Marcatura CE e della relativa documentazione. L’epilogo di questo contenzioso è stato la risoluzione del contratto senza obbligo di pagamento da parte dell’associazione, in quanto la merce è stata definita inadatta alla sua destinazione. A nulla è valsa l’obiezione dell’appaltatore che aveva affermato che “in quanto artigiano non era tenuto alla certificazione dei prodotti”, poiché il giudice ha sottolineato che anche le micro-imprese sono soggette alle disposizioni sulla marcatura CE”.

 

I prodotti privi di Marcatura CE sono qualificati come incommerciabili e pertanto completamente inidonei all’utilizzo e alla distribuzione.