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Bonifici Superbonus e bonus edilizi: da oggi 1° marzo ritenuta d’acconto all’11%

 

Dal 1° marzo 2024 sale all’11% (dall’8%) la ritenuta a titolo di acconto operata sui bonifici di pagamento delle spese agevolabili con i bonus fiscali in edilizia: Superbonus e bonus ordinari

venerdì 1 marzo 2024 – Alessandro Giraudi

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Da oggi 1° marzo 2024 sale all’11% (dall’8%) la ritenuta a titolo di acconto operata sui bonifici di pagamento delle spese agevolabili con i bonus fiscali in edilizia: Superbonus e bonus ordinari (art. 25 del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010).

Lo prevede una norma contenuta nella Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023.

La disposizione modifica l’articolo 25 (Contrasto di interessi) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che ha previsto che le banche e Poste Italiane SPA operino una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta; le ritenute effettuate sono versate con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Inoltre, l’articolo 25 affida a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione delle tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate. Detto provvedimento, emanato in data 30 giugno 2010 (prot. n. 94288), stabilisce che la ritenuta debba essere effettuata sui pagamenti con bonifico disposti per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico.

Per quanto riguarda gli adempimenti, il provvedimento ha previsto che le banche e Poste Italiane SPA devono:

  • operare, all’atto dell’accreditamento dei pagamenti, le ritenute d’acconto, con obbligo di rivalsa;
  • effettuare il relativo versamento con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, cioè utilizzando il modello F24;
  • rilasciare la certificazione delle ritenute d’acconto eseguite al beneficiario stesso;
  • indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati.

Ciò premesso, la norma della Manovra 2024, che si applica a decorrere dal 1° marzo 2024, senza modificare l’impianto complessivo del sistema, aumenta l’aliquota della ritenuta in argomento dall’8% all’11%, allineandola in tal modo all’ammontare ordinariamente previsto dall’ordinamento tributario, come avviene ad esempio per i compensi di lavoro autonomo.

ANFIT: modifica vessatoria che discrimina la filiera italiana dell’edilizia

Commenta ANFIT (Associazione nazionale che tutela la finestra Made in Italy): “Questa modifica, evidentemente vessatoria e dettata esclusivamente da logiche di cassa, discrimina la filiera italiana dell’edilizia. Infatti, le strutture estere non sono soggette a tale regime, che ricade esclusivamente in capo alle aziende locali. Tutto ciò si traduce nell’erosione della liquidità e, quindi, in minor competitività per tutto il comparto. Serramenti inclusi”.

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