Per fare il punto riprendiamo una nota esplicativa di Anfit, associazione di settore dei serramentisti, che a sua volta cita una risposta dell’Agenzia delle entrate.

Per prima cosa – spiega l’associazione nel chiarimento che riportiamo qui – è utile puntualizzare l’evoluzione del significato dei due termini. Storicamente la locuzione abitabilità caratterizzava il settore civile e alla salubrità/igiene, mentre l’espressione agibilità era riferita al comparto non residenziale e alla sicurezza/stabilità dell’immobile. Il dpr 380/2001 ha però eliminato la distinzione, ricomprendendo i due significati all’interno del solo termine agibilità.

Il rapporto tra assenza di agibilità e possibilità di ottenere incentivi fiscali in ambito edilizio è stato più volte affrontato dall’Agenzia delle entrate, che ha fatto il punto sulla situazione nella risposta all’interpello 167/2021.

La risposta nasce riferita al Superbonus 110%, ma le conclusioni contenute nel documento possono essere estese anche ai bonus ordinari.

L’Agenzia chiarisce che il possesso del certificato di agibilità (fornito dal Comune e testimoniato tramite SCA dal privato) non rientra tra i prerequisiti per accedere agli incentivi fiscali, in quanto non richiamato nel decreto Rilancio (il dl 34/2020).

Posta la chiara indicazione dell’Agenzia delle Entrate, la condizione di assenza di abitabilità però è problematica e può derivare da una serie di altre condizioni a loro volta ancor più spinose. È quindi sempre auspicabile – consiglia Anfit – che vengano effettuate verifiche in merito prima di affrontare qualsiasi tipologia di intervento edilizio.

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